Sentenza n. 7/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/02/1973 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 659/1961
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo e
secondo comma, della legge 19 luglio 1961, n. 659 (agevolazioni fiscali
e tributarie in materia di edilizia), promosso con ordinanza emessa il
12 marzo 1970 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente
tra De Campo Enrico e l'Amministrazione delle finanze dello Stato,
iscritta al n. 341 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione dell'Amministrazione finanziaria dello
Stato;
udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1973 il Giudice relatore
Francesco Paolo Bonifacio;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per il Presidente del Consiglio dei ministri e per l'Amministrazione
finanziaria.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza del 12 marzo 1970 il tribunale di Milano ha
proposto una questione di legittimità costituzionale concernente il
combinato disposto del primo e del secondo comma dell'art. 5 della
legge 19 luglio 1961, n. 659.
Ad avviso del giudice a quo tali disposizioni, nel subordinare -
per i rapporti non ancora definiti - l'applicabilità retroattiva dei
benefici tributari previsti dalla legge alla circostanza che ancora non
fosse intervenuto il pagamento del tributo, violerebbero il principio
di eguaglianza (art. 3 Cost.): quei benefici, infatti, verrebbero a
dipendere da un evento puramente fortuito, e con ciò si verificherebbe
una illegittima disparità di trattamento tra situazioni soggettive
estrinsecamente ed accidentalmente diverse, identiche, invece, nella
sostanza. A conforto della proposta questione il tribunale ricorda i
principi affermati da questa Corte nelle sentenze n. 85 del 1965 e n.
121 del 1967.
2. - Nel presente giudizio si è costituita l'Amministrazione delle
finanze (atto del 18 luglio 1970) ed è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri (atto del 24 settembre 1970).
Negli atti di costituzione ed in una successiva memoria depositata
il 27 dicembre 1972 l'Avvocatura dello Stato chiede che la questione -
in quanto già decisa da questa Corte, nel senso della infondatezza,
con sentenza n. 45 del 1968 - sia dichiarata inammissibile. Essa, ad
ogni modo, è infondata, giacché il sicuro carattere innovativo della
legge impugnata esclude il denunciato vizio di incostituzionalità. Per
l'estensione di nuovi benefici tributari ai rapporti già sorti e non
ancora definiti - così argomenta la difesa dello Stato - occorre una
dichiarazione espressa del legislatore, mentre nel caso in esame la
legge non comporta alcuna sanatoria per il passato: da ciò deriva che
identica è la condizione del contribuente che al momento dell'entrata
in vigore delle nuove agevolazioni aveva già pagato il tributo e del
contribuente che ancora non lo aveva corrisposto, essendo
l'amministrazione tenuta a chiedere a quest'ultimo il pagamento di
quanto dovuto. L'Avvocatura aggiunge che l'attuale questione non
presenta elementi comuni con quelli decisi dalle due sentenze
richiamate nell'ordinanza del giudice a quo.
3. - Nell'udienza pubblica l'Avvocatura dello Stato ha insistito
nelle proprie tesi e conclusioni. Considerato in diritto :
1. - La legge 19 luglio 1961, n. 659, estese le agevolazioni
tributarie già previste, per le case di abitazione, dalla legge n. 408
del 1949 alla costruzione degli edifici (scuole, caserme, ospedali,
ecc.) elencati nell'art. 2, comma secondo, del r.d. 21 giugno 1938, n.
1094, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 35. L'art. 5, oggetto del
presente giudizio, dispose che restassero salvi i rapporti tributari
già definiti (comma primo) e che comunque non si facesse luogo a
restituzione di somme già pagate (comma secondo).
2. - Nel proporre l'attuale questione l'ordinanza di rimessione
parte dalla premessa che l'indicata legge ha carattere innovativo e che
le agevolazioni da essa disposte si applicano anche ai rapporti
tributari sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, purché non
ancora definiti: in riferimento ad essi, il diverso trattamento fatto
al contribuente che ancora non avesse corrisposto il tributo (non più
dovuto) ed al contribuente che, invece, lo avesse già pagato (per il
quale l'art. 5, comma secondo, nega il diritto alla ripetizione)
violerebbe l'art. 3 della Costituzione.
Nessun dubbio sussiste sulla validità della premessa dalla quale
muove il giudice a quo: l'art. 5 della legge, valutato nel suo
complesso, non può condurre ad interpretazione diversa da quella già
condivisa da questa Corte (sent. n. 45 del 1968) e pacifica nella
giurisprudenza ordinaria.
3. - Nel merito la Corte osserva che la questione ora proposta dal
tribunale di Milano non differisce da quella sollevata dal tribunale di
Vercelli con ordinanza del 6 ottobre 1965 e dichiarata non fondata da
questa Corte con la sentenza n. 45 del 1968. Ed infatti, ancorché
nella precedente occasione sia stato impugnato solo il secondo comma
dell'art. 5 della legge n. 659 del 1961, mentre ora la denuncia investe
quell'articolo nel suo complesso (commi primo e secondo), si
controverte, ora come allora, in ordine all'esclusione del diritto di
ripetizione del tributo già pagato nell'ambito di un rapporto non
ancora definito al momento dell'entrata in vigore della legge.
Ciò posto, è sufficiente, per l'attuale decisione, la
constatazione che i motivi di illegittimità prospettati dall'ordinanza
di rimessione sono identici a quelli esaminati da questa Corte nella
precedente occasione. Anche ora, infatti, si assume la violazione del
principio di eguaglianza e, nell'ambito di tale assunto, non vengono
prospettati profili nuovi e diversi: sicché la questione deve esser
dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5., commi primo e secondo, della legge 19 luglio 1961, n.
659, contenente "agevolazioni fiscali e tributarie in materia di
edilizia", proposta dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1973.
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI- ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- PAOLO ROSSI - GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte