Sentenza n. 70/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/03/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3legge 677/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del
decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677 recante disposizioni sul
"Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli
regionali", promosso con ricorso della Regione Sardegna, depositato
in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 69 del registro
ricorsi 1981;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1986 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Udito il prof. Giuseppe Guarino per la Regione Sardegna e
l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'art. 3 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677 (recante
disposizioni sul "contenimento della spesa del Bilancio statale e di
quelli regionali") ha disposto che le somme da corrispondere alla
Regione Sardegna ai sensi dell'art. 35 del decreto-legge 28 febbraio
1981, n. 38 (in sostituzione delle quote fisse dei tributi erariali
soppressi), venivano ridotte per l'anno 1981 di lire 3.250 milioni.
La Regione Sardegna con ricorso 26 dicembre 1981, ha impugnato tale
articolo, deducendo la violazione degli articoli 7, 8 e 54, quarto
comma, dello Statuto speciale sardo, nonché dell'art. 77 Cost.
Nel ricorso si espone che l'art. 8 dello Statuto sardo, approvato
con legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3, elenca le entrate regionali
comprendendo tra di esse quote fisse di tributi erariali
specificamente indicati. Poiché a norma dell'art. 54 dello Statuto
l'art. 8 poteva essere modificato anche con legge ordinaria "sentita
la Regione", esso fu modificato osservando tale procedura allorché
con la riforma tributaria furono soppressi alcuni tributi.
Con gli articoli 12 e 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e con
il successivo decreto delegato (art. 8 decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638), fu stabilito che alla regione
dovessero essere assicurate "entrate complessivamente non inferiori
al gettito o alla compartecipazione al gettito dei tributi aboliti,
modificati o diversamente attribuiti" e in via transitoria le fu
attribuita un'entrata identica a quella percepita - a seconda dei
tributi - nel 1973 o nel 1974, maggiorata ogni anno del 10%; ove la
quota originariamente devoluta alla Regione fosse variabile, la
maggiorazione sarebbe stata determinata di anno in anno, sentita la
regione, dal Ministero delle finanze di concerto con quello del
Tesoro. Il regime transitorio si protrasse oltre il termine del 31
dicembre 1977 originariamente fissato e per il 1981 il decreto-legge
28 febbraio 1981, n. 38, conv. con mod. nella legge 23 aprile 1981,
n. 153 (art. 35) determinò la maggiorazione delle entrate regionali
fisse nella misura del 15% in più rispetto al 1980.
Successivamente, con decreto-legge 28 maggio 1981, n. 246 le somme
da corrispondere alla Regione Sardegna ai sensi del su detto art. 35
della legge n. 152 del 1981, furono ridotte di 6,5 miliardi. Essendo
decaduto tale decreto fu emanato il decreto-legge 29 luglio 1981, n.
401, che ridusse tali somme di lire 3,25 miliardi e successivamente,
per la decadenza anche del secondo decreto-legge, fu emanato il
decreto-legge 26 settembre 1981, n. 539, che anch'esso non fu
convertito e recava una riduzione di lire 3,25 miliardi. Il
decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677 (conv. nella legge 26 gennaio
1982, n. 11 ed ora impugnato), a sua volta, all'art. 3 ha disposto la
riduzione di 3,25 miliardi delle somme da corrispondere alla Regione
Sardegna ai sensi dell'art. 35 della legge n. 152 del 1981.
Nel ricorso si deduce la violazione degli articoli 7, 8 e 54 dello
Statuto, per essere stata lesa l'autonomia finanziaria regionale,
avendo la norma impugnata ridotto unilateralmente, senza la
preventiva consultazione della Regione, le entrate che lo Statuto le
garantiva. Infatti l'art. 54, quarto comma, dello Statuto deve essere
interpretato nel senso che la Regione va sentita non soltanto in
relazione alla prima legge ordinaria di modifica dell'art. 8, ma
anche per quelle successive, che importino ulteriori modifiche.
Nel ricorso si deduce altresì la violazione dell'art. 77, secondo
e terzo comma, Cost. per essere il decreto-legge impugnato la
reiterazione di decreti legge decaduti e per essere stato emanato in
carenza del requisito della necessità ed urgenza previsto dalla
Costituzione.
2. - Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del
Consiglio dei Ministri chiedendo la reiezione del ricorso.
Nelle note depositate si sostiene che la materia degli
stanziamenti sostitutivi di quelli previsti dall'art. 8 dello Statuto
sardo è ormai decostituzionalizzata, essendo stati tali stanziamenti
regolati con leggi ordinarie. Lo stesso principio secondo il quale
alla Regione Sardegna dovrebbero essere assicurate entrate
complessivamente non inferiori al gettito o alla compartecipazione al
gettito dei tributi aboliti, modificati o diversamente attribuiti, è
posto infatti da una legge ordinaria. Quanto alla mancata audizione
della Regione prima dell'emanazione del decreto impugnato,
l'Avvocatura dello Stato sostiene che la Regione partecipò "ad un
ampio dibattito in sede governativa sulle modalità per pervenire ad
un contenimento della spesa pubblica". Peraltro, non essendo la norma
impugnata modificativa dell'art. 8 dello Statuto, bensì di una legge
già modificativa di esso, la Regione non andava sentita. Comunque,
l'urgenza che ha richiesto l'emanazione del decreto, legittimerebbe
la mancata acquisizione formale del parere della Regione.
Quanto alla violazione dell'art. 77 Cost., l'Avvocatura dello
Stato deduce che la censura è inammissibile in quanto con essa si
denuncia un vizio di illegittimità costituzionale che non consiste
nella invasione della sfera di autonomia regionale e perché incide
su valutazioni di ordine politico, non censurabili dalla Corte
costituzionale. Considerato in diritto
3. - Il ricorso impugna l'art. 3 del decreto-legge 26 novembre
1981, n. 677, secondo il quale le somme da corrispondere alle Regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, ai
sensi dell'art. 35 decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito
con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153 - in
sostituzione delle quote fisse di tributi erariali soppressi - sono
ridotte di lire 3.250 milioni per la regione Sardegna.
Tale disposizione conclude una vicenda normativa che trae le mosse
dall'art. 8 dello Statuto speciale della Sardegna. La norma enumera
ed individua, tra l'altro, le quote di imposte erariali costituenti
entrate della Regione, fissando direttamente l'ammontare ad essa
spettante, tranne che per la imposta sul valore aggiunto, rispetto
alla quale è previsto che la partecipazione regionale sia
determinata preventivamente per ciascun anno finanziario "d'intesa
tra lo Stato e la Regione, in relazione alle spese necessarie ad
adempiere le funzioni normali della regione stessa".
Dopo l'attuazione della riforma tributaria del 1972 (che soppresse
gran parte delle imposte indicate dall'art. 8 dello Statuto sardo),
l'art. 12 della legge 9 ottobre 1971, n, 825 (in previsione del
rinnovamento normativo della materia tributaria non statale) conferì
al Governo apposita delega, diretta ad emanare, nel rispetto dei
princìpi e delle procedure stabiliti dagli Statuti speciali d'intesa
con le regioni ad autonomia differenziata - norme ordinarie per
assicurare a ciascuna regione entrate complessivamente non inferiori
al gettito o alla compartecipazione al gettito dei tributi soppressi,
con incrementi cronologicamente graduati.
In esecuzione della delega così conferita fu emanato l'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, il
quale dispose che, fino al 31 dicembre 1977, venissero corrisposte
alle regioni a statuto speciale (e, dunque, anche alla Sardegna)
somme d'importo pari a quelle devolute per l'anno 1972, maggiorate
del 10 per cento annuo relativamente alle quote fisse ed in misura,
da determinarsi anno per anno dai Ministri per le finanze e per il
tesoro, sentite le amministrazioni regionali, relativamente alle
quote variabili.
Scaduto il termine del 31 dicembre 1977, la disciplina posta
dall'art. 8 decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972
fu riprodotta con leggi successive: in particolare con l'art. 35 del
decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 (provvedimenti finanziari per
gli enti locali per l'anno 1981) fu stabilito che per tale anno le
somme da corrispondere alla Regione Sardegna, alle altre regioni a
statuto speciale ed alle province autonome, in sostituzione delle
quote fisse di tributi erariali aboliti, fossero maggiorate del 15%
rispetto all'ammontare dell'anno precedente; che, invece, la somma da
corrispondere alla Regione Sardegna in sostituzione delle quote
variabili fosse determinata annualmente, come già previsto dall'art.
8 decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, con
decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per il
tesoro, sentite le amministrazioni regionali.
L'art. 13 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 246 (in materia di
contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali)
dispose, fra l'altro, che la somma da corrispondere alla regione
Sardegna per l'anno 1981, in sostituzione delle quote fisse di
tributi erariali soppressi, fosse ridotta di 6,5 miliardi rispetto
all'ammontare determinato ai sensi dell'art. 35 decreto-legge 28
febbraio 1981, n. 38 cit.
Decaduto il decreto-legge n. 246 del 1981, venne emanato il
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 401 - che fu impugnato dalla
Regione, attuale ricorrente - recante anch'esso norme per il
contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali,
il cui art. 3 riduceva di 3,25 miliardi la somma spettante alla
Regione Sardegna, sempre ai sensi del predetto art. 35 decreto-legge
n. 38 del 1981. Non essendo stato convertito nemmeno questo decreto,
fu emanato il decreto-legge 26 settembre 1981, n. 539 (del pari
impugnato dalla Regione), il cui art. 3 riprodusse la citata
disposizione dell'art. 3 del decreto-legge n. 401 del 1981.
Successivamente, a seguito della mancata conversione di esso, si
provvide con il decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677 (conv. nella
legge 26 gennaio 1982, n. 11), riproducendo all'art. 3 il medesimo
precetto dell'art. 3 del decreto-legge convertito.
La disposizione del decreto-legge n. 677 è oggetto della presente
impugnazione.
4. - Dall'esposizione della complessa vicenda normativa si può
individuare - nel succedersi, nel decadere e nel riprodursi delle
norme richiamate nel paragrafo precedente - l'affermazione costante
del principio della partecipazione della Regione sarda al
procedimento di determinazione delle somme ad essa attribuite, prima,
sulla base di indicazione analitica delle fonti tributarie di
alimento (art. 8 legge 26 febbraio 1948, n. 3, statuto speciale della
Sardegna cit.) e, poi, con la previsione dell'ammontare complessivo
della somma da erogarsi dallo Stato.
Il processo di decostituzionalizzazione della materia affidò ad
interventi unilaterali del legislatore nazionale la configurazione
tipologica dei tributi e la determinazione dei flussi di risorse da
devolvere alle regioni.
Come si è visto, la variazione della tecnica normativa fu
contrassegnata dalle modalità di individuazione delle entrate
fiscali; prima, attraverso l'indicazione di specifici tributi; poi,
con la fissazione, a carico dello Stato, di una somma globale, da
attribuire alla Regione Sardegna.
Il mutamento del criterio di determinazione non ha, peraltro,
inciso sulla natura dell'attribuzione e sul procedimento relativo,
contrassegnati, l'una, da un elemento sostanziale (somma da
corrispondere); l'altro, dalla prescrizione di una garanzia,
consistente nella partecipazione della Regione al procedimento
attraverso l'espressione di un parere.
Si è osservato così il precetto dell'art. 54, quarto comma,
dello Statuto della Regione, secondo il quale le disposizioni del
titolo III dello statuto stesso, concernente la finanza regionale (in
tale titolo si colloca l'art. 8 che indica la composizione tributaria
delle entrate) possono essere modificate con leggi ordinarie della
Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso
sentita la Regione.
La individuazione dei tributi, per determinarne la quota devoluta
alla regione, viene concepita in sostanza come enucleazione di una
materia - quella delle entrate regionali - rispetto alla quale lo
statuto speciale ha previsto un meccanismo di modificazione
normativa, assistito da una garanzia del tutto peculiare a favore
della Regione sarda.
5. - Giova anche ricordare che l'anzidetta garanzia fu oggetto di
particolare cura nella elaborazione della norma relativa, come si
desume dai lavori preparatori dello Statuto sardo, che convergono
nell'obbiettivo di garantire, in tal modo, l'autonomia regionale.
Muovendosi inizialmente dalla formulazione che prevedeva la
proposta della Regione come sola iniziativa per la modificazione del
titolo dello statuto relativo alla finanza regionale, si formularono,
poi, diverse altre ipotesi (quelle dell'intesa con la Regione:
Ambrosini; "su proposta del Governo o della Regione" in alternativa
con l'altra "in ogni caso sentita la Regione": Einaudi; "d'accordo
tra Stato e Regioni": Laconi, come misura capace di impedire la
violazione di una parte essenziale dello statuto, concernente
l'economia e la finanza, ad unico vantaggio dello Stato).
Prevalse alla fine la proposta alternativa di Einaudi, contenuta
nella formula "in ogni caso sentita la Regione". Questa garanzia, pur
nell'attenuata espressione finale, caratterizza lo Statuto sardo e
costituisce un limite per la legislazione ordinaria. Essa esprime un
sistema di collaborazione, che, attraverso la felice formula
dell'"intesa" (cfr. art. 25 legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato
dall'art. 42 l. n. 634 del 1957) ha contrassegnato i rapporti tra
Stato e Regione nella programmazione e nell'attuazione
dell'intervento straordinario e del piano di rinascita sardo (cfr.
articoli 13 Statuto speciale della Regione Sardegna e 1 legge 11
giugno 1962, n. 588), individuando al tempo stesso un criterio
regolatore, indicato anche di recente da questa Corte ai fini
dell'equilibrato svolgimento di azioni comuni dello Stato e delle
Regioni.
Dall'osservanza della norma (art. 54 St. sardo) si discosta l'art.
3 decreto-legge n. 677 del 1981 - impugnato nel presente giudizio che
riduce di lire 3.250 milioni le somme da corrispondere per il 1981,
non prevedendo la richiesta del parere della Regione Sardegna.
6. - L'Avvocatura generale dello Stato ha contestato la rilevanza
di tale omissione, ritenendola surrogata dall'affermata
partecipazione della Regione ad un ampio dibattito, in sede
governativa, per la determinazione delle modalità da seguire ai fini
del contenimento della spesa pubblica, prima dell'emanazione del
provvedimento impugnato.
È agevole rilevare che la partecipazione al dibattito ora
ricordato non può equivalere all'espressione di un parere,
caratterizzato dalla legittimazione di organi particolari della
Regione e da proprie formalità.
Né è valida l'osservazione, secondo la quale il precetto
impugnato non modificherebbe alcuna disposizione del titolo III dello
Statuto sardo, bensì la norma ordinaria posta dall'art. 35
decreto-legge n. 38 del 1981, sì che esso non rientrerebbe nella
sfera di applicazione dell'art. 54, quarto comma, dello Statuto.
Invero, l'art. 35 cit. del decreto-legge n. 38 del 1981 afferma il
principio dell'acquisizione del parere regionale, dato che rinvia,
per la determinazione delle quote variabili dei tributi, all'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638,
che demanda, a sua volta, la competenza a provvedere al Governo
(Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro)
"sentite le Regioni interessate". Comunque, in linea più generale,
non avrebbe mai potuto un provvedimento avente carattere di legge
ordinaria (come il decreto-legge n. 38 del 1981) derogare alla norma
(art. 54 St.) prescrittiva del parere regionale nella fase di
determinazione della somma da corrispondere alla Regione, in
sostituzione delle specifiche entrate tributarie, già indicate nello
Statuto speciale.
Il richiamo all'urgenza, a giustificazione dell'emanazione del
decreto legge come ragione ostativa dell'acquisizione del parere, non
è attendibile.
A parte i delicati profili di rilevanza costituzionale di siffatta
affermazione, le ragioni di urgenza avrebbero potuto in linea
eccezionale consigliare la partecipazione della Regione al
procedimento con modalità peculiari (quali la presenza nel Consiglio
dei ministri del presidente della Regione stessa) e, in ogni caso,
alla acquisizione del parere si sarebbe potuto provvedere nel
procedimento di conversione del decreto legge. In tal modo si
sarebbero attenuate le conseguenze dell'inadempimento "necessitato".
È fondata, dunque, la dedotta censura di illegittimità
costituzionale e va assorbita ogni altra richiesta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3 del
decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677 (Contenimento della spesa del
bilancio statale e di quelli regionali), convertito nella legge 26
gennaio 1982, n. 11, nella parte in cui dispone la riduzione di lire
3.250 milioni delle somme da corrispondere per l'anno 1981 alla
Regione Sardegna.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 5 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte