Sentenza n. 70/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/02/1990 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 1/1963
applicata al caso
- art. 1legge 9/1963
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti
minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso
con ordinanza emessa il 19 luglio 1989 dal Pretore di Bolzano nel
procedimento civile vertente tra Berger Johanna e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 483 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
relatore Cheli;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso del procedimento civile vertente tra Berger Johanna e
l'I.N.P.S., avente ad oggetto l'integrazione al minimo della pensione
di reversibilità a carico della Gestione speciale coltivatori
diretti fruita dall'attore, già titolare di pensione diretta a
carico della Gestione speciale commercianti, il Pretore di Bolzano,
con ordinanza del 19 luglio 1989 (R.O. n. 483/1989), ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio
1963, n. 9, nella parte in cui non consente la detta integrazione,
qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo
garantito. Considerato in diritto Questa Corte ha, in varie occasioni, dichiarata incostituzionale
la preclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di più
pensioni, quando per effetto del cumulo venga superato il trattamento
minimo garantito, rendendo così possibile la titolarità di più
integrazioni al minimo sino all'entrata in vigore del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge
11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia
(cfr. sentt. nn. 102 del 1982; 1086 e 1144 del 1988; 81, 179, 250,
373, 488, 502 del 1989).
La medesima ratio, già seguita nelle richiamate sentenze, deve
trovare applicazione, in ossequio al principio di eguaglianza, anche
nei casi che non hanno ancora formato oggetto di esame da parte di
questa Corte. È pertanto fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 1 del 1963,
nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di
reversibilità erogata dalla Gestione coltivatori diretti per chi sia
titolare anche di pensione diretta gravante sulla Gestione
commercianti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 9 gennaio 1963 n. 1 (Elevazione dei trattamenti
minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) nella
parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di
reversibilità erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti ai
titolari di pensione diretta a carico della Gestione speciale
commercianti, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo
trattamento risulti superiore al minimo anzidetto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte