Corte costituzionale

Ordinanza n. 7/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/01/1984 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 23legge 87/1953
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 699

del codice penale (Porto abusivo di armi), in relazione all'art. 54 del

D.P.R. 20 marzo 1953, n. 112, tabella Allegato A (Testo unico delle

leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative),

all'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la

criminalità), ed all'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641

(Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), promossi con le

seguenti ordinanze:

1. - n. 10 ordinanze emesse il 28 gennaio, il 26 ottobre ed il 18

novembre 1977 dal Pretore di Dorgali, iscritte ai nn. da 181 a 190 del

registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 164 del 14 giugno 1978.

2. - ordinanza emessa il 28 marzo 1980 dal Pretore di Olbia nel

procedimento penale a carico di Selles Segliesi Rodolfo, iscritta al n.

657 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 311 del 12 novembre 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Pretore di Dorgali, con dieci ordinanze, di

identico contenuto, emesse la prima il 28 gennaio 1977, otto il 26

ottobre 1977 e l'ultima il 18 novembre 1977, ha denunciato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art.

699 cod. pen., in relazione all'art. 54 del D.P.R. 20 marzo 1953, n.

112, tabella Allegato A, ed all'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n.

497, nella parte in cui reprime penalmente l'omesso pagamento della

tassa di concessione governativa per la licenza di porto d'armi anche

per uso di caccia;

e che analoga questione è stata sollevata dal Pretore di Olbia,

con ordinanza del 28 marzo 1980, in relazione anche all'art. 8 del

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;

ritenuto che i giudizi devono essere riuniti e congiuntamente

decisi:

considerato che le ordinanze di rimessione non adducono alcuna

motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione, né

contengono il minimo riferimento al caso di specie, restando in tal

modo eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

che fa obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di

rimessione termini e motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze

nn. 299, 298, 281, 259, 258 e 257 del 1983).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 699 cod. pen., in relazione

all'art. 54 del D.P.R. 20 marzo 1953, n. 112, tabella Allegato A,

all'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, ed all'art. 8 D.P.R.

26 ottobre 1972, n. 641, sollevate, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte