Sentenza n. 70/1991
Altra decisione · depositata il 08/02/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 688/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo e sesto
comma, del decreto legge 2 dicembre 1985, n. 688 (Misure urgenti in
materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie
provinciali dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge
31 gennaio 1986, n. 11, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 novembre 1987 dalla Corte di appello
di Genova nel procedimento civile vertente tra Fallimento della
Edilizia C.M.C. e I.N.P.S., iscritta al n. 563 del registro ordinanze
1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38,
prima parte speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 12 novembre 1987 dalla Corte di appello
di Genova nel procedimento civile vertente tra Fallimento Impresa
Edile Ceccoli Mario e I.N.P.S., iscritta al n. 564 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S., nonché gli atti
d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di appello di Genova, con due ordinanze di identico
contenuto, emesse in data 12 novembre 1987 (pervenute alla Corte
costituzionale il 7 settembre 1990), rispettivamente nel procedimento
vertente tra il Fallimento della Edilizia C.M.C. s.r.l. e l'I.N.P.S.
(R.O. n. 563 del 1990) e nel procedimento tra il Fallimento della
Impresa Edile Ceccoli Mario e l'I.N.P.S. (R.O. n. 564 del 1990), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo
e sesto comma, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito,
con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, nella parte in
cui subordina la concessione del beneficio del condono delle sanzioni
civili per omesso pagamento dei contributi previdenziali, maturati
anteriormente al 20 novembre 1985, al pagamento da parte del
debitore, sia in bonis, sia fallito, dei contributi omessi entro il
20 febbraio 1986.
A parere della Corte remittente, sarebbero violati:
a) l'art. 3 della Costituzione, per la irrazionale parità di
trattamento fra i debitori in bonis, i quali, essendo nella piena
disponibilità dei beni, possono adempiere con sollecitudine
all'onere cui è subordinato il beneficio del condono delle sanzioni
civili, e i falliti, che per la loro situazione avrebbero bisogno per
l'adempimento di un termine più lungo; nonché per la disparità di
trattamento dei debitori falliti rispetto agli assoggettati ad
amministrazione controllata o straordinaria i quali possono assolvere
l'onere del pagamento entro trenta giorni dalla chiusura della
procedura;
b) l'art. 24 della Costituzione, per la previsione del termine
del 20 febbraio 1986 che, per la eccessiva brevità, non consente
assolutamente al curatore del fallimento di effettuare il pagamento
nel rispetto della legge del concorso, onde la impossibilità per i
falliti di beneficiare del condono.
2. - Le ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
2.1 - In entrambi i giudizi si è costituito l'I.N.P.S. che ha
concluso per la inammissibilità della questione, in quanto nella
fattispecie trova applicazione il decreto-legge n. 536 del 1987
(Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi
contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme
in materia di organizzazione dell'INPS), convertito in legge n. 48
del 1988, il quale all'art. 4, tredicesimo comma, ha eliminato gli
inconvenienti evidenziati dalla Corte remittente.
È intervenuta, altresì, l'Avvocatura Generale dello Stato, in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha
concluso per la inammissibilità o per la infondatezza della
questione. Considerato in diritto
1. - I due giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico
provvedimento, stante la identità della questione sollevata.
2. - Si rileva che, successivamente alle ordinanze di cui
trattasi, è intervenuto il decreto- legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, in legge n. 48 del 1988, il cui art. 4
(applicabile anche alla fattispecie giusto il disposto del comma
sesto) regola anche la situazione delle imprese sottoposte a
fallimento (terzo e tredicesimo comma).
Pertanto, è necessario un nuovo esame, alla stregua delle
suddette norme, della rilevanza della questione da parte della Corte
remittente, alla quale, a tal fine, vanno restituiti gli atti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Corte di
Appello di Genova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte