Sentenza n. 701/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/06/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 139legge 89/1913
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.139, n.1, della
legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge notarile), promosso con
ordinanza emessa il 3 luglio 1987 dal Giudice Istruttore presso il
Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Bellelli Elvira
ed altri, iscritta al n.717 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 prima ss. dell'anno
1987;
Visti gli atti di costituzione di Bellelli Elvira ed altri nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore
Ettore Gallo;
Uditi l'avv. Marco Zanotti per Bellelli Elvira ed altri e
l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Roma, con
ordinanza 3 luglio 1987, sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art.139 n.1 della l. 16 febbraio 1913 n. 89
(legge notarile), con riferimento all'art.27, secondo comma, Cost.
Riferiva il giudice nell'ordinanza che, avendo emesso mandato di
cattura nei confronti di tre persone esercenti la professione di
notaio, imputate di corruzione continuata per atti contrari ai doveri
d'ufficio, falsità ideologica in atti pubblici, aggravata e
continuata, e associazione per delinquere, aveva altresì disposto,
quale obbligatoria conseguenza ex lege, prevista dalla norma
impugnata, l'inabilitazione all'esercizio della professione notarile.
Successivamente, però, aveva concesso agli imputati la libertà
provvisoria.
A quel punto, la difesa aveva chiesto la revoca del provvedimento
di inabilitazione sostenendo che, a seguito della concessione della
libertà provvisoria, il mandato di cattura doveva ritenersi ormai
inoperante. Ma il giudice istruttore, assumendo, invece, che il
mandato di cattura, nonostante la concessione del beneficio,
conservava la sua validità giuridica come titolo costituito fino a
quando non fosse revocato per cause varie, oppure sostituito con
mandato di comparizione ex art. 260, secondo comma, cod.proc.pen.,
respingeva l'istanza.
Contestualmente, però, riconoscendo che il principio di
presunzione di non colpevolezza dell'imputato, di cui all'art. 27,
secondo comma, Cost. potrebbe effettivamente comportare un sospetto
d'illegittimità costituzionale nei confronti della norma impugnata,
che impone obbligatoriamente una sanzione interdittiva, riferibile
soltanto alla condanna definitiva, sollevava d'ufficio la questione
di cui sopra, sospendendo il procedimento in riferimento ad essa.
2. - Si costituivano, nel giudizio innanzi a questa Corte, le
parti private, rappresentate e difese dal prof. avv. Nicola Mazzacuva
e dall'avvocato Marco Zanotti, ambo del foro di Bologna.
Le difese, associandosi all'argomento espresso dal Giudice
nell'ordinanza, mettono a confronto la giurisprudenza contraria delle
Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con quella favorevole
del Consiglio di Stato, osservando che, in definitiva, le stesse
Sezioni Unite hanno finito per riconoscere la validità di
quest'ultima, limitatamente, però, alla posizione del pubblico
impiegato: e ciò perché l'attività di questi è di regola soggetta
al controllo gerarchico, diretto ed immediato, del superiore.
Osservano, però, le difese che il punto non è questo, ma soltanto
quello di decidere se la concessione della libertà provvisoria
equivalga o non a revoca del mandato di cattura. Se la risposta è
negativa, il pubblico impiegato non può godere di trattamento
privilegiato ma, se è positiva, non è possibile, senza violare la
legge ordinaria e la stessa Costituzione (art. 3), negarne
applicazione ai professionisti. E ciò a prescindere dal fatto che
poi, anche per questi ultimi, è previsto il controllo degli Organi
disciplinari anche prima della ripresa dell'attività professionale,
data la possibilità di irrogare una misura sospensiva cautelare
facoltativa.
D'altra parte, la contraria opinione non tiene alcun conto del
novum legislativo in materia di pene accessorie, ex art.140 novellato
cod. pen., che ha abolito ogni vincolante automatismo
nell'applicazione provvisoria di pene accessorie.
3. - È pure intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che
ritiene irrilevante, o quanto meno inammissibile, e comunque
infondata la sollevata questione.
Irrilevante perché sulla questione il Giudice Istruttore avrebbe
potuto e dovuto soltanto pronunziare una sentenza di incompetenza: e
ciò in quanto, ai sensi dell'art. 263 del r.d. 9 ottobre 1914,
n.1326, che è il regolamento di esecuzione della cosidetta "legge
notarile" impugnata, soltanto il Tribunale civile può deliberare con
sentenza sull'istanza di riammissione all'esercizio della professione
notarile, sentito il parere del Consiglio dell'ordine e del P.M.: il
Giudice Istruttore era, perciò, incompetente e il giudizio della
Corte non potrebbe avere alcuna rilevanza sull'ulteriore corso.
Ad ogni modo, la questione sarebbe inammissibile anche sotto altro
profilo, in quanto, avendo l'ordinanza del Giudice Istruttore natura
di sentenza, sia pure pronunziata da giudice incompetente, egli non
avrebbe più alcun potere di revocarla, potendo l'ordinanza essere
soltanto gravata di appello. Essendo, quindi, il giudizio davanti al
Giudice Istruttore ormai concluso, la sollevata questione è
irrilevante.
In ogni caso, sulla rilevanza manca qualsiasi motivazione.
Infine, la questione sarebbe comunque infondata, perché
l'inabilitazione all'esercizio della professione notarile non è una
sanzione penale accessoria ma un provvedimento cautelare, e perciò
non varrebbero le considerazioni svolte ex adverso. Sarebbe, infatti,
perfettamente razionale che, in presenza di indizi di colpevolezza,
il legislatore si sia preoccupato di garantire la collettività dai
rischi connessi alla continuazione, da parte dell'indiziato, di così
delicata funzione.
In prossimità dell'udienza, la difesa di parte privata ha
depositato una lunga memoria, dove sono stati discussi ampiamente i
profili sostanziali e processuali della questione. Considerato in diritto
1. - La proposta questione è inammissibile per un duplice ordine
di motivi. Innanzitutto perché il giudice rimettente non dedica una
sola parola della motivazione alla rilevanza della questione in
ordine al giudizio a lui sottoposto. Ben è vero che egli ordina la
sospensione del procedimento in corso limitatamente alla sollevata
questione, così sottintendendo che il procedimento stesso, sul punto
investito dalla questione, sarebbe poi dovuto continuare innanzi ad
esso Giudice Istruttore sulla base di quanto questa Corte avrebbe
deciso. Non dice e non spiega, però, l'ordinanza in qual modo
potrebbe quel giudizio continuare e quali ulteriori provvedimenti
potrebbe il giudice adottare in ordine al già assunto provvedimento
di inabilitazione dei tre notai all'esercizio delle funzioni, ex art.
139 n. 1 l. 16 febbraio 1913 n. 89.
In secondo luogo, perché, in realtà, è evidente che nessuna
prosecuzione del giudizio concernente la disposta inabilitazione si
sarebbe più potuta verificare innanzi al Giudice rimettente. Questi,
infatti, da una parte, si era già spogliato del giudizio emettendo
il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca
dell'inabilitazione (cui peraltro non era competente) e, dall'altra,
è escluso che, quand'anche la questione fosse stata accolta, egli
avrebbe poi potuto revocare l'abnorme ordinanza con cui ha disposto
dato che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, essa
ha sostanziale valore di sentenza, essendo questo l'esatto
provvedimento che si sarebbe dovuto adottare.
È il Tribunale civile, ai sensi dell'art. 263 del Regolamento di
esecuzione della legge impugnata approvato con r.d. 9 ottobre 1914
n.1326, il solo competente a decidere sull'istanza di riammissione
all'esercizio della professione notarile, previo parere del P.M. e
del Consiglio dell'ordine.
2. - La difesa di parte privata, che nelle memorie non aveva mai
preso in considerazione la questione di rilevanza, ha invocato
all'udienza la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la Corte
deve comunque pronunziarsi sulla questione dedotta anche se frattanto
la vicenda processuale si è estinta o si è composta. Senonché la
richiamata giurisprudenza si riferisce alle ipotesi in cui la
questione dedotta, benché successivamente estintosi il procedimento
nel quale incidentalmente era sorta, era nata però, viva e vitale in
quanto sicuramente rilevante nel momento in cui veniva sollevata e
gli atti venivano trasmessi a questa Corte: si trattava, in altri
termini, d'irrilevanza sopravvenuta.
Nella specie, invece, la questione nasceva già morta, perché la
sua irrilevanza era originaria, avendo il giudice già emanato, sul
punto costituzionalmente sospetto, un provvedimento sul quale non
sarebbe più potuto ritornare.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art.139 n.1 della l. 16 febbraio 1913 n. 89 (legge notarile),
sollevata dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Roma con
ordinanza 3 luglio 1987.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:701 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte