Sentenza n. 70/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1981 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge
approvata il 24 luglio 1978 e riapprovata il 26 aprile 1979 dal
Consiglio regionale della Puglia, della legge approvata il 25 luglio
1979 e riapprovata il 10 ottobre 1979 dal Consiglio regionale del
Piemonte e della legge approvata il 21 maggio 1979 e riapprovata il 4
febbraio 1980 dal Consiglio regionale dell'Umbria (aventi per oggetto
la disciplina della classificazione alberghiera) promossi con ricorsi
del Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente notificati
il 17 maggio e il 30 ottobre 1979 e il 22 febbraio 1980, depositati in
cancelleria il 26 maggio e l'8 novembre 1979 e il 3 marzo 1980 ed
iscritti ai nn. 9 e 23 del registro ricorsi 1979 ed al n. 4 del
registro ricorsi 1980, ricorsi dei quali è stata data notizia nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 154 del 6 giugno 1979, 310 del
13 novembre 1979 e 71 del 12 marzo 1980.
Visti gli atti di costituzione della Regione Piemonte e della
Regione Umbria;
udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1980 il Giudice
relatore Leopoldo Elia;
uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente,
l'avv. Alberto Romano, per la Regione Piemonte e l'avv. Dante Duranti,
per la Regione Umbria.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ricorreva contro il
Presidente della Regione Puglia, per la dichiarazione di
illegittimità costituzionale della legge regionale approvata il 24
luglio 1978 e riapprovata il 26 aprile 1979, recante "Disciplina della
classificazione alberghiera", con atto in data 15 maggio 1979,
notificato il 17 maggio 1979.
La materia della classificazione alberghiera, si osservava nel
ricorso, dovrebbe ritenersi sottratta alla competenza regionale,
esistendo un interesse nazionale alla omogeneità dei criteri relativi
conseguente ad un'esigenza di garanzia del turista. I criteri di
classificazione costituirebbero inoltre principi fondamentali della
materia "turismo", riservati, ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione, allo Stato.
L'accennata esigenza di omogeneità ha indotto gli organi di
governo delle Regioni ad accordarsi sui criteri da adottare; ma tale
accordo, pur menzionato nel dibattito al Consiglio regionale in sede
di riapprovazione, non potrebbe assicurare la richiesta uniformità di
disciplina, non vincolando gli organi legislativi delle Regioni
medesime.
La Regione Puglia non si costituiva.
2. - Ricorso di analogo contenuto veniva proposto dal Presidente
del Consiglio dei ministri contro il Presidente della Regione
Piemonte, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della
legge regionale approvata il 25 luglio 1979 e riapprovata il 10
ottobre 1979, recante "Classificazione delle aziende alberghiere",
con atto in data 25 ottobre 1979, notificato il 30 ottobre 1979.
La Regione si costituiva con atto in data 27 novembre 1979
chiedendo il rigetto della domanda.
Osservava, innanzitutto, che, in seguito al generale incremento
del tenore di vita, gli alberghi offrono ormai prestazioni assai
superiori a quelle degli anni in cui venne adottata la normativa
statale (r.d.l. 18 gennaio 1937, n. 975; r.d.l. 5 settembre 1938, n.
1729) che regola il settore e che questa dunque deve considerarsi
ormai obsoleta.
Le Regioni si sono date carico di venire incontro ad evidenti
esigenze di riforma delle classificazioni, con ciò esercitando una
competenza che ad esse esplicitamente riconoscerebbe l'art. 1, lett.
g), del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, oltreché, implicitamente,
l'art. 56 del d.P.R. n. 616 del 1977.
Il ricorso dello Stato si paleserebbe in ogni caso
contraddittorio, per il suo oscillare tra la denunzia di una
violazione dei principi della materia, che presupporrebbe una
competenza regionale quanto meno nei dettagli, e di un asserito
interesse nazionale all'omogeneità dei criteri di classificazione,
che escluderebbe in radice tale competenza.
3. - Un terzo ricorso, di contenuto analogo ai primi due, veniva
proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, contro il
Presidente della Regione Umbria, per la dichiarazione di
illegittimità costituzionale della legge regionale approvata il 21
maggio 1979 e riapprovata il 4 febbraio 1980, recante "Disciplina
della classificazione delle aziende ricettive, alberghiere e all'aria
aperta", con atto in data 19 febbraio 1980, notificato il 22 febbraio
1980.
Si costituiva la Regione Umbria eccependo l'inammissibilità del
ricorso, per mancata indicazione delle norme impugnate. Il ricorso
investe formalmente l'intera legge senza specificare quali parti di
essa contrasterebbero con i valori costituzionali invocati, ma
risulterebbe evidente che non tutte le norme della legge stessa
potrebbero interferire con i medesimi; non quelle, ad esempio, che
contengono la disciplina delle competenze e dei procedimenti o che
concernono la vigilanza e le sanzioni.
L'assunto secondo cui il sistema di classificazione introdotto
dagli atti legislativi del 1937 e del 1938 avrebbe valore di principio
generale si fonderebbe su considerazioni di carattere soggettivo e
politico, come tali non rilevanti in sede di giudizio di legittimità.
I criteri contenuti nella legislazione dello Stato sarebbero del
resto inidonei a comprendere varie categorie di aziende di ricezione
venute in essere negli ultimi tempi: non le aziende ricettive all'aria
aperta (e cioè i campeggi ed i villaggi turistici) e neppure i
motels, i villaggi- albergo, i residences ed i multi-residences. Almeno
con riferimento a tali aziende dovrebbe ritenersi mancante una
legislazione dello Stato e dunque inesistente un sistema di principi
della materia cui la legge regionale dovrebbe uniformarsi.
L'intero settore in ogni caso verserebbe in stato di estrema
confusione, non potendo le vecchie previsioni normative tenere il
passo con l'evoluzione dei tempi. Si verificherebbe nella realtà la
classificazione di aziende che pur forniscono identici servizi in
diverse categorie; le tariffe risulterebbero svincolate dalla
classificazione (che verrebbe così a perdere una delle sue principali
ragioni di esistere) e sarebbero invece collegate solo alla quantità
e qualità dei servizi. In presenza di tale situazione di
ineffettività della disciplina vigente sarebbe assurdo desumere da
essa i principi della materia.
4. - Con successive memorie la Regione Piemonte e la Regione
Umbria ribadivano i rispettivi assunti.
La Regione Piemonte faceva valere la inammissibilità del ricorso
per mancata indicazione delle norme interposte violate. Troppo
generico, ad avviso della resistente, è il semplice riferimento
all'art. 117, primo comma, della Costituzione ed all'esigenza di
rispettare i principi fissati dalle leggi dello Stato, quando tali
principi, come nel caso in esame, non vengano indicati e precisati.
Nel merito poi la legge della Regione Piemonte sarebbe rispettosa dei
valori fondamentali della legislazione dello Stato, ricollegando i
criteri di classificazione alla quantità e qualità dei servizi resi
ed articolando la classificazione stessa in un numero di categorie
corrispondenti.
La Regione Umbria osservava, tra l'altro, che leggi di altre
Regioni in materia di aziende ricettive all'aria aperta erano state
approvate senza contrasti da parte dello Stato.
5. - Nell'udienza di discussione le parti costituite sviluppavano
le rispettive tesi. Considerato in diritto :
1. - I tre ricorsi, malgrado qualche diversità di contenuto delle
leggi regionali impugnate e dei motivi già enunciati nei telegrammi
con i quali il Governo le rinviava per nuovo esame, sottopongono a
questa Corte le stesse questioni e possono pertanto essere decisi con
unica sentenza.
Nei ricorsi la Presidenza del Consiglio - rappresentata e difesa
dall'Avvocatura generale dello Stato - chiede che venga dichiarata la
illegittimità costituzionale delle leggi delle Regioni Puglia e
Piemonte, vertenti entrambe sulla classificazione delle aziende
alberghiere, e della legge della Regione Umbria, che disciplina anche
le aziende ricettive all'aria aperta. Le tre leggi contrasterebbero
con l'art. 117, primo comma, della Costituzione perché sarebbe leso
l'interesse nazionale alla uniformità - in tutto il territorio della
Repubblica - dei criteri di classificazione delle imprese ricettive;
ed in quanto non rispetterebbero il limite dei principi fondamentali
stabiliti in materia dalle leggi dello Stato.
Quanto al secondo motivo dell'impugnazione si è eccepito da parte
delle Regioni resistenti che la genericità con cui esso è enunziato
(riguardo all'intera legge, senza precisa indicazione delle singole
disposizioni ritenute illegittime, dei principi violati nonché di
individuati precetti della legislazione nazionale dai quali enucleare
i principi stessi) dovrebbe comportare la inammissibilità della
questione relativa alla violazione del limite dei principi. Peraltro,
le proposizioni non molto precise contenute in proposito nei ricorsi
consentono di individuare almeno una interpretazione di esse che dà
luogo ad una questione sicuramente ammissibile (affermazione di un
principio fondamentale della materia preclusivo di ogni intervento
normativo regionale nella submateria "classificazione alberghiera").
Pertanto si deve passare all'esame del merito, cominciando dalla
questione che, se accolta, escluderebbe in radice la competenza
regionale in ordine alla disciplina delle imprese di ricezione: e
cioè da quella concernente la lesione dell'interesse nazionale.
2. - I ricorsi non sono fondati.
In questo, come in altri casi già sottoposti a questa Corte (si
veda per tutte la sent. n. 58 del 1958), la lesione dell'interesse
nazionale comporta che per un settore di materia sia preclusa ogni
possibilità di intervento della Regione. Ma la sottrazione della
submateria "classificazione alberghiera" (rispetto alla più ampia
materia del turismo ed industria alberghiera) dall'ambito dei poteri
trasferiti alle Regioni non trova sostegno nei testi normativi.
In primo luogo l'art. 1, lett. g) del d.P.R. 14 gennaio 1972, n.
6, trasferisce alle Regioni, tra gli altri settori della materia, le
funzioni amministrative concernenti "la classificazione e la locazione
di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda; i complessi
ricettivi extraalberghieri (campeggi, villaggi turistici, ostelli)"; e
certo la formula più ampia usata nell'art. 56 del d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616 per definire il turismo e l'industria alberghiera non
potrebbe interpretarsi in senso riduttivo rispetto al trasferimento
disposto dal d.P.R. n. 6 del 1972, e cioè in contrasto con quanto è
disposto in modo espresso dall'art. 136 del d.P.R. n. 616 del 1977.
Né si rinvengono riserve allo Stato nell'ambito della submateria
"classificazione alberghiera", nel d.P.R. n. 6 del 1972 (articoli 3 -
5) e neppure nel d.P.R. n. 616 del 1977 (art. 58).
D'altra parte non si può - in mancanza di deroga legittimamente
disposta dal legislatore - venir meno al parallelismo tra funzioni
amministrative e legislative (più volte riaffermato da questa Corte:
tra l'altro nella sent. n. 39 del 1971), anche se può ammettersi che
una disciplina riguardante il passaggio delle funzioni amministrative
statali alle Regioni non è in grado di risolvere compiutamente i
problemi delle corrispondenti funzioni legislative.
Infine non si può trascurare un dato normativo sicuramente
contrastante con l'affermazione di un interesse nazionale alla
uniformità della disciplina legislativa in tema di classificazione
alberghiera, uniformità che dovrebbe ovviamente farsi valere in tutto
il territorio nazionale. Infatti l'art. 8, comma primo, del d.P.R. 27
marzo 1952, n. 354 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), conteneva questa regola: "I criteri che le leggi
dello Stato prescrivono per la determinazione delle classifiche
alberghiere e le disposizioni a carattere nazionale in materia di
tariffe alberghiere valgono anche per la Regione"; orbene, questa
disposizione non figura più nel testo del d.P.R. 22 marzo 1974, n.
278 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige in materia di turismo e di industrie alberghiere),
che all'art. 10 abroga espressamente il citato d.P.R. 27 marzo 1952, n.
354.
Ed è significativo, anche se non decisivo, che senza opposizione
del Governo abbiano potuto essere adottate varie leggi regionali in
tema di classificazione dei complessi ricettivi all'aperto (legge reg.
Puglia 20 giugno 1979, n. 35; legge reg. Veneto 10 agosto 1979, n.
56; legge reg. Piemonte 31 agosto 1979, n. 54). Si può certo rilevare
che di tali complessi non fa parola il r.d.l. 18 gennaio 1937, n. 975
(convertito con modifiche in legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e
modificato con r.d.l. 5 settembre 1938, n. 1729), e cioè l'unico
testo legislativo statale vigente in questo settore: ma, ove si
trattasse di vero interesse nazionale all'uniformità di disciplina,
l'obbiezione risulterebbe formalistica, data l'identità della ratio a
favore della unicità dei criteri classificatori a livello nazionale e
data anche la mancanza di serie giustificazioni per una
sottovalutazione degli esercizi ricettivi extraalberghieri
(sottovalutazione già rilevabile peraltro nella legge n. 326 del 1958
ed ora nell'art. 60, lett. c) del d.P.R. n. 616 del 1977). Ciò che
si è esposto dimostra anche come l'attuale pronunzia, dato il diverso
quadro normativo in cui si iscrive, non contraddice alla sentenza di
diverso segno a suo tempo adottata da questa Corte nella stessa
materia (sent. n. 15 del 1956).
3. - Quanto alla censura circa la violazione del limite dei
principi fondamentali della legislazione statale, essa è riferita
innanzitutto alla esistenza di un principio fondamentale della materia
che escluderebbe ogni possibilità di intervento normativo delle
Regioni in una submateria (in questo caso la "classificazione
alberghiera"). Ma un principio fondamentale siffatto non può darsi
nel quadro dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, dovendo i
principi riguardare in ogni caso il modo di esercizio della potestà
legislativa regionale e non comportare l'inclusione o l'esclusione di
singoli settori della materia dall'ambito di essa. Altrimenti non
troverebbero rispondenza nella realtà dell'ordinamento i criteri
fissati da questa Corte in occasione del giudizio relativo all'art. 17
della legge 16 maggio 1970, n. 281 (criteri che, nel trasferire la
submateria "classificazione alberghiera", la normativa in vigore ha
pienamente osservato); infatti secondo la sentenza n. 39 del 1971,
"unitariamente interpretato, l'art. 17 vuole che alle Regioni siano
assegnate per intero le materie indicate nell'art. 117 della
Costituzione; ma vuole, d'altro lato, che, sia attraverso la esplicita
enunciazione dei "principi fondamentali", di cui allo stesso art. 117,
sia in altre e diverse forme, che non si risolvano in una preventiva e
generale riserva allo Stato di settori di materie, lo svolgimento
concreto delle funzioni regionali abbia ad essere armonicamente
conforme agli interessi unitari della collettività statale".
Infine, per l'altra interpretazione della censura sulla violazione
del limite dei principi fondamentali, "quali si desumono dalle leggi
vigenti" per regolare l'esercizio del potere legislativo concorrente
delle Regioni, è sufficiente rilevare che qui ed ora tali principi
consistono in criteri generalissimi (livello delle attrezzature,
dell'arredamento e della prestazione di servizi) che la disciplina
contenuta nelle leggi regionali non contraddice da nessun punto di
vista. Né potrebbero assurgere a dignità di principi fondamentali
della legislazione taluni dei requisiti indicati nella tabella del
decreto-legge del 1937, non già perché essi non sono più rilevanti
ai fini di una aggiornata classificazione, ma piuttosto perché non
suscettibili, in sé e per sé, di costituire limite e indirizzo per
la legislazione regionale concorrente. Le esigenze di sostanziale
corrispondenza tra le classificazioni adottate nelle varie Regioni
possono essere soddisfatte mediante interventi del potere statale
pienamente compatibili con l'integrità delle funzioni attribuite agli
enti regionali e ciò a prescindere dalla possibilità di un
autocoordinamento in sede interregionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
della legge regionale riapprovata dal Consiglio della Regione Puglia
il 26 aprile 1979, recante "Disciplina della classificazione
alberghiera", della legge regionale riapprovata dal Consiglio della
Regione Piemonte il 10 ottobre 1979, recante "Classificazione delle
aziende alberghiere", della legge regionale riapprovata dal Consiglio
della Regione Umbria il 4 febbraio 1980, recante "Disciplina della
classificazione delle aziende ricettive, albcrghiere e all'aria
aperta", proposte in riferimento all'art. 117, primo comma, della
Costituzione, dalla Presidenza dei Consiglio dei ministri, con i
ricorsi in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte