Sentenza n. 70/1978
Altra decisione · depositata il 02/06/1978 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
citata
- art. 75Costituzione
- art. 5legge 533/1977
- art. 2legge 533/1977
- art. 3legge 11/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 75,
secondo comma, della Costituzione, delle richieste di referendum
popolare per l'abrogazione:
1. - della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante "Disposizioni a
tutela dell'ordine pubblico", come modificata, nell'art. 5, dall'art. 2
della legge 8 agosto 1977, n. 533: "Disposizioni in materia di ordine
pubblico" (n. 11 reg. ref.);
2. - della legge 2 maggio 1974, n. 195, "Contributo dello Stato al
finanziamento dei partiti politici", come modificata, nell'art. 3,
terzo comma, lett. b, dall'articolo unico della legge 16 gennaio 1978,
n. 11, "Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente norme
sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici" (n.
12 reg. ref.).
Udito nella camera di consiglio del 1 giugno 1978 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza del 25 maggio 1978, l'Ufficio centrale per il
referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ha disposto che
le operazioni relative alla richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione della legge 22 maggio 1975, n. 152, si svolgano sul
seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 22 maggio 1975,
n. 152, recante "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico", come
modificata, nell'art. 5, dall'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533,
"Disposizioni in materia di ordine pubblico"?
L'Ufficio centrale ha infatti rilevato che questa Corte - con
sentenza n. 68 del 17 maggio 1978 - aveva dichiarato l'illegittimità
dell'art. 39 della legge n. 352 del 1970, "limitatamente alla parte in
cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole
disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra
disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi
ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti
normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui
sulle nuove disposizioni legislative"; e conseguentemente aveva
annullato - con la sentenza n. 69 del 23 maggio 1978 - l'ordinanza
emessa dall'Ufficio centrale in data 6 dicembre 1977, nella parte in
cui modificava il quesito referendario relativo alla legge n. 152 del
1975, eccettuandone l'art. 5.
Su questa base, l'Ufficio centrale ha constatato che la modifica
introdotta dall'art. 2 della legge n. 533 del 1977, quanto all'art. 5
della legge n. 152 del 1975, "esaurendosi nell'ampliamento della figura
criminosa con esclusione di un caso particolare, nell'inasprimento
della sanzione e nella previsione dell'arresto facoltativo in
flagranza, pur se innova anche nella sostanza la disciplina precedente,
tuttavia è sempre riconducibile ai principi complessivamente
ispiratori di questa"; e pertanto ha concluso che le relative
operazioni referendarie si dovranno estendere alla nuova disposizione.
2. - Con altra ordinanza emessa in pari data, l'Ufficio centrale ha
disposto che le operazioni relative alla richiesta di referendum
popolare per l'abrogazione della legge 2 maggio 1974, n. 195, si
svolgano sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 2
maggio 1974, n. 195, "Contributo dello Stato al finanziamento dei
partiti politici", come modificata, nell'art. 3, terzo comma, lettera
b, dall'articolo unico della legge 16 gennaio 1978, n. 11, "Modifiche
alla legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente norme sul contributo
dello Stato al finanziamento dei partiti politici"?
Preso atto della ricordata sentenza n. 68 del 17 maggio 1978,
l'Ufficio centrale ha ritenuto "che la introdotta modifica, attenendo
alla sola individuazione dei destinatari del finanziamento, opera una
innovazione di dettaglio, costituente una ulteriore puntuale
applicazione dei principi informatori della complessiva disciplina
preesistente"; ed anche in tal caso ha perciò modificato l'oggetto del
quesito, estendendo le operazioni referendarie alla nuova disposizione.
3. - Entrambe le ordinanze sono state quindi trasmesse a questa
Corte, per la verifica dell'esistenza di eventuali ragioni
d'inammissibilità, in ordine ai.quesiti referendari così modificati.
Ricevuta comunicazione delle ordinanze, il Presidente della Corte
ha fissato per le conseguenti deliberazioni il giorno 1 giugno 1978,
dandone a sua volta comunicazione ai presentatori delle richieste ed al
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo
comma, della legge n. 352 del 1970; né gli uni né l'altro si sono
avvalsi della facoltà di depositare memorie, di cui all'art. 33, terzo
comma, della legge citata. Considerato in diritto :
1. - Ciò premesso, la Corte ritiene ammissibile la richiesta di
referendum per l'abrogazione della legge 22 maggio 1975, n. 152
("Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico"), anche in ordine
all'art. 5 della legge stessa, come modificato dall'art. 2 della legge
8 agosto 1977, n. 533 ("Disposizioni in materia di ordine pubblico").
Valgono in tal senso, infatti, le stesse considerazioni che la
Corte ha già svolto nella sentenza n. 16 del 7 febbraio 1978, per
desumere l'ammissibilità della richiesta referendaria concernente, nel
loro complesso, tutte le residue disposizioni della legge n. 152 del
1975.
2. - Del pari, non sussistono specifiche ragioni
d'inammissibilità, per effetto dell'estensione delle operazioni
referendarie concernenti la legge 2 maggio 1974, n. 195 ("Contributo
dello Stato al finanziamento dei partiti politici"), all'articolo unico
della legge 16 gennaio 1978, n. 11 ("Modifiche alla legge 2 maggio
1974, n. 195, concernente norme sul contributo dello Stato al
finanziamento dei partiti politici").
Quanto invece all'ammissibilità del referendum per l'abrogazione
dell'intera legge n. 195 del 1974, la Corte si è già espressa in
senso affermativo con la ricordata sentenza n. 16 di quest'anno.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibili, ai sensi delle indicate ordinanze
dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione,
le richieste di referendum:
1) per l'abrogazione della legge 22 maggio 1975, n. 152
("Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico"), come modificata
nell'art. 5, dall'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533
("Disposizioni in materia di ordine pubblico");
2) per l'abrogazione della legge 2 maggio 1974, n. 195 ("
Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici"), come
modificata, nell'art. 3, terzo comma, lett. b, dall'articolo unico
della legge 16 gennaio 1978, n. 11 ("Modifiche alla legge 2 maggio
1974, n. 195, concernente norme sul contributo dello Stato al
finanziamento dei partiti politici").
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1978.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VTTALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte