Corte costituzionale

Ordinanza n. 70/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/02/1992 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

citata

  • art. 1legge 516/1982
  • art. 2legge 81/1987
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo

comma, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa

il 9 luglio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Claudio Boni

iscritta al n. 611 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel procedimento a carico di Claudio Boni, imputato

del reato di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1982,

n. 516, il Tribunale di Roma, nell'udienza dibattimentale del 25

giugno 1991, ha dichiarato la nullità del decreto che aveva disposto

il rinvio a giudizio rilevandone la omessa notifica all'imputato e

rimettendo gli atti al giudice per le indagini preliminari;

che con ordinanza del 9 luglio 1991 (R.O. n. 611 del 1991), il

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma,

rilevando l'erroneità della suddetta decisione del Tribunale, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 25, 76 e 101 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma,

del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che, nei

casi di conflitto "qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza

preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di

quest'ultimo";

che, secondo il giudice remittente, la norma impugnata

violerebbe sia l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, dal

momento che impone al giudice per le indagini preliminari di

"sottostare alla decisione di altro giudice" anche nel caso in cui

tale decisione sia ritenuta abnorme o affetta da nullità assoluta,

sia l'art. 25 della Costituzione, in quanto esclude la possibilità

di proporre ricorso per conflitto di competenza dinanzi alla Corte di

cassazione, sottraendo l'imputato al suo giudice naturale che, nel

caso di specie, sarebbe il giudice del dibattimento;

che, inoltre, la norma impugnata contrasterebbe con la direttiva

n. 15 dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, concernente la

delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura

penale, che, disciplinando i conflitti di giurisdizione e di

competenza, non prevede alcuna specifica statuizione in ordine ai

rapporti tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del

dibattimento, dovendosi, pertanto, ritenere che il legislatore

delegante abbia inteso consentire anche con riferimento ai conflitti

relativi a questi rapporti il rimedio ordinario del ricorso dinanzi

alla Corte di cassazione;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, per

chiedere che la questione sollevata sia dichiarata infondata.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28,

secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui

prevede che in caso di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare

e giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo, sia

con riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione

(ordinanze nn. 241 e 254 del 1991; nn. 13 e 15 del 1992) che con

riferimento agli artt. 25 e 76 della Costituzione (ord. n. 15 del

1992);

che, non proponendosi nell'ordinanza di remissione argomenti

nuovi o diversi da quelli già considerati, la questione deve essere

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25, 76 e 101, secondo

comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992.

Il presidente: BORZELLINO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte