Sentenza n. 7/1959
Altra decisione · depositata il 09/03/1959 · relatore Mario Bracci
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della
Regione Trentino-Alto Adige 3 marzo 1958, n. 4, relativa alla
"sottoscrizione di obbligazioni della Finanziaria Industrie Regionali,
Società per azioni, Trento", promosso con ricorso del Presidente della
Provincia di Bolzano, notificato l'8 maggio 1958, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 14 maggio 1958 ed iscritto al
n. 11 del Registro ricorsi 1958.
Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione
Trentino-Alto Adige;
udita nell'udienza pubblica del 17 dicembre 1958 la relazione del
Giudice Mario Bracci;
uditi l'Avv. Karl Tinzl per la Provincia di Bolzano e il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi per la Regione
Trentino-Alto Adige.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La legge regionale 3 marzo 1958, n. 4, concernente la
"sottoscrizione di obbligazioni della Finanzaria Industrie Regionali,
Società per azioni, Trento", è costituita da tre articoli. Col primo
si autorizza la sottoscrizione di obbligazioni della suddetta società
per azioni, fino alla concorrenza di lire 600 milioni, allo scopo di
agevolare la creazione di nuove fonti di lavoro o d'assicurare la
difesa di quelle esistenti. Col secondo si dispone di fare fronte alla
spesa con stanziamenti da iscriversi nel bilancio regionale per 300
milioni nel 1958, per 200 milioni nel 1959 e per 100 milioni nel 1960;
si dispone altresì che alla copertura dello stanziamento di 300
milioni per il 1958 si provveda con l'accensione d'un mutuo di pari
ammontare, al tasso annuo d'interesse non superiore al 7,50%, da
estinguersi in dieci annualità posticipate a partire dal 1959. Col
terzo si dichiara urgente la legge legge fu pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10 dell'11 marzo 1958.
La Giunta provinciale di Bolzano con deliberazione 28 marzo 1958,
presa d'urgenza, decise d'impugnare davanti alla Corte costituzionale
la legge regionale suddetta per violazione dell'art. 73 dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige: questa deliberazione fu ratificata
dal Consiglio provinciale di Bolzano il 9 maggio 1958. Conseguentemente
l'8 maggio 1958 la Provincia di Bolzano notificò al Presidente della
Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, al Commissario
del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige e al Presidente del
Consiglio dei Ministri un ricorso, depositato nella cancelleria della
Corte il 14 maggio 1958, col quale chiese che fosse dichiarata "nulla o
legalmente inesistente" la legge regionale 3 marzo 1958, n. 4, per
violazione dell'art. 73 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige.
Secondo la Provincia di Bolzano l'art. 2 della legge impugnata
avrebbe carattere di legge di bilancio in doppio senso: in quanto
porterebbe variazioni al bilancio della Regione per il 1958 - in questo
bilancio non erano previste la spesa di 300 milioni e l'accensione d'un
mutuo di pari importo - e in quanto impegnerebbe i bilanci 1959 e 1960
e dal 1959 al 1968, rispettivamente per le rimanenti rate della
sottoscrizione delle obbligazioni e per le annualità del mutuo.
Perciò l'art. 2 della legge regionale 3 marzo 1958, che fu approvata
dal Consiglio regionale col procedimento ordinario, avrebbe dovuto
essere votata invece col procedimento speciale previsto dall'art. 73
dello Statuto per i bilanci predisposti dalla Giunta regionale, cioè
col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della Provincia
di Trento e di quelli della Provincia di Bolzano. In conseguenza,
essendo stato violato l'art. 73 dello Statuto per il Trentino-Alto
Adige, la legge in parola non sarebbe stata validamente deliberata e
sarebbe stato violato altresì l'art. 49 dello Statuto stesso, per
l'avvenuta promulgazione d'un atto che non poteva ritenersi essere una
legge.
La Regione Trentino-Alto Adige, con deduzioni depositate il 24
marzo 1958, ha resistito al ricorso della Provincia di Bolzano,
sostenendo che gli artt. 1 e 2 della legge regionale impugnata
contengono disposizioni di legge sostanziale e comunque non di bilancio
e chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato: secondo la
Regione resistente si tratterebbe di disposizioni di carattere
finanziario che non attengono al bilancio e che non importano
variazioni ad esso. Queste variazioni verrebbero disposte con leggi
successive: difatti per l'anno in corso la variazione sarebbe contenuta
nella nota approvata con legge regionale 1 aprile 1958, n. 9, e per il
1958 i relativi capitoli 31 bis all'entrata e 164 bis alla spesa
sarebbero contenuti nel bilancio approvato ai sensi dell'art. 73 dello
Statuto con D.M. 17 aprile 1958, n. 649. Conseguentemente l'art. 73
dello Statuto per il Trentino-Alto Adige sarebbe invocato male a
proposito dalla Provincia di Bolzano, in quanto conterrebbe una norma
eccezionale relativa ad un procedimento di votazione che non è
suscettibile d'interpretazione estensiva, fuori del caso delle leggi
formali di bilancio o attinenti al bilancio, previste dalla stessa
norma statutaria. Comunque l'illegittimità costituzionale non
travolgerebbe né l'art. 1, né l'art. 2, parte prima, della legge.
La Provincia di Bolzano, con memoria depositata il 25 novembre
1958, ha insistito nei propri motivi di ricorso, precisando che, a suo
avviso, non tutte le leggi che abbiano in modo generico una qualche
influenza sul bilancio debbono essere sottoposte, per l'approvazione,
al procedimento speciale dell'art. 73; dovrebbero però sottostarvi
tutte quelle leggi o disposizioni di legge che varino un bilancio già
formato e che vincolino od impegnino in modo specifico e concreto
bilanci futuri. Altrimenti la disposizione dell'art. 73 potrebbe essere
del tutto elusa con una serie di leggi d'impegno che, determinando
persino le cifre, potrebbero vincolare completamente un bilancio futuro
senza applicare l'art. 73. Tali sarebbero le norme del primo e del
secondo comma dell'art. 2 della legge impugnata.
La Regione Trentino-Alto Adige, d'altra parte, ha depositato a sua
volta il 1 dicembre 1958 una memoria, affermando che sarebbe cessata la
materia del contendere perché la nota di variazione al bilancio 1958,
approvata all'unanimità dal Consiglio regionale con legge 1 aprile
1958, n. 9, importerebbe acquiescenza alla legge impugnata 3 marzo
1958, n. 4; in ogni caso il vizio di legittimità costituzionale, anche
se fosse esistito, dovrebbe considerarsi sanato. La Regione insiste
poi nel negare che alla legge impugnata possa riconoscersi il
carattere di legge di bilancio o di legge attinente al bilancio agli
effetti del procedimento dell'art. 73 dello Statuto, questo carattere
dovendosi riconoscere soltanto alle leggi puramente formali,
intimamente connesse col bilancio, che rendono operanti le leggi
sostanziali che prevedono nuove spese. Di qui l'infondatezza del
ricorso della Provincia di Bolzano che lamenta la violazione dell'art.
73 dello Statuto.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è costituito in
giudizio.
All'udienza del 17 dicembre 1958 l'avv. Tinzl, difensore della
Provincia di Bolzano, ha dichiarato di rinunziare al ricorso
limitatamente al bilancio dell'anno 1958, mentre ha insistito per tutto
il resto nelle proprie conclusioni. Il sostituto avvocato generale
dello Stato avv. Guglielmi, difensore della Regione, ha insistito nelle
proprie eccezioni. Considerato in diritto :
La tesi della Provincia di Bolzano ricorrente è che l'art. 73
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, debba applicarsi "a tutte
le leggi regionali che abbiano un rapporto diretto e specifico coi
bilanci, espresso e determinato in cifre e le quali, come sostanza e
contenuto, sono determinanti, in modo concreto, per il bilancio".
Queste leggi, secondo la Provincia, possono avere un doppio carattere;
possono essere disposizioni che riguardano il bilancio già formato, in
modo che costituiscono una variazione di bilancio e possono riguardare
impegni per bilanci futuri, in maniera che si debba necessariamente
tenere conto di questi impegni nella formazione e nell'approvazione dei
bilanci stessi. Ma nell'uno come nell'altro caso le disposizioni
relative dovrebbero essere considerate "bilanci", ai sensi dell'art. 73
dello Statuto e, come tali, dovrebbero essere approvate col voto
favorevole della maggioranza dei consiglieri della Provincia di Trento
e di quelli della Provincia di Bolzano. Secondo la Provincia
ricorrente, questo sarebbe il caso degli articoli 1 e 2 della legge in
esame. La Corte ha già avuto occasione (dec. n. 57 del 1957) di
affermare che il sistema eccezionale di votazione, sancito dall'art. 73
dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige, non può essere
esteso ad altre leggi che non siano quelle previste in quest'articolo.
La Corte non può che confermare questo criterio d'interpretazione che
trova un'ulteriore dimostrazione della sua intrinseca correttezza nel
caso in esame. Difatti, come fu già osservato, se le votazioni
separate dei consiglieri delle due Provincie fossero necessarie tutte
le volte che una proposta di legge è destinata a divenire fonte
giuridica dell'obbligo della Regione a singole spese concrete o del suo
diritto a singole entrate, ogni Provincia avrebbe riconosciuto quasi un
diritto di veto su buona parte dell'attività legislativa regionale,
perché sono frequentissime le leggi regionali, come del resto quelle
statali, che avendo un vincolante contenuto finanziario, influiscono in
modo diretto e concreto sul bilancio. Perciò l'interpretazione
proposta dalla Provincia di Bolzano, che importa l'estensione d'una
singolare eccezione alle regole relative alla formazione della volontà
degli organi collegiali, si risolverebbe in un grave pregiudizio per
quell'unità della Regione Trentino-Alto Adige, espressa attraverso
l'unità del Consiglio regionale, che risulta essere un fondamentale
principio costituzionale dello Statuto speciale, pur essendo la Regione
articolata nelle due Provincie di Trento e di Bolzano.
In realtà l'interpretazione già adottata dalla Corte è l'unica
giuridicamente ammissibile, secondo la lettera e lo spirito della norma
statutaria.
È evidente che l'art. 73 citato, disponendo che i bilanci ed i
rendiconti finanziari regionali, accompagnati dalla relazione della
Giunta regionale, sono approvati con legge regionale, ha inteso
estendere alla Regione Trentino-Alto Adige le forme di controllo che
sono caratteristiche del Parlamento sull'attività del Governo.
La legge del bilancio - che si tratti dello Stato o che si tratti
della Regione - è una legge formale che non può portare nessun
innovamento nell'ordine legislativo, sì che da essa non possono
derivare né impegni, né diritti della Regione diversi da quelli
preesistenti alla legge stessa.
Perciò questa legge, che è efficace soprattutto nei rapporti fra
l'Assemblea e la Giunta regionale, ha la funzione, propria di questo
tipo di leggi, d'autorizzare il Governo della Regione ad esercitare le
facoltà che già gli competono in ordine alle varie leggi
preesistenti, cioè a riscuotere le entrate e a pagare le spese secondo
il programma rappresentato dal bilancio di previsione. In tal modo
l'Assemblea regionale esercita un controllo sull'indirizzo politico-amministrativo del Governo regionale. Questa funzione della legge di
bilancio spiega perché la votazione avvenga per gruppi separati, a
maggiore garanzia dei due gruppi etnici riconosciuti dallo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige.
D'altra parte la natura della legge del bilancio e la sua funzione
di controllo spiegano anche l'intervento sostitutivo del Ministro
dell'interno, previsto dallo Statuto per l'ipotesi che il bilancio non
sia approvato dalla maggioranza dei consiglieri delle due Provincie.
Ciò premesso, appare evidente che gli artt. 1 e 2 impugnati non
contengono nessuna disposizione che possa essere interpretata come
autorizzazione a rendere operanti preesistenti facoltà della Regione.
All'opposto, la legge regionale 3 marzo 1958, n. 4, è innovativa e
costituisce la fonte giuridica della facoltà della Regione di
sottoscrivere 600 milioni di obbligazioni della Società per azioni
Finanziaria Industrie Regionali (F.I.R.) nel corso di tre esercizi e
della facoltà di contrarre un mutuo per pari ammontare. Ma queste
disposizioni non implicano di per sé l'autorizzazione all'esercizio
effettivo delle suddette facoltà, che possono divenire operanti
soltanto se gli impegni di spesa relativi siano regolarmente iscritti
in bilancio e approvati con il procedimento dell'art. 73 dello Statuto.
Difatti una nota di variazione al bilancio per l'anno 1958
introdusse, all'entrata, il cap. 31 bis ("Ricavo del mutuo da
accendersi ai sensi dell'art. 2 della L.R. 3 marzo 1958, n. 4, lire
300.000.000") e, alla spesa, il cap. 164 bis (L.R. 3 marzo 1958, n. 4,
prima quota lire 300.000.000): questa nota fu regolarmente approvata
con la proroga dell'esercizio provvisorio, disposta con L.R. 1 aprile
1958, n. 9, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 13 del 1958. E successivamente questi capitoli
31 bis e 164 bis furono introdotti nel bilancio per l'esercizio
finanziario 1958 che, non avendo riportata la prescritta maggioranza
dei consiglieri delle Provincie di Trento e di Bolzano, fu approvato
con decreto del Ministro dell'interno 17 aprile 1958, n. 649
(supplemento del Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige
n. 16 del 1958, p. 11 e 31).
Ciò dimostra che per rendere operante la legge impugnata 3 marzo
1958, n. 4, fu proprio necessaria una formale legge di bilancio e che
questa fu approvata col procedimento dell'art. 73 invocato dalla
Provincia.
Del resto la difesa della Provincia di Bolzano, rinunziando al
l'impugnazione della legge per la parte che concerne gli impegni
relativi all'esercizio 1958, ha involontariamente riconosciuto che la
tesi della Provincia è insostenibile dal punto di vista giuridico,
l'unico rilevante in questa sede. Difatti, se la legge regionale 3
marzo 1958, n. 4, che è fonte delle facoltà regionali relative alla
sottoscrizione delle obbligazioni F.I.R., fosse viziata per violazione
dell'art. 73 circa il suo procedimento d'approvazione, è ovvio che
quest'illegittimità costituzionale non potrebbe essere sanata dalla
successiva approvazione d'una diversa legge puramente formale, cioè
della legge del bilancio per l'esercizio 1958.
A questo riguardo non è forse superfluo rilevare che il ricorso
della Provincia perde, fra l'altro, qualsiasi importanza pratica,
abbandonandosi l'impugnazione relativa allo stanziamento per
l'esercizio 1958. Poiché la copertura della spesa mediante accensione
d'un mutuo è prevista nella legge soltanto per l'esercizio 1958, è
evidente che la copertura necessaria per rendere operante la legge nei
successivi esercizi dovrà essere disposta in ogni caso con appositi
stanziamenti di bilancio da deliberarsi dalla Giunta regionale. Sarà
in sede di controllo di quest'attività della Giunta e d'autorizzazione
ad attuare questo suo programma, cioè in sede d'approvazione della
legge di bilancio, che i consiglieri della Provincia di Bolzano
dovranno valersi del potere loro riconosciuto dall'art. 73 dello
Statuto, che è stato invocato nei riguardi della legge regionale 3
marzo 1958, n. 4, senza fondamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge il ricorso di cui in epigrafe, proposto dal Presidente
della Provincia di Bolzano avverso la legge della Regione Trentino-Alto
Adige 3 marzo 1958, n. 4, relativa alla "sottoscrizione di
obbligazioni della Finanziaria Industrie Regionali Società per azioni
- Trento".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1959.
TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1959:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte