Sentenza n. 7/1958
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/01/1958 · relatore Nicola Jaeger
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
regionale siciliana 15 aprile 1953, n. 29, promosso con ordinanza 24
gennaio 1957 della Corte di appello di Caltanissetta emessa nel
procedimento civile vertente tra Pirrello Giuseppe e Ferrara Licia,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 16 marzo
1957 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 16
marzo 1957 ed iscritta al n. 31 del Registro ordinanze 1957.
Visto l'atto di intervento del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1957 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
udito l'avv. Pietro Bodda per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La questione che forma oggetto del giudizio di legittimità
costituzionale è stata proposta, su istanza di parte, dalla Corte di
appello di Caltanissetta in un procedimento civile relativo ad una
controversia di lavoro.
Con due atti, notificati il 20 giugno ed il 5 settembre 1955, la
signorina Licia Ferrara aveva convenuto davanti al Tribunale di Enna il
signor Giuseppe Pirrello, esattore e tesoriere comunale di
Calascibetta, esponendo di essere stata da lui licenziata dall'impiego
ricoperto fino al 6 maggio 1954 presso l'esattoria di quel comune e
chiedendo la condanna del Pirrello a riassumerla in servizio, a
risarcirle i danni, a pagarle alcuni arretrati. Le due cause vennero
riunite.
Il convenuto si costituiva e, dopo essersi difeso nel merito
sostenendo che la Ferrara aveva esercitato le mansioni di cassiera, e
come tale non avrebbe avuto diritto alla stabilità nell'impiego,
all'udienza collegiale del 17 febbraio 1956 presentava un ricorso per
domandare la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale, per il giudizio sulla legittimità costituzionale
della legge siciliana 15 aprile 1953, n. 29.
Con sentenza 14 marzo - 10 aprile 1956 il Tribunale respingeva
l'istanza, dichiarava illegittimo il licenziamento della Ferrara e
condannava il Pirrello al pagamento degli stipendi arretrati richiesti
ed al risarcimento dei danni, liquidati in considerazione di un periodo
di forzata disoccupazione della durata di un anno e mezzo.
In quanto alla questione di legittimità costituzionale della legge
regionale, che aveva disposto la stabilità dell'impiego, il Tribunale
la riteneva "superata" dalla decisione dell'Alta Corte per la Regione
siciliana, la quale, su impugnativa del Commissario dello Stato, aveva
ritenuto costituzionale la predetta legge, essendosi attenuta ai limiti
tracciati dall'art. 17 dello Statuto regionale, posto che tale
decisione avrebbe avuto efficacia erga omnes.
Contro tale sentenza proponeva appello principale il Pirrello,
deducendo come primo motivo la erroneità della decisione del Tribunale
riguardo alla questione di legittimità costituzionale, in quanto la
dichiarata costituzionalità della legge regionale da parte dell'Alta
Corte non avrebbe dovuto essere di ostacolo alla rimessione della
sollevata questione alla Corte costituzionale. Secondo l'appellante,
l'Alta Corte avrebbe ritenuto la costituzionalità della legge
unicamente per il riflesso che la potestà normativa della Regione ex
art. 17 dello Statuto si sarebbe nella specie estrinsecata entro i
limiti dei principi cui si informa la legislazione dello Stato, tenuto
conto del complesso della legislazione nazionale sulla materia a cui si
riferisce la legge regionale, e non già dei ristretti limiti di una
sola legge, quale in materia il T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401.
Egli sosteneva poi che il principio della risolubilità ad nutum
del rapporto di lavoro ha un contenuto e una portata di carattere
generale nel nostro ordinamento giuridico, risultanti dall'art. 2118
del Cod. civ., dalla legge sull'impiego privato e, in genere, da tutti
i contratti collettivi di lavoro.
Tali argomenti erano accolti dalla Corte di appello di
Caltanissetta, che pertanto riteneva la questione meritevole di riesame
da parte della Corte costituzionale, dopo il giudizio dell'Alta Corte
per la Regione siciliana, considerando opportuno deferire alla Corte
costituzionale il giudizio sulla propria competenza a potere,
nonostante la precedente decisione dell'Alta Corte, conoscere della
questione di legittimità costituzionale.
Pertanto, con ordinanza 24 gennaio 1957 la Corte di appello
disponeva la sospensione del giudizio principale e la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla
legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 15 aprile 1953, n.
29, della Regione siciliana, che vieta il licenziamento dei dipendenti
delle esattorie comunali fuori delle ipotesi ivi previste.
L'ordinanza veniva notificata il 12 febbraio 1957, comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana il 16 marzo 1957.
Nessuna delle parti del giudizio principale si costituiva nel
presente giudizio. Interveniva invece il Presidente della Giunta
regionale della Sicilia, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Pietro
Bodda. Egli depositava le proprie deduzioni il 7 marzo 1957,
concludendo per la reiezione dell'istanza di legittimità
costituzionale.
La difesa della Regione ha fatto cenno in tali deduzioni ai dubbi
sulla competenza della Corte costituzionale a decidere su un punto già
deciso dall'Alta Corte, mentre nel merito ha affermato la piena
legittimità costituzionale della legge regionale denunciata, in quanto
rispettosa dei limiti stabiliti dall'art. 17 dello Statuto regionale,
fosse stata o meno esauriente l'indagine compiuta dal l'Alta Corte su
tale questione. Ha poi affermato la sussistenza anche nell'ordinamento
statuale di un principio generale tendente ad assicurare, là dove è
possibile e conveniente, una certa stabilità del rapporto a vantaggio
del lavoratore, principio da considerare prevalente su quello dell'art.
2118 Cod. civ., specialmente in relazione alle condizioni particolari
e agli interessi propri della Regione.
Questi argomenti hanno trovato poi maggiore svolgimento in una
elaborata memoria depositata il 12 giugno 1957, nella quale si fa anche
la storia della legislazione regionale sull'argomento. Questa ha inizio
con una legge 29 marzo 1951, che venne annullata dall'Alta Corte con
sentenza 24 aprile - 7 dicembre 1951, su conclusioni conformi del
Procuratore generale. Si ebbe poi la legge regionale 15 aprile 1953, n.
29, impugnata dal Commissario dello Stato. Con sentenza 10 aprile - 3
novembre 1953 l'Alta Corte rigettò tale ricorso, del quale il
Procuratore generale aveva richiesto l'accoglimento.
In mancanza di contraddittori nel presente giudizio, nel quale né
le parti private, né lo Stato hanno ritenuto di aver qualche cosa da
dire, la difesa della Regione contesta soprattutto le argomentazioni
esposte nei due giudizi davanti all'Alta Corte dalla difesa dello Stato
e dal Procuratore generale; e afferma anzitutto che l'indagine
preliminare sul rispetto dei limiti della propria competenza, da parte
degli organi legislativi regionali, deve essere impostata sulla base
della valutazione teleologica con riferimento ai fini regionali, mentre
non si può far leva su questa per pervenire ad un inammissibile
sindacato sulla illegittimità delle leggi regionali per eccesso di
potere.
Sostiene poi che la particolare autonomia dell'Assemblea siciliana
consiste in ciò, che essa deve uniformarsi non ai principi posti dalle
singole leggi positive dello Stato, che abbiano regolato la stessa
materia, ma a quei principi ed interessi dello Stato, ai quali si
informa e deve informarsi il complesso della legislazione, e che si
possono desumere o dalle norme programmatiche della Costituzione o dai
principi unitari che informano l'evolversi della legislazione.
Esamina infine la posizione e la funzione nel sistema della norma
contenuta nell'art. 2118 Cod. civ. ed i limiti della applicabilità di
essa alle categorie di lavoratori adibiti ad un servizio pubblico, sia
pure esercito da privati, e in particolare a servizi pubblici dati in
concessione, come le ferrovie e le tramvie, concludendo che
l'attribuzione all'Assemblea di una qualche competenza in tema di
legislazione sociale è diretta a garantire ai lavoratori un
trattamento più vantaggioso di quello concesso dalle leggi dello
Stato, in particolare dall'art. 106 del T.U. del 1922.
Sul punto della competenza della Corte costituzionale a decidere la
presente controversia, la difesa della Regione dichiara di rimettersi
al giudizio della Corte.
Queste argomentazioni sono state ulteriormente illustrate dal
difensore della Regione nella discussione orale della causa. Considerato in diritto :
La eccezione pregiudiziale, che la difesa della Regione ha proposto
nelle sue deduzioni, senza insistervi peraltro nella memoria successiva
e nella discussione orale, non può essere accolta. La Corte
costituzionale ha avuto più volte occasione di affermare' già nelle
ordinanze nn. 24 e 25 del 21 luglio 1956, nn. 30, 31, 32, 34 del 30
ottobre 1956 e in altre decisioni successive, che nei riguardi di
norme, rispetto alle quali sia stata dichiarata non fondata la
questione di legittimità costituzionale, si deve giungere ad una
decisione conforme, e cioè la questione deve essere nuovamente
riconosciuta infondata, ove non sussistano ragioni per adottare una
decisione diversa. Con questa formula la Corte ha inteso escludere la
configurabilità di proprie decisioni, le quali dichiarino in modo
assoluto ed immutabile la legittimità costituzionale di una norma,
ammettendo, al contrario, che una successiva proposizione della
questione di legittimità, specialmente se esposta sotto profili
diversi e sorretta da argomenti diversi, eventualmente desunti da
ulteriori svolgimenti dei principi informatori dell'ordinamento
giuridico, possa condurre ad una soluzione diversa.
Anche per questa ragione la Corte non ha mai formulato
dichiarazioni di legittimità costituzionale della norma denunciata, le
quali avrebbero potuto far ritenere definitivamente preclusa ogni
ulteriore questione rispetto alla norma stessa, ed ha invece usato
costantemente la formula della infondatezza della questione nei casi di
questione proposta in via incidentale e quella del rigetto del ricorso
nei casi di questione proposta in via principale. E questa ultima è
anche la formula che si legge nella decisione 10 aprile - 3 novembre
1953, n. 66, dell'Alta Corte per la Regione siciliana, la quale
rigettò il ricorso proposto dal Commissario dello Stato contro la
legge regionale 15 aprile 1953, n. 29.
Affermata, con la sentenza n. 38 del 27 febbraio 1957 e con
numerose altre successive, la propria competenza a decidere le
questioni sulla legittimità costituzionale delle leggi regionali
siciliane, proposte anche in via principale, la Corte costituzionale
non può attribuire alle decisioni dell'Alta Corte per la Regione
siciliana pronunciate su tali questioni efficacia preclusiva maggiore
di quella riconosciuta alle proprie; e, pertanto, essa deve affermare
la propria potestà di riesaminare la questione oggi proposta in via
incidentale, al fine di accertare se sussistano ragioni per adottare
una soluzione diversa da quella accolta dall'Alta Corte.
Se la eccezione pregiudiziale deve conseguentemente essere
respinta, ciò non significa peraltro che questa Corte non debba
attribuire alla precedente decisione dell'Alta Corte ed ai motivi che
la sorreggono tutta la considerazione che essi meritano. Nella specie
l'Alta Corte ha rigettato il ricorso del Commissario dello Stato,
proposto con due distinti mezzi, in base alle seguenti considerazioni.
Anzitutto l'Alta Corte ha rilevato che la potestà normativa
esercitata con la legge impugnata si era svolta non solo nell'ambito
della Regione, ma per soddisfare interessi della Regione, e che
l'Assemblea regionale aveva anche chiaramente indicato l'esistenza del
presupposto, il quale è alla base dell'art. 17 dello Statuto speciale
per la Regione siciliana.
In secondo luogo essa ha dichiarato infondata l'affermazione che la
potestà normativa della Regione ex art. 17 non si sarebbe svolta entro
i limiti dei principi generali cui si informa la legislazione dello
Stato, affermando che è chiaro che questa espressione va intesa in
senso lato, nel complesso della legislazione nazionale sulla materia a
cui si riferisce la legge regionale, e non nei ristretti limiti di una
sola legge; ciò porterebbe alla necessità dell'Assemblea regionale di
uniformarsi sic et simpliciter alle singole disposizioni di una singola
legge, come sarebbe in materia il T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401, con la
conseguenza della impossibilità dell'Assemblea medesima di esercitare
la sua potestà normativa ex art. 17, che verrebbe non solo ridotta ai
minimi termini, ma anche annullata.
A giudizio dell'Alta Corte, la legislazione nazionale del lavoro è
informata al criterio sociale di garantire le condizioni del
lavoratore; e non è affatto in contrasto, anzi è in piena aderenza
con questo criterio il regolare la stabilità del lavoratore. D'altra
parte il principio della stabilità, già acquisito nei rapporti di
pubblico impiego, si è andato estendendo ai rapporti di impiego
privato e non mancano norme (v. legge 16 giugno 1932, n. 942,
modificatrice degli artt. 106 - 108 del T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401,
e R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, sui rapporti di lavoro del personale
delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione), che quel principio sanzionano.
A tali considerazioni dell'Alta Corte ha mosso alcuni rilievi la
Corte di appello di Caltanissetta, nell'ordinanza con la quale ha
disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale,
osservando - sulla traccia delle deduzioni dell'appellante - che
l'esame della legittimità costituzionale della legge regionale
siciliana 15 aprile 1953, n. 29, si sarebbe dovuto fare anche sotto il
profilo della libera risoluzione dei rapporti di lavoro, al fine di
stabilire, quanto meno, nella indubbia coesistenza di tale principio
con quello della garanzia del lavoratore, la prevalenza del l'uno
sull'altro, il che non fu fatto.
Sempre secondo la Corte di appello, tale principio sarebbe stato
consacrato anche dalla legge sull'impiego privato 13 novembre 1924, n.
1825, ed in genere da tutti i contratti collettivi. Di conseguenza, la
questione appariva meritevole di riesame. Le ragioni addotte non
sembrano però sufficienti a giustificare un'altra soluzione.
La Corte costituzionale non può non rilevare anzitutto la
inesattezza dell'affermazione, che "tutti i contratti collettivi"
confermino la disposizione dell'art. 2118 Cod. civ., perché - al
contrario - non può essere messa In dubbio la decisa tendenza delle
fonti contrattuali collettive a introdurre anche in Italia il principio
che il licenziamento del lavoratore deve essere giustificato e non
arbitrario.
Nel settore più ampio e più importante economicamente e
socialmente, quello dell'industria, esistono e sono regolarmente
applicati i notissimi accordi interconfederali 7 agosto 1947 e 8 maggio
1953 su la costituzione ed il funzionamento delle commissioni interne,
21 aprile 1950 sui licenziamenti individuali per riduzione di personale
e 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali in generale; con essi
si è introdotto anche in Italia un sistema che prevede, in tutte le
aziende industriali con oltre 35 dipendenti, un controllo successivo
sul motivo del licenziamento, mediante il giudizio arbitrale di una
apposita commissione intersindacale, con l'effetto di "ripristinare il
rapporto di lavoro" in caso di motivo ritenuto non giustificato, a meno
che il datore di lavoro non intenda mantenere fermo il licenziamento,
sottostando all'obbligo del pagamento di una "penale", vale a dire di
una indennità supplementare.
Anche a prescindere da innovazioni legislative di rilevanza sociale
altrettanto ampia. presentemente in discussione per altri settori della
produzione, e dalle tendenze oggi rilevabili anche nel campo
internazionale, in convenzioni elaborate dalla conferenza
internazionale del lavoro e presentemente in corso di ratifica in
Italia, sembra veramente eccessivo ritenere che l'art. 2118 Cod. civ.,
il quale regola una sola specie di rapporto di lavoro, quello a tempo
indeterminato (mentre altre specie, a tempo determinato, e pertanto
senza libertà di recesso, sono altrettanto lecite e diffuse), consacri
un principio fondamentale ed assoluto, di ordine pubblico, cui non si
potrebbe derogare, mentre è noto che possono farlo e lo fanno
largamente, come si è visto, i contratti collettivi, anche dopo che è
venuto meno l'ordinamento corporativo.
Rispetto poi alla affermazione di principio enunciata dalla Corte
di merito, che nella "indubbia coesistenza di due principi" informatori
della legislazione nazionale il giudice costituzionale abbia l'obbligo
di accertare la prevalenza dell'uno sull'altro, è da osservare che
essa è contraddittoria e senza fondamento. A parte la difficoltà,
anche logica, di concepire un ordinamento giuridico informato
contemporaneamente a due principi fondamentali diversi, laddove
dovrebbe piuttosto rilevarsi un processo più o meno rapido di
attenuazione del carattere imperativo di un principio già considerato
fondamentale, ciò che deve ritenersi essenziale ai fini di un giudizio
di legittimità costituzionale di una norma, quale il presente, è la
corrispondenza di tale norma ai principi dell'ordinamento dello Stato,
in base all'interpretazione attuale che di essi deve accogliersi, in
relazione alle esigenze specifiche, di tempo e di luogo, alla cui
soddisfazione deve mirare la legislazione regionale.
Riguardo a quest'ultimo aspetto l'Alta Corte ha messo in rilievo la
sussistenza di specifici interessi della Regione alla disciplina dei
rapporti di lavoro dei dipendenti delle esattorie. La Corte
costituzionale, che ormai ripetutamente ha riconosciuto gli interessi e
le potestà della Regione siciliana per quanto attiene alla riscossione
dei tributi, non può che confermare tale giudizio, essendo evidente
che la Regione ha un interesse preminente alla migliore organizzazione
ed al bene ordinato funzionamento degli uffici esattoriali.
La questione proposta non può pertanto essere considerata fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta la eccezione pregiudiziale proposta dalla difesa della
Regione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge regionale siciliana 15 aprile 1953, n. 29, in
riferimento alla norma contenuta nell'art. 17 dello Statuto speciale
della Regione siciliana, proposta con ordinanza 24 gennaio 1957 della
Corte di appello di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI - ANTONINO PAPALDO
- MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1958:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte