Sentenza n. 7/1995
Altra decisione · depositata il 12/01/1995 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
citata
- art. 2legge 223/1990
- art. 1legge 408/1992
- art. 2Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
- art. 1d.l. 408/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 2, comma 2, della
legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato", limitatamente alle parole: "a
totale partecipazione pubblica", nonché dell'articolo 1 del decreto
legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante "Disposizioni urgenti in
materia di pubblicità radiotelevisiva", convertito in legge dalla
legge 17 dicembre 1992, n. 483, iscritto al n. 70 del registro referendum;
Vista l'ordinanza del 30 novembre 1994 con la quale l'Ufficio
centrale per il referendum popolare presso la Corte di cassazione ha
dichiarato legittima la richiesta;
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1995 il Giudice
relatore Enzo Cheli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata da Calderoli Roberto, Maroni Roberto,
Magnabosco Antonio e Leoni Orsenigo Luca, concernente l'abrogazione:
a) dell'art. 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato",
limitatamente alle parole "a totale partecipazione pubblica";
b) dell'art. 1 del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 408,
convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 483,
recante "Disposizioni urgenti in materia di pubblicità
radiotelevisiva".
2. - Con ordinanza in data 30 novembre 1994, l'Ufficio centrale
per il referendum, verificati i risultati delle operazioni di
riscontro compiute dal Centro elettronico di documentazione della
Corte di cassazione, ha dichiarato legittima la richiesta di referendum in oggetto.
3. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di
questa Corte ha fissato il giorno 9 gennaio 1995 per la conseguente
deliberazione in Camera di consiglio, dandone comunicazione, ai sensi
dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, ai
presentatori della richiesta ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri.
4. - I presentatori della richiesta ed il Presidente del Consiglio
non hanno presentato memorie né sono comparsi alla Camera di
consiglio. Considerato in diritto
1. - Il quesito referendario investe: a) parte dell'art. 2, secondo
comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223, che prevede l'affidamento
in concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ad una società
per azioni "a totale partecipazione pubblica" (il quesito è limitato
alle parole richiamate tra virgolette); b) l'intero testo dell'art. 1
del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 408 (convertito nella legge 17
dicembre 1992, n. 483), dove si stabilisce che "le azioni della "RAI
- Radiotelevisione italiana - Società per azioni" possono
appartenere soltanto allo Stato ad enti pubblici o a società a
totale partecipazione pubblica".
Il referendum si propone di abrogare le norme che riservano
esclusivamente alla mano pubblica (Stato, enti pubblici e società a
totale partecipazione pubblica) la titolarità delle azioni della
società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
(RAI-Radiotelevisione italiana): questo al fine di consentire anche
ai privati la possibilità di partecipare al capitale azionario di
tale società.
2. - Va innanzitutto constatato che il quesito referendario non
incorre in alcuna delle cause di inammissibilità espressamente enunciate nell'art. 75, secondo comma, della Costituzione ovvero
desumibili, in via di interpetrazione logico-sistematica, da tale
norma (v. sentenza n. 16/1978).
Il quesito risponde anche ai requisiti di omogeneità, univocità
e completezza richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte in tema
di ammissibilità dei referendum. Tale quesito risulta, infatti,
ispirato da una matrice razionalmente unitaria, chiaramente
percepibile dall'elettore e individuabile nel superamento della
disciplina che impone attualmente l'imputazione delle quote azionarie
della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
soltanto alla sfera pubblica, rappresentata dallo Stato, dagli enti
pubblici e dalle società a totale partecipazione pubblica.
3. - Né l'esito referendario, ove fosse positivo, ammettendo una
partecipazione privata al capitale azionario della
"RAI-Radiotelevisione italiana", potrebbe risultare in contrasto -
così da pregiudicare la chiarezza e l'univocità del quesito - con
la natura pubblica del servizio radiotelevisivo ovvero con il
carattere di società di interesse nazionale riconosciuto, ai sensi
dell'art. 2461 cod. civ., alla concessionaria di tale servizio. Tali
elementi possono, infatti, operare indipendentemente dalla qualità
pubblica o privata dei soggetti titolari del capitale azionario,
riguardando, invece, la specialità del complessivo regime giuridico
del servizio pubblico esercitato tramite concessionaria: specialità
connessa al raggiungimento di quei fini di interesse generale cui, in
ogni caso, non può non ispirarsi lo svolgimento di tale servizio (v.
sentenza n. 58/1965).
Sempre in caso di esito positivo della vicenda referendaria il
legislatore potrà, d'altro canto, adattare e integrare la disciplina
di tale regime speciale, in relazione ai possibili riflessi nella
gestione sociale della partecipazione privata al capitale della
società concessionaria.
4. - Il quesito referendario va, di conseguenza, dichiarato
ammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione dell'art. 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223
(Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato),
limitatamente alle parole "a totale partecipazione pubblica", nonché
dell'art. 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito,
con modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 483 (Disposizioni
urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva), richiesta
dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum
costituito presso la Corte di cassazione con ordinanza del 30
novembre 1994.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte