Sentenza n. 696/1988
Altra decisione · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con n. 2 ricorsi della Regione Toscana
notificati l'8 novembre 1985 e il 16 marzo 1987, depositati in
Cancelleria il 22 novembre 1985 e il 23 marzo 1987 ed iscritti al n.
46 del registro ricorsi 1985 e al n. 9 del registro ricorsi 1987, per
conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto del Ministro
dell'Industria, Commercio e Artigianato, di concerto con il Ministro
di Grazia e Giustizia, in data 21 agosto 1985, recante: "Norme di
attuazione della legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente 'disciplina
dell'attività di agente e rappresentante di commercio'" e del
successivo decreto di modifica in data 17 dicembre 1986;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
Francesco Greco;
Uditi l'avv. Stefano Grassi per la Regione Toscana e l'Avvocato
dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso in data 7 novembre 1985 (Reg. Confl. n. 46/85),
la Regione Toscana ha proposto conflitto di attribuzione in relazione
al decreto emanato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia,
in data 21 agosto 1985, pubblicato nella G.U. 9 settembre 1985,
contenente "norme di attuazione della legge 3 maggio 1985, n. 204,
concernente 'disciplina dell'attività di agente e rappresentante di
commercio'".
Rileva la Regione che la legge 3 maggio 1985, n. 204, che
disciplina l'attività di agente e rappresentante di commercio,
istituendo un apposito ruolo professionale, prevede all'art. 5,
secondo comma, n. 1, quale requisito per l'iscrizione in esso, la
frequenza, con esito positivo, di uno specifico corso professionale,
istituito o riconosciuto dalle Regioni.
Il citato decreto 21 agosto 1985, che detta norme di attuazione
della legge n. 204 del 1985, all'art. 3 disciplina i corsi
professionali previsti dall'art. 5 della stessa legge, precisandone
nel dettaglio programmi ed organizzazione.
Ad avviso della ricorrente, tale disciplina di dettaglio lede le
competenze attribuite alle Regioni in materia di formazione
professionale, anche in relazione agli artt. 35 e 36 del d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, i quali definiscono tale materia come
comprensiva della "formazione professionale" per "qualsiasi attività
professionale e per qualsiasi finalità".
Osserva, inoltre, la ricorrente che la legge-quadro 21 dicembre
1978, n. 845, ha fissato i princìpi cui debbono attenersi le Regioni
nello svolgere la propria potestà legislativa in materia,
riconoscendo la competenza regionale per "la programmazione,
l'attuazione ed il finanziamento delle attività di formazione
professionale" (art. 4, primo comma, lett. a) ed indicando, altresì,
i criteri per la programmazione e l'organizzazione dell'attività
didattica.
La Regione Toscana ha esercitato la propria competenza legislativa
in materia di formazione professionale con l'emanazione della legge
21 febbraio 1985, n. 16, che ha dettato la disciplina organica e
dettagliata delle attività e degli interventi nella materia de qua.
Pertanto, secondo la ricorrente, il decreto ministeriale 21 agosto
1985 non poteva disciplinare nel dettaglio il contenuto e
l'organizzazione dei corsi di formazione professionale degli agenti e
rappresentanti di commercio.
In particolare, la violazione della competenza costituzionalmente
attribuita alle Regioni viene ravvisata nell'art. 3 del decreto che:
a) individua i soggetti che possono istituire i corsi
(ENASARCO, Camere di Commercio, enti pubblici o privati legalmente
riconosciuti con finalità di formazione professionale, imprese o
loro consorzi), laddove l'art. 5, primo comma, lett. a e b, della
legge-quadro n. 845 del 1978 indica i criteri per tale
individuazione, lasciando alle Regioni il compito di definire in
concreto le modalità per determinare i soggetti abilitati a
partecipare allo svolgimento dei corsi;
b) fissa la durata minima dei corsi medesimi (ottanta ore per
almeno un bimestre), mentre la legge-quadro, all'art. 8, secondo
comma, demanda alle Regioni il compito di determinare la durata dei
corsi, stabilendo solo un limite massimo (non più di quattro cicli,
ciascuno di non più di seicento ore);
c) indica le materie da inserire obbligatoriamente nel piano di
studi: anche in questo caso, la legge 845/78, all'art. 7, affida alle
Regioni la programmazione didattica secondo principi diretti, tra
l'altro, a garantire la "polivalenza, la continuità e l'organicità
degli interventi formativi", che devono essere adattati alle esigenze
locali ed assicurare il rispetto della molteplicità degli indirizzi
educativi;
d) prevede la presenza obbligatoria di un direttore
responsabile dei corsi precisandone i requisiti di preparazione
(laurea in materie giuridiche o economiche), mentre la legge-quadro,
nel demandare alle Regioni la programmazione e l'organizzazione
didattica, si limita ad attribuire al Ministro del Lavoro la
competenza per fissare i requisiti per l'ammissione all'insegnamento
nei corsi professionali.
Né la violazione della competenza regionale operata dal decreto
21 agosto 1985 trova giustificazione, secondo la ricorrente, nella
specialità dell'oggetto dei corsi disciplinati, sicuramente
riconducibili al concetto di istruzione professionale, che si
caratterizza, come chiarito da questa Corte con la sentenza n. 89 del
1977, "per la diretta finalizzazione all'acquisizione di nozioni
necessarie sul piano operativo per l'immediato esercizio di attività
tecnico-pratiche, anche se non riconducibili ai concetti tradizionali
di arti e mestieri".
La Regione Toscana conclude osservando che la disciplina di
dettaglio dettata dal decreto non può neanche venir ricondotta alla
fase della valutazione dei risultati della frequenza dei corsi, in
quanto sul punto l'art. 3, ultimo comma, del decreto fa rinvio agli
esami da svolgersi davanti alla commissione di cui all'art. 14 della
legge-quadro n. 845 del 1978.
2. - Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha
concluso per la infondatezza del ricorso.
Secondo la difesa dell'autorità intervenuta, con la legge 3
maggio 1985, n. 204, nel porre tra i requisiti per l'iscrizione nel
ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio l'"aver frequentato
con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o
riconosciuto dalle Regioni", si è considerato che l'agente ed il
rappresentante di commercio, una volta iscritti nel ruolo, possono
svolgere la propria attività nell'intero territorio nazionale, e
pertanto si è ritenuto opportuno garantire la possibilità che alla
loro istruzione professionale si provveda, oltre che con i corsi
istituiti dalle Regioni, anche con corsi che operino
indipendentemente dalla propria collocazione territoriale. La
competenza regionale è, comunque, salva, in quanto il corso non
istituito dalla Regione è sottoposto al riconoscimento di questa.
L'art. 3 del decreto 21 agosto 1985 fa, dunque, riferimento ai
soli corsi non istituiti dalle Regioni. In ogni caso, si rileva, il
decreto in questione ha dato attuazione all'art. 5 della legge 204
del 1985: pertanto, se si dovesse ritenere che i corsi non istituiti
dalle Regioni non siano ammessi, si dovrebbe pervenire alla
conclusione della inammissibilità del ricorso: avrebbe dovuto,
infatti, la legge stessa essere sottoposta, a suo tempo, al giudizio
di costituzionalità.
3. - Con successivo ricorso in data 11 marzo 1987, la Regione
Toscana ha proposto conflitto di attribuzione anche in relazione al
decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia,
in data 17 gennaio 1987, ed avente ad oggetto "modificazione al
decreto ministeriale 21 agosto 1985 contenente norme di attuazione
della legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente 'disciplina
dell'attività di agente e rappresentante di commercio'".
La ricorrente, osservando che le modifiche apportate da tale
ultimo decreto a quello del 21 agosto 1985 sono del tutto marginali
(con riferimento ai soggetti abilitati ad istruire i corsi
professionali, le "camere di commercio" sono denominate "camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura" ed è eliminato
l'inciso "legalmente riconosciuti" per quanto riguarda gli altri enti
pubblici o privati; inoltre, è previsto che i corsi debbano
svolgersi "al massimo in un trimestre e per non più di otto ore al
giorno, e quindi non più per almeno un bimestre"), ribadisce, con
riferimento ad esso, le censure già rivolte al primo.
4. - Anche in tale giudizio si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello
Stato, richiamando le argomentazioni e le conclusioni svolte in
relazione al primo ricorso. Considerato in diritto
1. - I due ricorsi possono essere riuniti e decisi con un'unica
sentenza in quanto prospettano questioni identiche.
1.1 - La Regione ricorrente si duole che, con l'art. 3 del decreto
del Ministro dell'Industria e Commercio e dell'Artigianato, di
concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia, del 21 agosto 1985,
n. 204, concernente la disciplina dell'attività di agente e
rappresentante di commercio e conseguentemente con il decreto del 17
dicembre 1986 delle stesse autorità ministeriali, con il quale sono
state apportate modificazioni solo marginali al primo, nella parte in
cui dettano la disciplina di dettaglio dei corsi professionali per
agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge n. 204 del
1985, sia stata violata la sfera di competenza legislativa ed
amministrativa attribuitale dagli artt. 117 e 118 della Costituzione
in materia di "istruzione artigiana e professionale". E ciò anche in
relazione agli artt. 35 e 36 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che
hanno definito tale materia come comprensiva della "formazione
professionale per qualsiasi attività professionale e qualsiasi
finalità" ed in relazione alla legge-quadro 21 dicembre 1978, n.
845, che fissa i princi'pi cui le Regioni devono attenersi
nell'esplicare la loro attività legislativa in materia.
2. - I ricorsi sono fondati.
La legge 3 maggio 1985, n. 204, prevede (art. 2) presso ciascuna
camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, la
costituzione di un ruolo per agenti e rappresentanti di commercio.
L'art. 5 della stessa legge, tra i requisiti per ottenere la detta
iscrizione, richiede la frequenza, con esito positivo, di uno
specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni.
Il decreto ministeriale 21 agosto 1985, che contiene le norme di
attuazione di detta legge, all'art. 3 prevede l'organizzazione dei
detti corsi professionali, previo riconoscimento delle Regioni, da
parte dell'Ente Nazionale di Assistenza Agenti e Rappresentanti di
Commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.), delle camere di commercio e di altri
enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, che abbiano, tra i
fini istituzionali, la formazione professionale, nonché delle
imprese o dei loro consorzi di cui all'art. 5, comma IV, della legge
21 dicembre 1978, n. 845. Lo stesso articolo stabilisce alcune norme
per la organizzazione dei suddetti corsi.
Aggiunge, inoltre, che le Regioni, in sede di riconoscimento dei
corsi, fissino evenutali oneri da porre a carico dei partecipanti.
2.1 - Dette norme ledono la competenza della Regione ricorrente,
attribuitale dall'art. 117 Cost., che affida all'attività
legislativa della Regione, tra le altre, la materia dell'istruzione
artigiana e professionale, e dall'art. 118 Cost., che demanda alla
Regione le funzioni amministrative nella stessa materia.
Mentre l'art. 35 del d.P.R. n. 616 del 1977 specifica che le
funzioni amministrative relative alla materia artigiana e
professionale concernono i servizi e le attività destinate alla
formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e
all'orientamento professionale per qualsiasi attività professionale
e per qualsiasi finalità.
L'art. 5 della legge-quadro in materia di formazione professionale
del 21 dicembre 1978, n. 845, prevede la predisposizione, da parte
delle Regioni, in conformità ai propri programmi di sviluppo, di
programmi pluriennali e di piani annuali di formazione professionale,
la cui realizzazione può avvenire o direttamente nelle strutture
pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando,
se necessario, il loro adeguamento agli obiettivi del piano; o
indirettamente, mediante convenzioni, nelle strutture di enti che
siano emanazione delle organizzazioni democratiche e nazionali dei
lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o
di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e
loro consorzi o del movimento cooperativo. La stessa norma specifica
i requisiti degli enti e le condizioni per la loro utilizzazione.
Nella materia di cui trattasi, spetta, quindi, alla Regione o la
organizzazione diretta dei corsi professionali o la utilizzazione, ai
suddetti fini, degli enti elencati nell'art. 3 del d.m. impugnato,
con piena autonomia. La competenza delle Regioni non può essere
limitata al mero riconoscimento di quanto effettuato dai suddetti
enti che, peraltro, sarebbe atto dovuto, certamente limitativo della
competenza e dell'autonomia regionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta alla Regione Toscana l'istituzione e
l'organizzazione dei corsi professionali per agenti o rappresentanti
di commercio e, per l'effetto, annulla l'art. 3 del decreto 21 agosto
1985 del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato,
di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia (contenente norme
di attuazione della legge 3 maggio 1985, n. 204, relativa alla
disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio),
nella parte in cui affida le attività suddette ad enti diversi.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:696 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte