Sentenza n. 7/1957
Altra decisione · depositata il 26/01/1957 · relatore Ernesto Battaglini
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi dalla Regione siciliana:
1) con ricorso notificato il 1 marzo 1956, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 5 successivo ed iscritto al
n. 39 del Registro ricorsi 1956, per conflitto di attribuzione sorto a
seguito del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
8 novembre 1951, con cui si disponeva la sostituzione di un membro
della Commissione provinciale per il collocamento di Messina;
2) con ricorso notificato il 20 marzo 1956, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 21 successivo ed iscritto al
n. 41 del Registro ricorsi 1956, per conflitto di attribuzione sorto a
seguito dei decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
3 novembre 1954, con cui si disponeva la sostituzione di componenti
della Commissione provinciale di collocamento rispettivamente di
Agrigento e di Palermo.
Udita nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1956 la relazione del
Giudice Ernesto Battaglini;
uditi gli avvocati Angelo Falzea e Michele Giorgianni per la
Regione siciliana ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Giuseppe Guglielmi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso del 28 febbraio 1956, notificato al Presidente del
Consiglio dei Ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale in data 1 marzo 1956, la Regione siciliana, in persona del
Presidente pro tempore del Governo siciliano on. avv. Giuseppe Alessi,
in seguito a deliberazione della Giunta regionale del 3 febbraio 1956,
sollevava conflitto di attribuzione in relazione alla potestà di
emanare provvedimenti relativi alla nomina e alla surroga dei
componenti la Commissione provinciale per il collocamento, con
riferimento al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale dell'8 novembre 1951, che disponeva la sostituzione di un
membro della Commissione provinciale per il collocamento di Messina.
Nel ricorso si sostiene che la emanazione di tale provvedimento
spetta alla Regione e più propriamente all'Assessore al lavoro della
Regione stessa, sia perché la Regione ha già provveduto, con D.L. P.
Reg. 18 aprile 1951, n. 25, alla istituzione di una Commissione
regionale che, in materia di collocamento, sostituisce la Commissione
centrale regolata dalla legge 29 aprile 1949, n. 264; sia per il
disposto dell'art. 20, comma 1, dello Statuto siciliano, circa i
compiti e le funzioni del Presidente della Regione e degli Assessori
regionali; sia infine in omaggio al contenuto del R.D.L. 18 marzo 1944,
n. 91, prorogato dal D.L. 30 giugno 1947, n. 567, sul decentramento
delle funzioni amministrative.
Sono intervenuti in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale
ha confutato le ragioni esposte dalla Regione ricorrente e ha chiesto
che il conflitto venga risolto col riconoscere agli organi statali, ed
in specie al Ministro del lavoro, la competenza ad emettere i
provvedimenti a cui il ricorso si riferisce.
Con distinto e separato ricorso del 16 marzo 1956, notificato al
Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale il 20 marzo 1956, la Regione siciliana, in persona
del suo Presidente pro tempore on. avv. Giuseppe Alessi, in seguito a
deliberazione della Giunta regionale del 3 febbraio 1956, ha sollevato
analogo conflitto di attribuzione per quanto concerne i decreti del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 3 novembre 1954,
con cui si disponeva la sostituzione di componenti della Commissione
provinciale di collocamento rispettivamente di Agrigento e di Palermo.
Anche per questo secondo ricorso si è avuta la costituzione in
giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata
dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale, nelle sue conclusioni,
ha chiesto che venga respinto il ricorso e, per l'effetto, dichiarato
che spetta allo Stato, e per esso al Ministro del lavoro, la nomina dei
componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento.
Le parti hanno presentato una memoria illustrativa a sostegno delle
rispettive conclusioni.
Il Presidente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 15
delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, ha
disposto che le due cause promosse con i sopra indicati ricorsi e
chiamate alla stessa udienza siano congiuntamente discusse. Considerato in diritto :
La Corte ha ravvisato l'opportunità della riunione delle due cause
per la loro decisione con unica sentenza, dato che identico è, in
sostanza, l'oggetto delle questioni che sono state sollevate.
Per stabilire se spetti agli organi dello Stato o agli organi della
Regione la funzione amministrativa concernente il collocamento della
mano d'opera e perciò se i provvedimenti relativi alla formazione
delle Commissioni provinciali di collocamento spettino al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale ovvero, nell'ambito del territorio
della Sicilia, all'Assessore regionale del lavoro, è necessario tener
presente che, nell'ordinamento attuato per la Sicilia in ordine alla
ripartizione della competenza delle funzioni amministrative fra Stato e
Regione, si è seguito un sistema in cui è prevalente la coincidenza
della competenza amministrativa con quella legislativa (art. 20 p. p.
Statuto siciliano).
È necessario perciò ben precisare, nei riguardi del problema
concernente il conflitto che la Corte è chiamata a risolvere, se e
quale potestà legislativa (esclusiva o concorrente) spetti alla
Regione in materia di collocamento della mano d'opera. La enunciazione
dei limiti di tale potestà è contenuta nell'art. 17, lett. f, dello
Statuto, che, sia pure in modo non esclusivo, attribuisce alla Regione
la potestà di emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei
servizi, in merito alla "legislazione sociale: rapporti di lavoro,
previdenza ed assistenza sociale, osservando i limiti stabiliti dalle
leggi dello Stato".
La chiara enunciazione di questo settore in cui la Regione ha
potestà normativa non giustifica le incertezze e i dubbi che
dall'Avvocatura generale dello Stato sono stati prospettati, pur
dovendosi ammettere che non tutta la legislazione sociale rientri
nell'ambito della potestà normativa della Regione, ma soltanto quella
che riflette i rapporti di lavoro, la previdenza e l'assistenza sociale
e con l'osservanza dei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Nonostante tali limitazioni non si può dubitare che, nella materia
riguardante l'assistenza sociale, sia compresa anche quella relativa
alla disciplina del collocamento della mano d'opera, giacché la
disciplina stessa ha uno scopo essenziale e preminente di assistenza
dei lavoratori, assistenza che si esplica specialmente nel periodo
critico della disoccupazione.
Del resto lo stesso legislatore nazionale ha dato alla legge 29
aprile 1949, n. 264, che contiene l'intiera disciplina del collocamento
della mano d'opera, il titolo di "provvedimenti in materia di
avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente
disoccupati". Se pertanto la materia del collocamento è compresa nella
potestà legislativa, sia pure soltanto concorrente, della Regione,
devesi senz'altro ritenere che, in virtù del 1 comma dell'art. 20
dello Statuto siciliano, il Presidente e gli Assessori regionali
"svolgono nella Regione le funzioni esecutive e amministrative"
concernenti la suddetta materia del collocamento. È stato tuttavia
osservato che il passaggio delle funzioni amministrative in una
determinata materia dallo Stato alla Regione non è possibile senza un
provvedimento che regoli tale passaggio e ne disciplini la concreta
attuazione. Basta però tenere presente a questo proposito che,
precisamente al suddetto scopo, sono state emanate, col decreto
presidenziale 25 giugno 1952, n. 1138, le norme di attuazione dello
Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e di previdenza
sociale.
Nei riguardi della Commissione provinciale per il collocamento ha
speciale importanza l'art. 2 del decreto suddetto il quale dispone che,
per l'esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla Regione
nelle materie riflettenti i rapporti di lavoro, la previdenza e
l'assistenza sociale, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale esistenti nel territorio della Regione
dipendono dalla Regione stessa. Nessun dubbio pertanto sulle
conclusioni delle esposte considerazioni nel senso cioè che,
nell'ambito della Regione siciliana, la competenza a provvedere alla
nomina dei componenti la Commissione provinciale del collocamento - che
è un organo periferico in parte consultivo ed in parte deliberativo
nella suddetta materia - non spetta più al Ministro del lavoro ma è
stata devoluta all'Assessore regionale del lavoro, il quale svolge le
funzioni amministrative ed esecutive che sarebbero spettate al
Ministro.
Con che non occorre in questa sede esaminare la validità del
principio generale enunciato dall'Avvocatura dello Stato secondo il
quale "deve escludersi che le funzioni esecutive ed amministrative
nelle materie su cui l'Assessore regionale ha potestà di legiferare ai
sensi dell'art. 17 St. siciliano, siano automaticamente trasferite per
effetto del successivo art. 20, all'amministrazione regionale,
indipendentemente dalla circostanza che dette materie siano o meno
appositamente regolate da leggi regionali", tanto più che la Regione
siciliana ha già, con legge propria, regolato la materia del
collocamento della mano d'opera (D. Pres. Reg. sic. 18 aprile 1951, n.
25) per quanto concerne la sostituzione di una Commissione regionale
alla Commissione centrale preveduta dalla legge statale del 1949.
Dalla adottata risoluzione dei conflitti di attribuzione con i due
ricorsi che sono stati poi riuniti, deriva anche l'annullamento dei
decreti 8 novembre 1951 e 3 novembre 1954, con cui il Ministro del
lavoro - in contrasto con i limiti della sua competenza funzionale -
disponeva la surroga di alcuni componenti delle Commissioni provinciali
per il collocamento di Messina, Agrigento e Palermo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con un'unica decisione sui conflitti di attribuzione
fra la Regione siciliana e lo Stato, sollevati con ricorsi della
Regione in relazione ai decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale in data 8 novembre 1951 e 3 novembre 1954, con cui
si provvedeva alla sostituzione di alcuni componenti delle Commissioni
provinciali di collocamento di Messina, Agrigento e Palermo:
dichiara la competenza della Regione siciliana a provvedere alla
nomina dei componenti delle Commissioni provinciali di collocamento
nell'ambito del territorio della Regione stessa e
annulla i decreti su indicati del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO
BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte