Sentenza n. 70/1958
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/12/1958 · relatore Gaspare Ambrosini
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 4legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del
Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2825, e 27 dicembre
1952, n. 3995, promosso con ordinanza 26 ottobre 1956 emessa dalla
Corte di appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra la
Società anonima aziende agricole Pomaia e l'Ente per la colonizzazione
della maremma tosco-laziale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 51 del 23 febbraio 1957 e iscritta al n. 28 del Registro
ordinanze 1957.
Udita nell'udienza pubblica del 22 ottobre 1958 la relazione del
Giudice Gaspare Ambrosini;
uditi l'avv. Umberto Grassini per la Società Pomaia, e l'avvocato
Guido Astuti per l'Ente Maremma.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto del Presidente della Repubblica n. 2825 del 29 novembre
1952, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1953, suppl.
ord., vennero espropriati a carico della Società an. aziende agricole
"Pomaia" con sede in Pomaia (Pisa) e trasferiti in proprietà dell'Ente
per la colonizzazione della maremma tosco-laziale terreni per una
superficie di ettari 61.15.34; successivamente con decreto
presidenziale n. 3995 del 27 dicembre 1952, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 22 gennaio 1953, suppl. ord., vennero sottoposti ad
espropriazione altri terreni della stessa Società per ettari 53.60.10
costituenti il terzo residuo e venne disposta la iscrizione del vincolo
di indisponibilità dei terreni medesimi.
Nel corso del giudizio per retrocessione dei beni espropriati e di
liberazione degli altri dal vincolo di indisponibilità e per
risarcimento di danni promosso dalla Società Pomaia contro l'Ente
Maremma dinanzi al Tribunale di Pisa con atto di citazione 23 gennaio
1954, l'attrice sollevò questione di legittimità costituzionale
avverso i citati decreti presidenziali per violazione degli artt. 76 e
77 della Costituzione in quanto contrastanti con la legge di delega
(legge 21 ottobre 1950, n. 841, art. 4, comma primo) sotto i tre
aspetti seguenti:
1) la Società Pomaia avrebbe dovuto essere esentata
dall'espropriazione perché il reddito dominicale complessivo
dell'intiera sua proprietà al 1 gennaio 1943, nella sua consistenza al
15 novembre 1949, ammontava a L. 29.795,64 e non superava quindi il
limite di lire 30.000, previsto nella tabella di scorporo annessa alla
legge n. 841;
2) in ogni caso i due DD. PP. RR. contrasterebbero pur sempre
con la legge delega perché, nella determinazione del reddito
dominicale medio per ettaro influente sulla percentuale di scorporo,
non furono esclusi una notevole quantità di terreni che per la loro
natura e per il loro reddito ad ettaro avrebbero dovuto considerarsi
incolti produttivi;
3) a seguito di revisione straordinaria delle qualità catastali
eseguita nel 1951 l'estimo dei terreni di undici particelle di
proprietà della Società di cui alla partita 214 del catasto terreni
del comune di S. Luce Orciano era passato da L. 12.486,24 a lire
10.042,77, elemento questo che avrebbe dovuto importare una riduzione
della quantità di terreni espropriabili pur nella denegata ipotesi che
la Società potesse essere sottoposta ad espropriazione secondo
l'estimo catastale alla data di pubblicazione del piano di
espropriazione.
L'Ente convenuto, costituitosi in giudizio, eccepì in via
preliminare la improponibilità della domanda per difetto di
giurisdizione del giudice adito, trattandosi di declaratoria di
illegittimità di atti legislativi e, nel merito, la infondatezza della
domanda per non essere consentito al giudice civile il potere di
modificare o revocare atti amministrativi emessi in esecuzione di leggi
delegate.
Contro la sentenza del Tribunale di Pisa del 10-16 settembre 1956,
che aveva accolto la domanda attrice, veniva proposta impugnazione
dall'Ente soccombente. La Corte di appello di Firenze con ordinanza
del 26 ottobre 1956 rimetteva la questione di legittimità
costituzionale alla cognizione della Corte costituzionale, essendo
questa entrata in funzione durante il corso del giudizio di secondo
grado.
Nell'ordinanza la Corte d'appello, rilevato che con separata
sentenza in pari data aveva ritenuta proposta in via incidentale la
questione di legittimità, dichiarava non essere manifestamente
infondato e irrilevante l'accertare "se per il calcolo della quota di
scorporo dovesse farsi riferimento alla qualità di cultura e classe di
produttività dei terreni alla data del 15 novembre 1949 con
l'applicazione delle tariffe di estimo vigenti alla data del 1 gennaio
1943, oppure dovesse farsi riferimento esclusivo alla situazione
esistente alla data del 1 gennaio 1943 sia per quanto riguarda i dati
catastali sia per quanto riguarda le tariffe di estimo".
Detta ordinanza, ritualmente notificata alle parti e al Presidente
del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle Camere, è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1957. Nei
termini di legge si sono costituiti nel presente giudizio la Società
Pomaia e l'Ente Maremma.
Nelle sue deduzioni la Società Pomaia insiste sui motivi addotti
nei precedenti giudizi per sostenere la illegittimità costituzionale
dei due decreti presidenziali di espropriazione:
1) l'espropriazione a favore dell'Ente Maremma fu compiuta sulla
base non del reddito dominicale al 1 gennaio 1943, come dispone l'art.
4 della legge n. 841 del 1950, ma sulla base del reddito risultante
dal catasto entrato in conservazione il l luglio 1950, cosicché
sarebbe stato violato il principio sancito nel suddetto art. 4;
2) nei decreti presidenziali di espropriazione sono stati computati
vari terreni, che, per la loro natura ed il loro reddito ad ettaro
inferiore a quello dei boschi, avrebbero dovuto essere considerati
"incolti produttivi" e quindi sottratti, come i boschi, dagli elementi
di base per la determinazione della quota espropriabile;
3) ammesso e non concesso che si debbano tenere presenti i dati
catastali vigenti al momento della pubblicazione del piano
particolareggiato di espropriazione, i due decreti presidenziali in
esame sarebbero egualmente viziati di illegittimità costituzionale,
per quanto riguarda alcune particelle di terreni, il cui estimo era
diminuito a seguito di revisione straordinaria delle qualità
catastali, eseguita nel 1951, da L. 12.486,24 a L. 10.042,77.
Nelle sue deduzioni l'Ente Maremma assume che è erronea
l'interpretazione che la difesa della Società Pomaia dà all'art. 4
della legge stralcio n. 841, giacché il riferimento alla data del 1
gennaio 1943 concerne le tariffe d'estimo da applicarsi, e non i dati
catastali che debbono sempre essere quelli corrispondenti alla reale
situazione dei terreni al momento della espropriazione; sistema che i
decreti presidenziali di esproprio hanno applicato.
La difesa dell'Ente Maremma assume altresì che questa
interpretazione dell'art. 4 trova conferma nella norma del successivo
art. 6 della stessa legge n. 841, che prevede, per i terreni censiti a
vecchio catasto, la possibilità di ricorso, sia da parte del
proprietario che da parte dell'Ente di riforma, "ai fini della
determinazione definitiva del reddito imponibile dominicale, per ogni
questione riflettente la non corrispondenza della estensione della
classe di produttività e della qualità di cultura del fondo, rispetto
ai dati risultanti dal catasto". Questa norma non avrebbe alcun senso,
o sarebbe contraddittoria, se in base all'art. 4 i dati risultanti dal
catasto dovessero essere sempre riferiti al 1 gennaio 1943; la quale
data, sostiene l'Ente, riguarda le tariffe di estimo e non i dati di
classificazione dei terreni che debbono essere quelli risultanti a
catasto all'atto di applicazione della legge di riforma fondiaria.
Nella sua memoria illustrativa la difesa della Società Pomaia, in
linea preliminare chiede, riferendosi al principio affermato da questa
Corte con sentenza n. 59 del 13 maggio 1957, il rigetto dell'eccezione
di inammissibilità della proposta questione di illegittimità
costituzionale.
Assume poi nel merito, modificando la sua precedente tesi per
adeguarla all'interpretazione dell'art. 4 della legge n. 841 data da
questa Corte con la sentenza n. 81 del 1957, che i decreti
presidenziali in esame sono costituzionalmente illegittimi, perché
basati sui dati del catasto entrato in vigore il 1 luglio 1950, e non
su quelli della data del 15 novembre 1949 cui per la sentenza della
Corte debbono riferirsi, e perché non hanno applicato le tariffe di
estimo in vigore al 1 gennaio 1943.
E su quest'ultimo punto la difesa dice che "è assolutamente
contrario al vero" quanto afferma l'Ente anche in questa sede "di avere
precisamente applicato" le tariffe del 1 gennaio 1943, e quindi
aggiunge che se la Corte avesse qualche dubbio in proposito, "l'ordine
all'Ente di produrre il piano particolareggiato di espropriazione non
potrebbe che riconfermare nella maniera più piena la consumata
illegittimità costituzionale".
Passando al secondo motivo di illegittimità costituzionale
relativo alla inclusione nello scorporo dei terreni qualificati come
pascoli (arborati, cespugliati di 1 e di 2), la difesa della Società
Pomaia insiste sul suo precedente assunto, che questi pascoli non
avrebbero dovuto essere presi in considerazione per il fatto che sono
più sterili, per ragioni intrinseche, dei "boschi", e degli "incolti
produttivi", che la legge esclude dal calcolo per lo scorporo. Ed in
proposito chiede che la Corte, ove lo ritenga opportuno, disponga una
consulenza tecnica diretta ad accertare l'effettiva sterilità
intrinseca di detti terreni qualificati in catasto "pascoli".
Nella sua memoria illustrativa la difesa dell'Ente Maremma in via
preliminare dichiara di rinunciare, a seguito delle pronuncie in
proposito della Corte costituzionale, alla proposta eccezione di
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.
Nel merito procede alla confutazione della interpretazione data
dalla difesa Pomaia all'art. 4 della legge stralcio adducendo un'ampia
serie di argomentazioni dirette a dimostrare che la disposizione
dell'art. 4, per cui "la proprietà terriera privata, nella sua
consistenza al 15 novembre 1949, è soggetta ad espropriazione, ecc.",
concerne l'appartenenza o la titolarità del diritto di proprietà al
15 novembre 1949, e non anche i dati di qualità e di classe esistenti
in catasto a tale data, giacché questi dati debbono corrispondere alla
realtà di fatto, cioè alla situazione reale attuale dei terreni al
momento dell'espropriazione.
Consistenza (il termine cioè usato dall'art. 4) è, dice la difesa
dell'Ente, sinonimo di commassazione, mentre non è affatto sinonimo di
classamento. Se il legislatore avesse voluto, nell'art. 4, far
richiamo alla situazione catastale dei terreni per qualità e classe,
alla data del 15 novembre 1949, avrebbe usato il termine classamento e
non il termine consistenza, che ha significato ben diverso, ed è del
tutto estraneo alla legislazione catastale italiana.
La data del 15 novembre 1949, che corrisponde alla data di
presentazione al Parlamento del disegno di legge di riforma fondiaria,
fu determinata dal legislatore al fine dell'accertamento della
consistenza delle singole proprietà individuali, ed al fine altresì
di impedire che, mediante atti di alienazione, venisse diminuita la
consistenza delle singole proprietà soggette ad esproprio.
Dalla illustrazione del successivo art. 6 della stessa legge n.
841, la difesa dell'Ente trae argomenti per sostenere che la facoltà
di ricorso, data all'Ente espropriante ed ai proprietari espropriati,
per l'adeguamento dei dati di classamento catastale, risultanti dai
vecchi catasti, alla situazione reale dei terreni, non può
interpretarsi altrimenti che come adeguamento dei dati di catasto alla
effettiva condizione attuale dei terreni, e non alla situazione dei
dati catastali vigenti alla data del 15 novembre 1949, la cui
revisione, aggiunge, sarebbe ormai impossibile.
Una conferma ulteriore di tale interpretazione degli artt. 4 e 6 si
troverebbe nelle disposizioni concernenti la liquidazione delle
indennità di espropriazione, e nelle disposizioni di altre leggi, e da
ultimo nella legge del 15 marzo 1956, n. 155.
Quanto alla seconda questione di legittimità costituzionale
riguardante la non inclusione agli effetti dello scorporo dei "pascoli"
aventi un reddito inferiore a quello dei boschi e degli incolti
produttivi, che dallo scorporo sono esclusi, la difesa dell'Ente
sostiene che la lettera e la ratio della esclusione dei boschi e degli
incolti produttivi dalle qualità catastali computabili ai fini del
calcolo del reddito dominicale medio per ettaro, palesano
inequivocabilmente che l'elencazione è tassativa e non
esemplificativa, e quindi la norma ha carattere eccezionale e non è
suscettibile di interpretazione analogica o estensiva.
Quanto infine all'ultimo motivo di illegittimità costituzionale
denunciata dalla Società Pomaia, che consisterebbe nella mancata
considerazione di una diminuzione da L. 12.486,24 a L. 10.042,77
dell'estimo catastale di 11 particelle della partita 214 del catasto
terreni del Comune di S. Luce Orciano a seguito della revisione
straordinaria delle qualità catastali avvenuta nel 1951, la difesa
dell'Ente Maremma sostiene che delle variazioni verificatesi dopo la
pubblicazione del piano di espropriazione non possa tenersi conto ai
fini della determinazione del reddito globale. Considerato in diritto :
La soluzione della questione di legittimità costituzionale dei due
decreti del Presidente della Repubblica del 29 novembre 1952, n. 2825,
e del 27 dicembre 1952, n. 3995, che dispongono l'esproprio di terreni
in confronto della Società Pomaia e in favore dell'Ente Maremma,
dipende dall'interpretazione dell'art. 4, primo comma, della legge
delega 21 ottobre 1950, n. 841 (detta legge stralcio), contenente
"norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione, assegnazione
dei terreni ai contadini".
Si tratta di vedere se il legislatore, disponendo all'art. 4 che
"... la proprietà terriera privata nella sua consistenza al 15
novembre 1949, è soggetta all'espropriazione...", abbia voluto, agli
effetti del calcolo della quota di scorporo, che si debba fare
riferimento a tale data per la determinazione non soltanto della
estensione dei terreni, ma anche della qualità e classe di essi (come
assume la difesa della Società Pomaia per sostenere che i due decreti
presidenziali in esame, che per il classamento dei terreni hanno fatto
riferimento ad una data posteriore, sono viziati di illegittimità
costituzionale per eccesso di delega); o se abbia voluto che alla data
suddetta del 15 novembre 1949 debbasi fare riferimento per la
determinazione soltanto della estensione e non anche della qualità e
classe dei terreni, per la cui determinazione dovrebbe invece farsi
riferimento alla data di pubblicazione dei piani di espropriazione da
parte degli Enti di riforma (come assume la difesa dell'Ente Maremma
per sostenere la infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dei due decreti presidenziali).
La Corte ha già in diverse sentenze (nn. 65, 67, 81 e 126 del
1957) interpretato l'art. 4, comma primo, della legge stralcio nel
senso che alla data del 15 novembre 1949 debba farsi riferimento per la
determinazione della consistenza, sia quantitativa che qualitativa,
delle proprietà che vengono prese in considerazione agli effetti
dell'esproprio.
Giova qui fare richiamo a tali sentenze anche per dissipare i dubbi
che l'Ente Maremma ha enunciato affermando che lo specifico problema
ora in discussione non sia stato in precedenza esaminato dalla Corte, e
che questa abbia rilevato che i dati catastali dovessero corrispondere
alla realtà di fatto dei terreni al momento dell'espropriazione.
Pur trattandosi di fattispecie diversa, la giurisprudenza della
Corte sulla interpretazione dell'art. 4 è chiara ed univoca.
Nella sentenza n. 65 si stabilisce quale è la portata del
riferimento che l'art. 4 fa alla data del 15 novembre 1949, distinta
da quella del 1 gennaio 1943: "... la data del 1 gennaio 1943 è
quella in cui sono entrate in vigore le tariffe per il nuovo catasto a
seguito della revisione generale degli estimi disposta con R.D.L. 4
aprile 1939, n. 589. Altra cosa è, invece, la determinazione in
concreto del reddito imponibile per ciascun fondo, la quale viene fatta
applicando le tariffe alle singole particelle mediante una successiva
operazione detta di "classamento" , e che, stando proprio alla dizione
dell'art. 4 della legge stralcio, deve essere riferita alla data del 15
novembre 1949, poiché detta norma, mentre fa riferimento al reddito
dominicale al 1 gennaio 1943, assoggetta poi ad esproprio i terreni
nella loro "consistenza" al 15 novembre 1949".
La sentenza n. 67, nel riaffermare questo principio, rileva: "È
chiaro quindi che la data anzidetta del 15 novembre 1949 costituisce un
termine costante di riferimento, sia per la individuazione dei titolari
delle proprietà soggette all'esproprio, sia per la determinazione
della situazione obiettiva della proprietà stessa".
L'argomento è trattato in modo più ampio e specifico nella
sentenza n. 81, nella quale l'art. 4 è esaminato anche in rapporto al
sistema delle leggi catastali e al disposto del successivo art. 6 della
stessa legge stralcio.
La sentenza n. 81, dopo avere affermato che a base dello scorporo
vi è la combinazione di due fattori, quello della superficie e quello
della produttività dei terreni, ed avere rilevato che la produttività
è indicata dal reddito espresso in tariffe di estimo calcolate secondo
la qualità e la classe dei terreni, stabilisce "che nel sistema delle
leggi catastali, la determinazione del reddito dominicale mediante
l'applicazione delle tariffe di estimo per ettaro, è strettamente
collegata ai due coefficienti della qualità e della classe". E
"poiché" (osserva) "l'art. 4 della legge n. 841, per il calcolo del
reddito dominicale si riporta al sistema catastale vigente, è logico
dedurre, che, ai fini dello scorporo, il reddito dell'intera proprietà
è determinato dall'applicazione delle tariffe di estimo in vigore al
1 gennaio 1943, con riferimento però, in applicazione appunto delle
norme della legge sul catasto, alla consistenza, cioè al classamento
dei terreni, nella situazione che il predetto art. 4, ai fini della
riforma fondiaria ed agraria, considera stabilizzata al 15 novembre
1949".
"D'altronde (aggiunge) ... che i dati catastali debbano
corrispondere alla realtà di fatto, risulta anche dall'art. 6 della
legge n. 841; poiché ad evitare sperequazioni, nelle zone ove sono in
vigore i vecchi catasti, anche il proprietario espropriato ha facoltà
di ricorso alla commissione competente, ai fini della determinazione
definitiva del reddito dominicale, per ogni questione riflettente la
non corrispondenza dell'estensione, della classe di produttività e
della qualità di coltura del fondo rispetto ai dati risultanti dal
catasto".
Non v'è dubbio che la situazione effettiva della proprietà ter
terriera, la realtà di fatto, è quella esistente alla data del 15
novembre 1949.
Nella sentenza n. 126 la Corte ribadisce questa interpretazione
dell'art. 4 facendo riferimento alle precedenti pronuncie e
concludendo: "Per certo l'art. 4, primo comma, della legge n. 841 del
1950 (legge stralcio) dispone tassativamente che la consistenza della
proprietà privata soggetta ad esproprio deve essere valutata al 15
novembre 1949".
Per giudicare della questione di legittimità proposta con
l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze, questa Corte non vede che
vi sia alcun motivo per non uniformarsi alla suddetta interpretazione
dell'art. 4, anche dopo l'esame dei nuovi argomenti addotti in questa
sede dalla difesa dell'Ente Maremma.
Per sostenere che il termine "consistenza" adoperato dall'art. 4
concerna soltanto l'estensione o titolarità dei terreni e non anche i
dati catastali riguardanti la loro qualità e classe, la difesa
dell'Ente Maremma rileva che "consistenza" è sinonimo di
commassazione, mentre non è affatto sinonimo di "classamento", ed
assume che "se il legislatore, nell'art. 4 della legge stralcio, avesse
voluto fare richiamo alla situazione catastale dei terreni per qualità
e classe, alla data del 15 novembre 1949, avrebbe sicuramente usato il
termine classamento e non il termine consistenza che ha un significato
ben diverso, ed è del tutto estraneo alla legislazione catastale
italiana". Una simile interpretazione dell'art. 4 sarebbe confortata
dal richiamo alla ratio della legge, che avrebbe fissato la data del 15
novembre 1949 soltanto al fine di comminare la inefficacia di diritto
di tutti gli atti di alienazione a titolo oneroso stipulati dopo tale
data, e sarebbe comprovata, oltre che da disposizioni di altre leggi,
dalla disposizione dell'art. 6 della stessa legge, che nel dare la
facoltà di ricorso per l'adeguamento dei dati di classamento catastale
risultanti dai vecchi catasti alla situazione reale dei terreni,
avrebbe inteso riferirsi allo "adeguamento dei dati attuali di catasto,
alla effettiva condizione attuale dei terreni".
Ritiene la Corte che tali argomenti sono infondati.
L'assunta distinzione tra commassazione e classamento non trova
riscontro nel disposto dell'art. 4, che parla puramente e semplicemente
di "consistenza" della proprietà senza alcuna specificazione,
cosicché deve intendersi come consistenza sia quantitativa che
qualitativa.
La tesi della difesa dell'Ente Maremma porterebbe a dovere prendere
in considerazione tre date: quella del 1 gennaio 1943, l'altra del 15
novembre 1949 ed un'altra data, quella della pubblicazione dei piani di
espropriazione da parte degli enti di riforma.
Ma l'art. 4 prevede soltanto due date: il 1 gennaio 1943 in
riguardo all'applicazione delle tariffe di estimo, e il 15 novembre
1949 in riguardo alla consistenza, a tutta la consistenza, dei terreni
espropriabili. Ora non può prendersi in considerazione una terza
data, quando l'art. 4 ha previsto soltanto due date, ferme,
inderogabili ed uguali per tutti.
L'art. 4 va interpretato per quello che dispone nel quadro della
legge stralcio n. 841, e non in rapporto ad altre leggi che regolano
altri obietti specifici. Non è possibile introdurre nel sistema
dell'art. 4 distinzioni e limitazioni che non vi sono in alcun modo
previste.
La ratio per cui il legislatore dell'art. 4 fissò la data del 15
novembre 1949 vale non soltanto, come assume la difesa dell'Ente
Maremma, per l'estensione e la titolarità dei terreni, ma anche per i
dati catastali relativi alla qualità e classe dei terreni stessi,
giacché col riferimento a questa data si evitava: da una parte che si
potesse frustrare l'applicazione della legge di riforma con atti di
alienazione a titolo oneroso disposti dopo il 15 novembre 1949, e si
dava d'altra parte a tutti (proprietari e Enti di riforma) la
possibilità di accertare, in base ai dati catastali certi nel catasto
in vigore a tale data, se ed in quale misura le singole proprietà
potevano o no essere assoggettate ad esproprio.
Il legislatore nell'art. 4 fissò la data del 15 novembre 1949 per
stabilire un punto di riferimento assolutamente certo ed uguale per
tutti. E per il caso che i dati catastali risultanti dal catasto in
vigore al 15 novembre 1949 non corrispondessero alla realtà di quella
data, lo stesso legislatore col successivo art. 6 diede a tutti gli
interessati (enti esproprianti e proprietari espropriati) facoltà di
ricorso: "Nelle zone dove sono in vigore i vecchi catasti, l'ente
espropriante e il proprietario espropriato hanno facoltà di ricorso,
ai fini della determinazione definitiva del reddito dominicale
imponibile, per ogni questione riflettente la non corrispondenza
dell'estensione, della classe di produttività e della qualità di
cultura del fondo rispetto ai dati risultanti dal catasto".
Si noti che la facoltà di ricorso riguarda non soltanto
"l'estensione" ma anche "la classe di produttività e la qualità di
cultura", riguarda cioè la "consistenza" di cui si occupa l'art. 4;
dal che deve dedursi che l'art. 6 non intacca, ma che anzi conferma la
interpretazione dell'art. 4 nel senso che la "consistenza" della
proprietà al 15 novembre 1949 riguarda non solo l'estensione e la
titolarità dei terreni, ma anche la qualità e classe di essi, e che,
in conseguenza, debbono riferirsi a quella data e non alla data della
pubblicazione dei piani di esproprio tutti i dati catastali.
Va ora rilevato che è fuori discussione, in via di fatto, che i
due decreti presidenziali in esame hanno fatto riferimento, ai fini
dell'applicazione della tabella di scorporo annessa alla legge
stralcio, ai dati catastali del tempo dell'esproprio e precisamente ai
dati risultanti dal nuovo catasto entrato in conservazione in loco alla
data del 1 luglio 1950, e non ai dati risultanti dal vecchio catasto in
vigore alla data del 15 novembre 1949, alla data cioè indicata
dall'art. 4 della legge n. 841 per la determinazione della
"consistenza" della proprietà terriera privata.
È altresì fuori contestazione che il reddito dominicale
complessivo della proprietà Pomaia, era, secondo i dati del catasto
vigente in loco alla data del 15 novembre 1949, di L. 29.798,64, cioè
inferiore alla cifra di L. 30.000 stabilita dalla legge come il minimo
per lo scorporo.
Deve quindi concludersi, al lume dell'interpretazione data all'art.
4 della legge stralcio del 1950, n. 841, dalla Corte in precedenti
sentenze e qui riaffermata, che i due decreti presidenziali in
questione sono viziati di illegittimità costituzionale per eccesso di
delega.
Dato l'accoglimento del motivo principale di contestazione della
legittimità costituzionale dei due decreti del Presidente della
Repubblica, non occorre esaminare ai fini del presente giudizio i
motivi subordinati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del
Presidente della Repubblica del 29 novembre 1952, n. 2825, e del 27
dicembre 1952, n. 3995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del 12 gennaio 1953, suppl. ord., e del 22 gennaio 1953,
suppl. ord., in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n.
841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte