Sentenza n. 70/1967
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/06/1967 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 177-bisd.P.R. 447/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis del
Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio
1966 dal Pretore di Castiglione delle Stiviere nel procedimento penale
a carico di Perdomini Piero, iscritta al n. 52 del Registro ordinanze
1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del
30 aprile 1966.
Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza del 21 gennaio 1966, emessa nel procedimento penale
contro Perdomini Piero, il Pretore di Castiglione delle Stiviere,
accogliendo l'eccezione della difesa dell'imputato, ha sollevato, in
riferimento al primo comma dell'art. 3 ed al secondo comma dell'art.
24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 177 bis del Codice di procedura penale nella parte in cui
dispone che la formalità dell'avviso di procedimento inviato
all'imputato residente all'estero non sospende né ritarda il
procedimento.
Secondo l'ordinanza, l'imputato residente all'estero si troverebbe
in condizioni di ingiustificato disfavore e di menomata difesa, in
quanto, in virtù della norma impugnata, potrebbe, nei casi limite,
avere notizia del procedimento a suo carico quando sia stato già
emesso decreto di citazione a giudizio, o sia stato addirittura
celebrato il dibattimento di primo grado.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 30
aprile 1966.
Nel presente giudizio, le parti non si sono costituite né è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto :
1. - La norma dell'art. 177 bis del Codice di procedura penale,
nella parte in cui dispone che la formalità dell'avviso di
procedimento all'imputato residente all'estero non sospende né ritarda
il procedimento, sarebbe, secondo la ordinanza di rimessione, in
contrasto col principio di eguaglianza, creando per gli imputati
residenti all'estero un trattamento più sfavorevole, non giustificato
da una effettiva diversità di situazioni. Poiché, inoltre, l'imputato
potrebbe venire a conoscenza del procedimento quando è stato già
emesso il decreto di citazione a giudizio, oppure è stato addirittura
celebrato il dibattimento, la norma suindicata comprometterebbe il
diritto di difesa garantito dal secondo comma dell'art. 24 della
Costituzione, non sembrando all'uopo sufficiente garanzia l'emissione
del decreto di cui all'art. 170 del Codice di procedura penale.
2. - La Corte ritiene che la norma impugnata non viola il primo
comma dell'art. 3 della Costituzione. Ed invero, il fatto di risiedere
all'estero, pone - ai fini che qui interessano - l'imputato in una
situazione obiettivamente diversa, la quale, per il principio della
territorialità della giurisdizione, determina l'impossibilità di
notificargli gli atti nelle forme ordinarie e, quindi, la necessità,
per il legislatore, di predisporre discrezionalmente una disciplina
particolare, atta a consentire l'esercizio del diritto di difesa. Il
che vale a legittimare la norma impugnata. Ed è superfluo aggiungere
che il caso in esame presenta aspetti giuridici ben diversi da quello
che forma oggetto della sentenza n. 31 del 1965 di questa Corte,
riguardante una ingiustificata limitazione alla libertà di scelta del
domicilio nel territorio nazionale.
3. - La questione appare invece parzialmente fondata, in
riferimento al secondo comma dell'art. 24 della Costituzione. Vanno
tenute presenti le ragioni, per le quali, tanto il legislatore del
1913, quanto quello del 1955, che ha riprodotto la norma impugnata,
hanno ritenuto che il procedimento non possa essere sospeso né
ritardato dalle formalità dell'avviso di esso e della elezione di
domicilio nel territorio nazionale. Indiscutibili esigenze processuali
non tollerano che in attesa dell'elezione di domicilio da parte
dell'imputato, sia paralizzata l'attività del giudice, siano sospese
la ricerca e la raccolta delle prove, siano danneggiati altri eventuali
imputati, i quali potrebbero trovarsi anche in istato di detenzione
preventiva. Appare pertanto legittima la norma la quale afferma, in via
generale, che un atto dipendente esclusivamente dalla volontà
dell'imputato non possa influire negativamente sul corso del
procedimento.
Va tuttavia rilevato che l'avviso di procedimento con invito alla
elezione di un domicilio non può essere considerato una pura
formalità oppure un semplice monito, ma è destinato a raggiungere
determinati, precisi effetti, che possono compendiarsi nel trovare un
punto di incontro nel territorio nazionale fra l'autorità procedente e
lo stesso imputato al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio del
diritto di difesa. E poiché tutto ciò richiede un certo tempo, che a
volte può essere anche di non breve durata a causa della distanza
dello Stato estero in cui il giudicabile si trovi, è evidente che il
giudizio - pur non sospendendo la attività istruttoria - non può,
senza frustrare gli scopi dell'avviso, emettere immediatamente il
decreto di irreperibilità preveduto dall'art. 170 e procedere ad atti
cui l'imputato abbia diritto di assistere. Il che trova altresì
conferma nella norma del secondo comma dell'art. 177 bis, secondo la
quale il giudice non può emettere il decreto di cui all'art. 170 se
prima non abbia accertato la mancanza di elezione di domicilio da parte
dell'imputato e se, quindi, non sia trascorso un congruo termine dalla
spedizione dell'avviso di procedimento. Siffatta esigenza venne
riconosciuta anche nel corso dei lavori preparatori della legge del
1955, allorquando fu avanzata la proposta - non accolta - che
l'imputato dovesse procedere alla elezione di domicilio entro il
termine di trenta giorni.
La Corte non può tuttavia disconoscere che la prescrizione di un
termine sia necessaria onde evitare che, sia pure nei casi limite,
possano verificarsi gli inconvenienti lamentati dall'ordinanza di
rimessione, con grave pregiudizio del diritto di difesa garantito dalla
Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento al secondo
comma dell'art. 24 della Costituzione, dell'art. 177 bis del Codice di
procedura penale, nei limiti in cui consente al giudice di emettere il
decreto di cui all'art. 170 dello stesso Codice, prima che sia
trascorso un congruo termine per la elezione di domicilio da parte
dell'imputato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte