Corte costituzionale

Ordinanza n. 70/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1980 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 7

e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria

della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti), promossi con tre ordinanze emesse il 18 luglio

1979 dal Pretore di Putignano, nei procedimenti penali a carico di De

Tommasi Sebastiano, Panarelli Natale e D'onghia Michele, iscritte ai

nn. 690, 691 e 692 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 del 12 dicembre 1979.

Udito nella camera di consiglio del 14 febbraio 1980 il Giudice

relatore Edoardo Volterra;

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il Pretore ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 7 e 32 della

legge 24 dicembre 1969, n. 990, coordinati con l'art. 1901 del codice

civile, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Considerato che, pur dando atto che analoga questione è stata

ritenuta non fondata da questa Corte con le sentenze n. 18 del 1975 e

n. 14 del 1979, il Pretore la ripropone, limitandosi ad osservare che

non sembrano "del tutto convincenti le ragioni del rigetto"; che questa

Corte ha inoltre dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni

con ordinanze nn. 217/1975, 11 e 56/1976 e 34/1978; che non sussiste

alcun motivo per discostarsi dai precedenti.

Visto l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 7 e 32 della legge 24 dicembre 1969, n.

990, coordinati con l'art. 1901 del codice civile, promossa, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Putignano,

con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte