Sentenza n. 70/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/1963 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D. P. R 28 agosto 1960,
n. 1325, recante "Norme sul trattamento economico e normativo dei
lavoratori dipendenti dalle imprese fabbricanti maglierie e calzetterie
", promosso con ordinanza emessa il 31 marzo 1962 dal Pretore di
Vignale Monferrato nel procedimento penale a carico di Silvestri Lida,
iscritta al n. 111 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 30 giugno 1962.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 20 marzo 1963 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi, per
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico della signora Lida
Silvestri il Pretore di Vignale Monferrato sollevò d'ufficio la
questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del
decreto legislativo 28 agosto 1960, n. 1325, il quale stabilisce che "i
rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato
stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 maggio 1957,
relativo ai lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie e
calzetterie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole
del contratto collettivo anzidetto...".
Questa norma delegata sarebbe in contrasto con la legge di
delegazione 14 luglio 1959, n. 741, che autorizza il Governo "ad
emanare norme giuridiche aventi forza di legge... nei confronti degli
appartenenti ad una medesima categoria" e "per tutte le categorie per
le quali risultino stipulati accordi economici o contratti collettivi"
e, in conseguenza, con gli artt. 76 e 77 della Costituzione. Il motivo
del contrasto sarebbe da vedere, come si legge nell'ordinanza, nella
circostanza che la legge delegata, adoperando l'espressione "rapporti
di lavoro costituiti per le attività di fabbricazione di maglierie e
calzetterie", avrebbe esteso l'efficacia delle norme anche nei
confronti di quelle aziende, che, per essere, come nel caso in
questione, aziende artigianali, non appartengono alla "categoria" delle
associazioni stipulanti, alla quale, viceversa, la legge di delegazione
vuole limitata l'efficacia delle norme che il Governo è delegato a
emanare.
Il Pretore, in conseguenza, ha sospeso il giudizio e trasmesso gli
atti a questa Corte con ordinanza 31 marzo 1962 la quale, ritualmente
notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 164 del 30 giugno 1962.
2. - Nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso, come per legge,
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato l'atto di
intervento il 10 maggio 1962.
L'Avvocatura prospetta alla Corte due ipotesi.
Secondo la prima, la norma impugnata, diversamente da quanto
sostiene il Pretore nella sua ordinanza, altro significato non avrebbe
se non quello di attribuire alle norme delegate efficacia limitata alle
attività industriali e non anche a quelle artigianali: del che
sarebbero prova il tenore letterale della norma ("attività per le
quali è stato stipulato il contratto collettivo ") e la presunzione di
conformità alla legge delegante che assiste la legge delegata.
In tal caso conseguirebbe la non fondatezza della questione
proposta.
Alla stessa conclusione si dovrebbe, per altro, giungere anche se
la legge di delegazione avesse voluto che le norme delegate si
riferissero "alla categoria individuata dall'oggettiva prestazione di
lavoro", se cioè essa avesse dato del termine "categoria " un
significato tale per cui il termine "attività" sarebbe di quello
soltanto un sinonimo: come, del resto, dovrebbe ammettersi dato che,
in effetti, la categoria non è se non "la sfera di interessi attinenti
ad una determinata attività".
Non vi sarebbe perciò contrasto tra la norma di delegazione e
quella delegata, che sarebbero, viceversa, "conformi ", nel senso che
l'interpretazione della seconda dipenderebbe dall'interpretazione della
prima, e più specificamente del concetto di categoria, che in questa
compare. Con che il giudizio di legittimità costituzionale sarebbe
esaurito, in quanto, accertata quella "conformità", esulerebbe dal suo
ambito accertare, in concreto, l'interpretazione da dare ad entrambe le
norme.
3. - Senonché, per completezza di esame, l'Avvocatura esprime la
tesi che, essendo la categoria, come già affermato, una sfera di
interessi comuni a coloro che svolgono la medesima attività, a questa
attività, considerata in senso oggettivo, astratto, indefinito, "vera
e propria ' serie ' che abbraccia tanto quelli che svolgono oggi
l'attività come quelli che la svolgeranno domani, sotto qualsiasi
profilo ", occorre fare riferimento per determinare l'ambito di
efficacia della norma.
E poiché non potrebbe dubitarsi che l'attività artigiana non sia
"ontologicamente " diversa dalla industriale, dalla quale la distingue
soltanto una differenza nelle dimensioni e nella struttura
dell'impresa, differenza che può assurgere, ma anche non assurgere, a
elemento qualificatore di una diversa categoria, ben può sostenersi,
come ha sostenuto in una sua circolare il Ministero del lavoro, che la
disciplina dell'attività oggettiva di produzione debba essere
applicata anche ai dipendenti da imprese artigiane, quando queste,
prosegue l'Avvocatura, come nel caso, non si raggruppano in una
categoria autonoma, individuata da speciali contratti collettivi.
Conclude per la dichiarazione di non fondatezza della questione.
4. - All'udienza del 20 marzo 1963 l'Avvocatura ha illustrato la
propria tesi difensiva ed insistito nelle già prese conclusioni. Considerato in diritto :
1. - La questione non è fondata.
Non è dubbio - e non ne dubita nemmeno il Pretore di Vignale
Monferrato -, che la legge 14 luglio 1959, n. 741, delegando il Governo
a emanare norme giuridiche aventi forza di legge "nei confronti di
tutti gli appartenenti alla medesima categoria", abbia conferito
rilevanza giuridica non già a categorie identificabili secondo
astratti concetti classificatori delle attività produttive e
professionali, ma alle categorie, quali risultano dalla spontanea
organizzazione sindacale e dalla stipulazione collettiva. Né il
legislatore avrebbe potuto operare diversamente in un regime, come
l'attuale, che garantisce la libertà e l'autonomia dell'inquadramento
sindacale.
E ciò appare evidente dal tenore della legge, la quale stabilisce,
nell'art. 1, che "nell'emanazione delle norme il Governo dovrà
uniformarsi a tutte le clausole dei singoli accordi economici e
contratti collettivi, anche intercategoriali, stipulati dalle
associazioni sindacali "; nell'art. 2, che "le norme dovranno essere
emanate per tutte le categorie per le quali risultano stipulati accordi
economici e contratti collettivi...", e, nell'art. 4, che "si
considerano associazioni stipulanti quelle che hanno sottoscritto gli
accordi e i contratti collettivi o che abbiano ad essi aderito":
disposizioni tutte che fanno coincidere l'ambito di efficacia delle
norme che il Governo è delegato ad emanare con quello coperto dalla
stipulazione collettiva. Ma ciò risulta, altrettanto evidentemente,
dalla finalità della legge, la quale, come la Corte ha già affermato
(sentenza n. 106 dell'11 dicembre 1962), ha voluto in sostanza
estendere l'efficacia dei contratti collettivi e degli accordi
economici a coloro, imprese e lavoratori, i quali, pur rientrando nella
medesima categoria, identificata dal contratto collettivo o
dall'accordo economico, non ne potevano invocare l'applicazione in base
alle norme del diritto comune.
2. - È evidente, in conseguenza, che il legislatore delegato non
poteva sostituire alle categorie, che si sono spontaneamente definite
mediante l'autonomo ordinamento sindacale e mediante la stipulazione di
contratti collettivi o di accordi economici, altre categorie, sulla
base di un'astratta identificazione di attività merceologiche o sulla
scorta di altri criteri arbitrariamente prestabiliti. E in realtà non
l'ha fatto, perché il decreto legislativo, sottoposto all'esame della
Corte, non ha modificato il sistema della legge 14 luglio 1959, n. 741;
non ha voluto, cioè, estendere l'efficacia delle norme delegate a
imprese di tipo diverso da quello che ricorre nel contratto collettivo
24 maggio 1957 e quindi a lavoratori dipendenti da imprese diverse da
quelle rappresentate dalle associazioni stipulanti. I destinatari delle
norme delegate sono quelli stessi identificati mediante riferimento al
contratto collettivo dalla legge di delega. Pertanto il dubbio
affacciato dall'ordinanza di rimessione non è fondato e si deve,
invece, dire che il Governo ha rispettato i limiti della delegazione.
Che sia questa la soluzione da dare alla questione di
costituzionalità sottoposta alla Corte, risulta ancora dal tenore
stesso della legge delegata, che si è limitata, con rigido ossequio
alla legge di delegazione, a fare proprie testualmente tutte le
clausole del contratto collettivo, o, come si dice inesattamente, ma
efficacemente, a recepirle, stabilendo chiaramente che l'ambito di
efficacia delle norme deve essere quello del contratto collettivo, nel
senso che l'estensione di codesta efficacia è da intendersi limitata
alle imprese, e ai lavoratori, che non hanno partecipato alla
stipulazione collettiva, ma avrebbero potuto parteciparvi, perché
nelle medesime condizioni delle imprese e dei lavoratori appartenenti
alle associazioni che hanno stipulato il contratto, e non già estesa
ad imprese e a lavoratori appartenenti a categorie diverse,
autonomamente e diversamente organizzate, e per di più estranee alla
contrattazione collettiva.
Né a questa conclusione si oppone il tenore dell'articolo unico
del D.P.R. 28 agosto 1960, n. 1325. Non l'ultimo comma, secondo il
quale "i minimi di trattamento economico e normativo sono inderogabili
nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese
fabbricanti maglierie e calzetterie ", dato che queste imprese sono
soltanto quelle del tipo che ricorre nel contratto collettivo nazionale
di lavoro 24 maggio 1957; e nemmeno il primo comma del medesimo
articolo unico, dove "le attività per le quali è stato stipulato il
contratto collettivo " non sono da intendere in senso oggettivo o
astratto, come sostiene l'Avvocatura dello Stato, ma nel concreto e
puntuale significato di attività ricomprese nell'ambito del contratto
collettivo, svolte, cioè, nelle imprese che sono state ricomprese
nella contrattazione, e soltanto in queste: o, detto diversamente,
"attività" non avulse dal tipo di azienda, per il quale sono stati
stipulati i contratti, ma riferite ad aziende di questo tipo,
nell'ambito delle quali, esse, anche se in astratto analoghe o
identiche ad attività che si svolgono in aziende di tipo diverso,
acquistano il loro concreto significato economico e sindacale.
3. - Una volta dichiarata non fondata la questione di legittimità
costituzionale, perché non sussiste il contrasto tra norma delegante e
norma delegata, una volta, cioè, accertato che il concetto di
categoria al quale fa riferimento la legge di delegazione è stato
accolto nei decreti delegati, non è necessario che la Corte determini
i confini concreti della categoria, i quali devono essere desunti caso
per caso dalla stipulazione collettiva e con riferimento alle
associazioni stipulanti: compito che, nel caso presente e negli altri
identici a questo, è di competenza del giudice ordinario.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del D. P. R. 28 agosto 1960, n. 1325, recante "Norme sul trattamento
economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese
fabbricanti maglierie e calzetterie ", in relazione alla legge 14
luglio 1959, n. 741, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 1'8 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte