Sentenza n. 70/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1957 · relatore Tomaso Perassi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 230/1950
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 4legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute
nell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dei DD. PP. RR. 14
maggio 1952, n. 614, e 3 ottobre 1952, n. 1539, promosso con
l'ordinanza 24 maggio 1956 del Tribunale di Bologna pronunciata nella
causa civile vertente tra Garbagnati Luigi e Biffi Antonia contro
l'Ente per la colonizzazione del delta padano ed il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 227 dell'8 settembre 1956 ed iscritta al n. 251 del
Registro ordinanze 1956.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del
Giudice Tomaso Perassi;
uditi gli avvocati Edoardo Garbagnati, Enrico Bassanelli e il
sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreti del Presidente della Repubblica 14 maggio 1952, n. 614,
e 3 ottobre 1952, n. 1539, venivano trasferiti all'Ente per la
colonizzazione del delta padano, rispettivamente, ha. 144.98.47 della
tenuta "Ca' Nova", in agro di Codigoro, appartenenti a Luigi
Garbagnati, ed ha. 88.14.50 della tenuta "Cirenaica", nello stesso
agro, appartenenti ad Antonia Biffi ed. Garbagnati.
Con atto notificato il 17 dicembre 1954, il Garbagnati e la Biffi
citavano l'Ente di riforma, che non aveva ancora occupato i terreni, ed
il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dinanzi al Tribunale di
Bologna, chiedendo che venisse dichiarato il loro diritto di proprietà
e legittimo possesso dei terreni, previa dichiarazione di
illegittimità dei decreti di esproprio, per i seguenti motivi:
a) incostituzionalità dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n.
230, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione; conseguente
incostituzionalità dei decreti di esproprio;
b) incostituzionalità, per eccesso di delega, dei decreti di
esproprio, essendosi tenuto conto, per la determinazione del reddito
medio, e quindi della percentuale di scorporo, anche delle aree coperte
da fabbricati rurali, ed essendosi poi proceduto allo scorporo, secondo
la percentuale così ottenuta, non di una quota proporzionale al
reddito dei soli beni compresi nel perimetro di riforma, ma di una
quota proporzionale al reddito di tutti i beni posseduti da essi
istanti: ciò in violazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n.
841.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, i convenuti
chiedevano dichiararsi improponibili dinanzi all'autorità giudiziaria
le questioni di legittimità costituzionale e, in via subordinata,
respingersi le domande degli attori.
Con l'ordinanza 24 maggio-23 giugno 1956, il Tribunale di Bologna
ha rimesso a questa Corte la risoluzione delle suddette questioni.
Eseguita l'ultima notificazione il 3 luglio 1956, nonché le
comunicazioni prescritte, l'ordinanza è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 227 dell'8 settembre 1956.
Si sono costituite le parti private debitamente rappresentate ed ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri
costituendosi, insieme all'Ente espropriante, a mezzo dell'Avvocato
generale dello Stato.
Da parte dell'Ente di riforma e del Presidente del Consiglio si è
rinnovata l'eccezione di irricevibilità delle questioni di
legittimità costituzionale perché dedotte come causa petendi della
domanda di merito dinanzi al giudice ordinario; si è chiesto poi,
subordinatamente, che esse siano dichiarate infondate.
Una questione particolare di legittimità costituzionale, sollevata
nel presente giudizio, riguarda l'applicazione della percentuale di
scorporo in relazione all'art. 4 delle legge stralcio.
Gli espropriati deducono al riguardo che le parole "intera
proprietà" contenute nell'art. 4 della legge stralcio, anche secondo
l'interpretazione datane dall'articolo unico della legge 16 agosto
1952, n. 1206, legittimano il coacervo del reddito dominicale dei
terreni situati dentro o fuori il perimetro di riforma, ma lasciano
impregiudicato il principio dell'espropriabilità "per quota" dei
terreni siti nelle varie zone di riforma.
A tale principio non sarebbe lecito derogare senza pervenire a
conseguenze inique ed assurde: inique perché si avvantaggerebbero i
contadini di una zona a danno dei contadini di altra zona che
successivamente fosse assoggettata a scorporo, nella quale non sarebbe
possibile scorporare la quota relativa ai beni ivi esistenti perché
già conteggiata al momento dello scorporo nella zona in cui per prima
è stata attuata la riforma; assurda perché, ipotizzando una
contemporaneità d'azione da parte dei vari Enti ognuno dei quali
pretendesse di scorporare nella zona di propria competenza una quota
proporzionata all'intera proprietà, potrebbe arrivarsi
all'espropriazione totale del patrimonio di una persona che avesse
terreni nei vari comprensori di riforma.
L'Avvocatura dello Stato, nell'interesse dell'Ente di riforma e del
Presidente del Consiglio dei Ministri, obietta a questi rilievi che lo
scopo dell'art. 44 della Costituzione non è soltanto quello di
favorire il razionale sfruttamento del suolo, ma anche quello di
promuovere equi rapporti sociali; che tale articolo fu dettato perché
l'Assemblea costituente, avuto riguardo al diverso grado di
produttività dei terreni nelle varie regioni e zone d'Italia, non
volle adottare il sistema di un limite di estensione costante ed
uniforme per tutto il territorio nazionale della proprietà fondiaria,
ma preferì il sistema di un limite costante del reddito agrario, che
è indice sicuro di capacità economica, quale si poteva raggiungere
soltanto attraverso limitazioni di superficie variabili da regione a
regione e da zona a zona; che a questo sistema, di colpire il reddito
agrario complessivo, si è ispirato appunto il legislatore ordinario
con la legge stralcio, come risulta non solo dalle disposizioni in essa
contenute (quelle dell'art. 4 e dell'art. 13) e dalla tabella di
scorporo che vi è annessa, ma anche da altre disposizioni inserite
nelle varie leggi di riforma (es.: art. 8, secondo comma, della legge
18 maggio 1951, n. 333; art. 2, n. 1, della legge 2 aprile 1952, n.
339); che, infine, le conseguenze inique prospettate dagli attori, per
il caso di un proprietario che possegga terreni in diverse zone di
riforma, sono soltanto ipotetiche, perché l'attività dei vari Enti di
riforma è coordinata dal Ministro dell'agricoltura e lo scorporo si
effettua sempre nei limiti della quota di esproprio, o per intero in
una sola zona o parte in una zona e parte in un'altra.
Negli ultimi scritti difensivi le parti hanno svolto i rispettivi
assunti, ulteriormente illustrati nell'udienza di discussione del 27
marzo 1957. Considerato in diritto :
1. - L'eccezione di improponibilità sollevata in via preliminare
dall'Avvocatura dello Stato perché si tratterebbe sostanzialmente di
questioni proposte in via principale e non incidentale è stata
esaminata e respinta da questa Corte con sentenza n. 59 del 13 maggio
1957.
2. - L'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 5
legge 12 maggio 1950, n. 230, per violazione degli artt. 76 e 77 della
Costituzione è stata ugualmente respinta nella sentenza di questa
Corte n. 60 del 13 maggio 1957, alla quale si rinvia.
3. - Quanto alla censura relativa all'eccesso di delega per
violazione dell'art. 4 legge stralcio, per essere stata espropriata una
parte di terreni proporzionale all'estensione della proprietà ovunque
situata degli espropriati e non alla superficie compresa nel perimetro
di riforma, la questione è stata già esaminata e ritenuta non fondata
per i motivi enunciati nella sentenza n. 62, alla quale si rinvia, del
13 maggio 1957.
4. - Circa la mancata esclusione delle aree coperte da fabbricati
rurali dal computo della superficie totale dei terreni agli effetti
della determinazione del reddito dominicale medio si osserva in
contrario che l'art. 4 della legge stralcio prevede la esclusione dei
soli terreni classificati come boschi o incolti produttivi sia dal
calcolo del reddito dominicale complessivo che da quello della
superficie, sicché il quoziente che si ottiene dividendo il primo per
la seconda, e cioè il reddito dominicale medio, non risente né per
l'entità del dividendo né per quella del divisore dell'apporto dei
boschi e degli incolti produttivi. Per quanto riguarda i fabbricati
rurali, invece, pur essendo vero che essi non sono autonomamente
valutati nella formazione del catasto, non può ragionevolmente negarsi
che aumentino il reddito del fondo cui accedono. E poiché l'art. 4
della legge 21 ottobre 1950, n. 841, 2, non prevede la possibilità di
diminuire il reddito dominicale dei terreni per la parte afferente ai
fabbricati rurali, deve negarsi corrispondentemente la possibilità di
escludere le aree da essi occupate dal calcolo della superficie
complessiva e, quindi, del reddito dominicale medio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione di improponibilità sollevata dall'Avvocatura
dello Stato;
dichiara non fondate le questioni proposte con l'ordinanza del
Tribunale di Bologna 24 maggio-23 giugno 1956 sulla legittimità
costituzionale delle norme contenute nell'art. 5 della legge 12 maggio
1950, n. 230, e dei DD. PP. RR. 14 maggio 1952, n. 614, e 3 ottobre
1951, n. 1539, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77
della Costituzione, nonché degli stessi DD. PP. RR. in riferimento
alle norme contenute nell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte