Sentenza n. 697/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 91/1977
- art. 4legge 91/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo
comma, e 4 del d.l. 1° febbraio 1977, n. 12 (Norme per l'applicazione
dell'indennità di contingenza), convertito in legge 31 marzo 1977,
n. 91 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 1° febbraio
1977, n. 12, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di
contingenza), promossi con ordinanze emesse il 20 febbraio 1981, il
21 aprile e il 24 giugno 1982 dal Pretore di Roma nei procedimenti
civili vertenti tra Del Pin Italo e Rinaldi Roberto Mario e la S.p.A.
American Express Company e tra Mura Luigi e la S.p.A. Alitalia,
iscritte al n. 297 del registro ordinanze 1981 e ai nn. 486 e 918 del
registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 255 dell'anno 1981, n. 351 dell'anno 1982 e n. 149
dell'anno 1983;
Visti gli atti di costituzione di Del Pin Italo, della S.p.A.
American Express Company e della S.p.A. Alitalia nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore
Francesco Greco;
Uditi l'avv. Luciano Ventura per Del Pin Italo e l'Avvocato dello
Stato Enzo Ciardulli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto Il Pretore di Roma, con ordinanza emessa in data 20 febbraio 1981,
nel corso del giudizio promosso da Del Pin Italo nei confronti della
American Express Company S.p.A. per ottenere il pagamento delle
differenze retributive non corrisposte a seguito del congelamento
dalla indennità di contingenza sulla quattordicesima, quindicesima e
sedicesima mensilità, ha ritenuto rilevante e non manifestamente
infondata, in riferimento all'art. 39 Cost., la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 4 del d.l.
n. 12 del 1977, convertito con l. n. 91 del 1977, nella parte in cui
prescrivono che gli effetti delle variazioni del costo della vita o
di altra forma di indicizzazione non possono essere computati, a pena
di nullità di ogni diversa clausola contrattuale, in difformità
dalla normativa prevalente posta dai contratti del settore
dell'industria per i corrispondenti elementi contributivi, e
limitatamente a tali elementi.
Il giudice a quo osserva che le disposizioni impugnate, operando
un rinvio formale ad accordi indeterminati nella esistenza e nel
contenuto, hanno attribuito efficacia erga omnes a tali accordi in
violazione dell'art. 39 Cost..
Si è costituito nel presente giudizio il Del Pin rilevando come
l'interpretazione delle disposizioni impugnate, offerta dal Pretore
di Roma nell'ordinanza di rimessione, non può essere condivisa in
quanto eccessivamente rigorosa ed in sostanza estensiva; la questione
sarebbe, quindi, irrilevante. Lo stesso Del Pin osserva, peraltro,
che se le disposizioni dovessero essere interpretate nel senso
prospettato dal giudice a quo, la questione dovrebbe essere ritenuta
fondata.
Si è costituita, altresì, la American Express Company S.p.A. la
quale, rilevando che il Pretore di Roma ha interpretato le
disposizioni impugnate nel senso prospettato nella memoria di
costituzione, ha chiesto che la questione venga dichiarata non
fondata in quanto già ritenuta infondata con sent. n. 141 del 1980.
Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri
rilevando che la questione deve ritenersi sostanzialmente già
risolta dalla sentenza predetta.
La stessa questione è stata ancora sollevata dal medesimo giudice
con altre due ordinanze emesse rispettivamente in data 21 aprile 1982
(R.O. n. 486/82) ed il 24 giugno 1982 (R.O. n. 918/82). Considerato in diritto
1. - I tre giudizi possono essere riuniti e decisi con una unica
sentenza in quanto prospettano la stessa questione.
2. - Il Pretore di Roma, con le tre ordinanze di remissione,
dubita della legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma,
e 4 del d.l. 1° febbraio 1977, n. 12, conv. in legge 31 marzo 1977,
n. 91, nella parte in cui prescrive che gli effetti delle variazioni
del costo della vita o di altra forma di indicizzazione non possono
essere computati, a pena di nullità di ogni clausola contrattuale
contrastante, in difformità della normativa prevalente posta dagli
accordi interconfederali o dai contratti del settore dell'industria
per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali
elementi. Risulterebbe violato l'art. 39, u.p., della Costituzione in
quanto, operando un rinvio formale ad accordi indeterminati
nell'esistenza e nel contenuto avrebbe attribuito ad essi efficacia
erga omnes.
3. - Le censure non sono fondate.
Il d.l. n. 12 del 1977, convertito nella legge 31 marzo 1977, n.
91, è stato emanato sull'accordo Governo-Sindacati nell'intento di
contenere il costo del lavoro e di frenare gli effetti dannosi della
svalutazione monetaria al fine di superare la crisi delle aziende.
Ha disciplinato, tra l'altro, gli effetti delle variazioni del
costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi
elemento della retribuzione.
Si è ritenuto che il punto di equilibrio dei contrapposti
interessi poteva equamente rinvenirsi nella previsione in materia
contenuta negli accordi interconfederali e nei contratti del settore
dell'industria, presi, pertanto, a modello, sancendosi, inoltre, la
nullità delle clausole difformi dei contratti vigenti negli altri
settori.
Le ragioni che hanno ispirato la legge e gli effetti da
realizzare, cioè l'eliminazione delle scale mobili anomale, il
blocco delle indicizzazioni degli elementi della retribuzione, la
perequazione e la riconduzione ad uniformità delle varie previsioni
contrattuali, differenti per i diversi settori, fanno disattendere la
interpretazione prospettata dai ricorrenti secondo cui la voluta,
ampia e generale, considerazione degli "elementi della retribuzione"
consentirebbe l'inclusione in essi anche delle altre mensilità
aggiuntive (quattordicesima, quindicesima ecc...) previste dai
contratti collettivi oltre la tredicesima, che è la sola
riconosciuta negli accordi del settore dell'industria.
Anche l'indirizzo giurisprudenziale sul punto è nel senso che la
contingenza maturata dal 1° febbraio 1977 non può essere computata
ai fini del calcolo delle mensilità aggiuntive oltre la tredicesima;
ciò perché la disciplina interconfederale e di categoria prevalente
nel settore industriale, alla data di emanazione del d.l. n. 12 del
1977 prevedeva solo la tredicesima, generalmente disciplinata, e non
le altre mensilità aggiuntive.
3.1 - Sulla dedotta violazione dell'art. 39 Cost. questa Corte
(sentt. nn. 142/80 e 34/85) ha già ritenuto, e non si ha motivo di
mutare orientamento, che tale norma esprime i due principi della
libertà sindacale e dell'autonomia collettiva. Garantisce, cioè, ai
cittadini la libertà di organizzarsi in sindacati e ai sindacati la
libertà di agire nell'interesse dei lavoratori.
E demanda ai sindacati la regolamentazione dei conflitti di
interessi che sorgono tra le contrapposte categorie mediante
contratti collettivi con efficacia erga omnes, se stipulati con una
determinata procedura e da soggetti aventi determinati requisiti che,
cioè, siano stati registrati e, conseguentemente, abbiano conseguito
la personalità giuridica.
Attualmente mancano sindacati abilitati a stipulare contratti
collettivi con efficacia erga omnes perché il secondo principio non
ha avuto ancora attuazione. E in tale situazione di inattuazione del
precetto costituzionale non è ipotizzabile un conflitto tra
l'attività sindacale e l'attività legislativa. Allo stato non vi è
alcuna riserva legislativa e contrattuale a favore dei sindacati.
Tuttavia il legislatore non può comprimere la libertà di azione dei
sindacati che certamente comprende anche l'autonomia negoziale, cioè
il potere di stipulare contratti anche se aventi natura privatistica
ed efficacia nei confronti degli iscritti.
Ma tra Governo e sindacati possono intervenire accordi su
determinate materie e detti accordi possono costituire, poi, il
contenuto di leggi, come è avvenuto nella specie, sicché questi
ultimi operano, così, in concreto, per la realizzazione di fini che
sono anche politici e socio-economici.
Comunque, resta affidata allo Stato la cura e la tutela di
interessi generali e che sono state attuate a mezzo di leggi le quali
possono anche importare deroghe al contenuto di accordi e contratti
collettivi. E perché si tratta di apprezzamenti politici
discrezionali, non vi è materia di sindacato in giudizi di
costituzionalità, tanto più se la cura, la regolamentazione e la
realizzazione dei detti interessi è effettuata in attuazione di
precetti costituzionali. Il che è avvenuto con la legge in esame il
cui intento perequativo e il fine di porre rimedi alle disparità
esistenti tra settori e settori della vita economica, in ordine alla
scala mobile e agli elementi indicizzabili della retribuzione,
costituisce attuazione dell'art. 3 Cost.
L'avvenuta scelta, per la realizzazione di dette finalità, come
modello, della contrattazione vigente nel settore dell'industria è
corretta e certamente non significa estensione, con efficacia erga
omnes, dei contratti stipulati in un settore ad altri settori e
sovrapposizione alle clausole contenute nei contratti in questi
vigenti.
È la legge che ha operato e ha sancito, tra l'altro, la nullità
delle clausole contrattuali difformi.
Tuttavia, le norme in esame, delle quali è certo il carattere
della eccezionalità e della temporaneità, per l'avvenuta attuazione
delle finalità che le hanno ispirate ed anche per l'avvenuto
miglioramento della situazione economica del Paese con il superamento
della crisi delle aziende, hanno perduto di attualità e il loro
mantenimento in vigore, con gli effetti restrittivi in ordine
all'autonomia negoziale e ai sacrifici imposti ai lavoratori,
potrebbe non trovare adeguata giustificazione in riferimento a
parametri costituzionali diversi da quello assunto in via esclusiva,
dal giudice remittente.
Comunque, allo stato, la questione non è fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i ricorsi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 4 del d.l.
1° febbraio 1977, n. 12 (Norme per l'applicazione dell'indennità di
contingenza), convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 91
(Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 1° febbraio 1977,
n. 12, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di
contingenza), sollevata, in riferimento all'art. 39, u.c., Cost., dal
Pretore di Roma con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:697 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte