Corte costituzionale

Ordinanza n. 7/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/01/1997 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

citata

  • art. 16legge 432/1995
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 181, primo

comma, del codice di procedura civile, come novellato dall'art. 4,

comma 1-bis, della legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in

legge, con modificazioni, del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432 recante

interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria

della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo)

e 309 del codice di procedura civile, promossi con le ordinanze

emesse l'11 gennaio 1996 (n. 2 ordinanze) dal tribunale di Milano, il

23 gennaio 1996 dal pretore di Monza, l'11 gennaio 1996 (n. 2

ordinanze) dal tribunale di Milano, il 18 maggio, il 14 maggio, il 13

maggio, il 18 maggio ed il 14 maggio 1996 dal pretore di Monza

rispettivamente iscritte ai nn. 431, 446, 453, 455, 603, 738, 739,

740, 741 e 742 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20, 21, 27 e 34, prima serie

speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che il tribunale di Milano, con quattro ordinanze di

identico contenuto emesse nell'ambito di altrettanti procedimenti

civili, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 97 della Costituzione, dell'art. 181, primo

comma, del codice di procedura civile, nel testo novellato dalla

legge 20 dicembre 1995, n. 534:

che il giudice a quo, dopo aver brevemente ricostruito l'iter che

ha portato alla graduale entrata in vigore della legge 26 novembre

1990, n. 353, di riforma del processo civile, osserva che l'art. 181

cod. proc. civ., per effetto del richiamo contenuto nell'art. 309

cod. proc. civ., si applica non solo alla prima udienza di

comparizione davanti al giudice istruttore, bensì anche alle

successive udienze, ivi comprese quelle davanti al collegio;

che la norma impugnata, dopo essere stata modificata dall'art.

16 della legge n. 353 del 1990, è stata nuovamente ritoccata, in

sede di conversione del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, con la

sostanziale reintroduzione della versione precedentemente vigente,

sicché attualmente la cancellazione della causa dal ruolo può

avvenire solo ad una successiva udienza fissata dal giudice, della

quale il cancelliere deve dare comunicazione alle parti costituite;

che il ripristino del sistema della cancellazione a seguito di

una doppia udienza confliggerebbe sotto molti profili con il

parametro di cui all'art. 97 della Costituzione, da ritenersi

applicabile anche all'attività di amministrazione della giustizia,

poiché l'immediata cancellazione della causa dal ruolo, in caso di

mancata comparizione di tutte le parti, determinava notevoli risparmi

di energie lavorative ed una maggiore concentrazione del processo;

che con sei ordinanze di contenuto fra loro assai simile anche il

pretore di Monza ha sollevato analoga questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, primo

comma, e 97 della Costituzione, dell'art. 309 cod. proc. civ. nel

testo risultante dal rinvio contenuto nell'art. 181, primo comma,

cod. proc. civ., come modificato dalla legge 20 dicembre 1995, n.

534;

che nelle ordinanze di rimessione il pretore, oltre a dubitare

della legittimità costituzionale della norma impugnata in

riferimento all'art. 97 della Costituzione, con argomentazioni

concettualmente analoghe a quelle svolte dal tribunale di Milano,

rileva che la medesima si porrebbe in contrasto anche con gli artt.

3, secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, perché il

dilazionamento dei tempi del processo, rimesso al sostanziale

arbitrio dei difensori, determinerebbe una lesione dell'effettività

della tutela giurisdizionale, comportando anche la sottrazione di

risorse finanziarie che potrebbero essere utilmente destinate a

migliorare la funzionalità del servizio giustizia;

che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni

sollevate vengano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate;

Considerato che i giudizi, concernendo questioni di identico

contenuto, vanno riuniti per essere decisi contestualmente;

che, con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 97

Costituzione, questa Corte ha più volte affermato (v., da ultimo,

sentenza n. 84 del 1996 e sentenza n. 313 del 1995) che il principio

del buon andamento della pubblica amministrazione attiene

esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici

giudiziari, con esclusione della funzione giurisdizionale nel suo

complesso;

che le censure poste in relazione agli artt. 3, secondo comma, e

24, primo comma, della Costituzione, si risolvono nel prospettare

alla Corte l'opportunità di una diversa disciplina del processo,

finalizzata al miglior funzionamento della giustizia civile, con ciò

ponendo un problema di politica legislativa (v. ordinanza n. 114 del

1984);

che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il

legislatore, nel regolare il funzionamento del processo, dispone

della più ampia discrezionalità, sicché le scelte concretamente

compiute sono sindacabili soltanto ove manifestamente irragionevoli

(v. sentenza n. 65 del 1996 e sentenza n. 295 del 1995);

che i lamentati inconvenienti di fatto derivanti

dall'applicazione di norme non possono costituire unico fondamento di

questioni di legittimità costituzionale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 181, primo

comma, e 309 del codice di procedura civile sollevate, in riferimento

agli artt. 3, secondo comma, 24, primo comma e 97 della

Costituzione, dal tribunale di Milano e dal pretore di Monza con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

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