Sentenza n. 71/1962
Altra decisione · depositata il 26/06/1962 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 11d.P.R. 28/1959
- art. 13d.P.R. 28/1959
- art. 3d.P.R. 28/1959
- art. 4d.P.R. 28/1959
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Giunta regionale del
Trentino-Alto Adige con ricorso notificato il 6 aprile 1962, depositato
nella cancelleria della Corte costituzionale il 18 successivo ed
iscritto al n. 5 del Registro ricorsi 1962, per conflitto di
attribuzione tra la Provincia di Bolzano e lo Stato, sorto a seguito di
provvedimenti con i quali lo Stato ha concesso contributi a due
cooperative edilizie costituite in Merano e in Lagundo.
Udita nell'udienza pubblica del 6 giugno 1962 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
uditi l'avvocato Giuseppe Guarino, per il ricorrente, e il
sostituto avvocato generale dello Stato Nicola Graziano, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso per conflitto di attribuzione notificato il 6 aprile
1962 al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dei lavori
pubblici, la Regione Trentino-Alto Adige ha impugnato i provvedimenti
coi quali lo Stato ha concesso contributi a due cooperative edilizie in
Provincia di Bolzano, costituite, la prima - composta di ex internati e
prigionieri di guerra - in Merano, e la seconda - denominata "Labor" -
in Lagundo, nonché tutti gli atti delle rispettive procedure. Le
concessioni sarebbero avvenute in violazione del D.P.R. 26 gennaio
1959, n. 28, contenente norme di attuazione dello Statuto del
Trentino-Alto Adige in materia di edilizia popolare ed economica, e
sarebbero lesive delle competenze costituzionali della Provincia di
Bolzano. Infatti, in primo luogo, esse violerebbero l'art. 4 del citato
D.P.R., essendo mancata la necessaria intesa preliminare con la
Provincia in ordine alla determinazione della quota annuale stanziata a
carico del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione di case
popolari nell'ambito della Provincia. Inoltre, violerebbero l'art. 3,
giacché, attribuendo questo alle Provincie di Trento e Bolzano la
generalità delle potestà amministrative già statali in materia di
edilizia popolare ed economica, la concessione dei fondi alle due
cooperative sarebbe stata di competenza della Provincia di Bolzano e
non dello Stato.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dei lavori
pubblici, costituitisi in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura generale
dello Stato, con deduzioni depositate il 27 aprile 1962, precisano che,
dei due finanziamenti statali - che la Regione ha dovuto impugnare
senza conoscerne il testo, in quanto il Ministero dei lavori pubblici
ha rifiutato di rilasciargliene copia -, il primo, relativo alla
cooperativa di Merano, è stato concesso ai sensi della legge 10 agosto
1950, n. 715 (e cioè utilizzando il "fondo per l'incremento edilizio"
previsto da tale legge), e non - come erroneamente ha ritenuto la
Regione - ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, in base alla
quale è stata finanziata, invece, la cooperativa di Lagundo. Orbene,
siccome l'art. 3 delle norme di attuazione, approvate col D.P.R. n. 28
del 1959, invocato dalla Regione, ha conservato espressamente alla
competenza statale le attribuzioni relative all'impiego del "fondo per
l'incremento edilizio" di cui alla legge n. 715 del 1950, e il fondo
stesso è iscritto, in base all'art. 1 di quest'ultima legge, nello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, e non in
quello del Ministero dei lavori pubblici, le doglianze relative al
finanziamento della cooperativa di Merano sarebbero infondate, sia alla
stregua dell'art. 3, che alla stregua dell'art. 4 delle citate norme di
attuazione.
Quanto al finanziamento della cooperativa di Lagundo, l'Avvocatura
dello Stato, mentre nelle deduzioni aveva chiesto che la Corte
ritornasse sulla propria giurisprudenza (sent. n. 53 del 1960),
favorevole alla tesi regionale, successivamente, con una memoria
depositata il 24 maggio 1962, ha reso noto che il relativo
provvedimento ministeriale è stato annullato con decreto del Ministro
dei lavori pubblici 30 aprile 1962, n. 6919, Div. XVI bis, proprio sul
presupposto del mancato espletamento della procedura prevista dall'art.
4 del D.P.R. n. 28 del 1959. In conseguenza, l'Avvocatura ha modificato
le proprie conclusioni, chiedendo che sul punto venga dichiarata
cessata la materia del contendere.
Nella stessa memoria l'Avvocatura insiste, invece, in ordine al
finanziamento della cooperativa di Merano, nelle precedenti
conclusioni, e, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte, osserva
che lo Stato ha il diritto di continuare a operare con proprie leggi e
propri mezzi nel settore della edilizia popolare ed economica nel
Trentino-Alto Adige, in tutti quei campi in cui non sia avvenuto un
trasferimento di attribuzioni alla Regione o alle Provincie, campi tra
i quali certamente rientra quello dei finanziamenti sul fondo di cui
alla legge n. 715 del 1950.
In una memoria depositata anch'essa il 24 maggio 1962 la difesa
della Regione, mentre si limita a richiamarsi, in ordine al
finanziamento della cooperativa di Lagundo (del quale ignora
l'annullamento), alla sentenza n. 53 del 1960 di questa Corte, cerca di
confutare le argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato circa il
finanziamento della cooperativa di Merano.
Osserva al riguardo che i fondi di cui agli artt. 12-16 della
legge n. 715 del 1950, se sono stanziati nel bilancio del Ministero del
tesoro, sono gestiti dal Ministero dei lavori pubblici, ricadendo
perciò nell'ambito dell'art. 4 delle norme di attuazione approvate col
D.P.R. n. 28 del 1959 (onde, solo e appunto per ciò, sarebbero stati
esclusi dall'ambito dell'art. 3).
Subordinatamente la Regione solleva, in via di eccezione, la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 del D.P.R.
n. 28 del 1959, nella parte in cui sottrarrebbero alla competenza
provinciale la materia di cui agli artt. 12-16 della legge n. 715 del
1950; e ciò perché, se avessero tale portata, gli artt. 3 e 4
violerebbero gli artt. 11 e 13 dello Statuto regionale, essendo
indubbio che le case da costruirsi coi fondi di cui alla legge n. 715
sono "case popolari", e non potendo avere alcuna rilevanza in contrario
la circostanza che i relativi finanziamenti non gravano sul bilancio
del Ministero dei lavori pubblici.
Ancor più subordinatamente la Regione solleva poi la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 4 del D.P.R. n. 28 del
1959, ai sensi degli artt. 59, 60, 61, 63, 67, 68 e 70 dello Statuto
T. - A.A. Posto che le Regioni sono enti autonomi e godono di
autonomia finanziaria, e che quest'ultima è premessa e coronamento
delle competenze legislative; che le materie attribuite alla competenza
regionale diventano funzioni della Regione, cessando di esser funzioni
dello Stato, sia sotto il profilo legislativo (salvo che per le
leggi-quadro), sia sotto quello amministrativo; che appunto in funzione
di ciò l'ordinamento costituzionale si preoccupa di assicurare alle
Regioni i necessari mezzi finanziari; che tutto quanto si è detto per
le Regioni vale anche per le Provincie di Trento e Bolzano, dotate di
autonomia costituzionale; se ne deduce che se lo Stato ritiene che
maggiori mezzi siano indispensabili per la esplicazione di funzioni
delle Provincie di Trento e Bolzano, deve mettere gli ulteriori mezzi a
loro disposizione attraverso i canali che le stesse norme
costituzionali prevedono per assicurare il finanziamento delle loro
funzioni istituzionali; che tali mezzi diventano mezzi propri delle
Provincie e queste sole possono disporne; che "lo Stato può disporre
con fondi propri nelle materie di competenza regionale (e provinciale)
solo quando il canale costituzionalmente previsto per il finanziamento
delle funzioni regionali (e provinciali) sia esaurito", e solo dopo
aver potenziato tale canale fino al massimo previsto dalle norme
costituzionali. In conseguenza, siccome la materia delle case popolari
costituisce nel Trentino-Alto Adige funzione delle Provincie, nel caso
in discussione "lo Stato era obbligato ad assegnare alla Provincia i
maggiori fondi ritenuti necessari solo a mezzo del meccanismo
costituzionale costituito dagli artt. 59, 61-63, 67, 68 e 70 dello
Statuto, e non con assegnazioni speciali".
All'udienza di trattazione la difesa della Regione si è astenuta
dall'illustrare le due eccezioni di legittimità costituzionale
proposte nei confronti delle norme di attuazione dello Statuto
regionale, e ha anzi dichiarato espressamente di non insistere in
questa sede sulla seconda di esse.
Ha, invece, osservato, in aggiunta alle precedenti deduzioni, che
una violazione dell'art. 3 delle norme di attuazione, in occasione del
provvedimento di finanziamento relativo alla cooperativa di Merano, è
riscontrabile anche sotto l'ulteriore profilo, che l'istruttoria di
tale provvedimento, prevista dagli artt. 3 e 6 della legge n. 715 del
1950, e riconosciuta espressamente di competenza della Provincia
dall'art. 3 delle norme di attuazione, sarebbe stata, invece, espletata
dal Genio civile.
A quest'ultimo riguardo l'avvocato dello Stato ha però replicato
che, non avendo la Provincia di Bolzano provveduto ancora, in materia,
con proprie leggi, alla "designazione degli organi consultivi e tecnici
che sostituiranno i corrispondenti organi statali", come prevede l'art.
12 delle norme di attuazione, per intanto la relativa competenza è
rimasta, per espressa disposizione di quest'ultimo articolo, agli
organi dello Stato, e quindi al Genio civile.
L'avvocato dello Stato ha poi replicato alle due eccezioni di
illegittimità costituzionale delle norme di attuazione dello Statuto
regionale.
In ordine alla prima ha osservato che essa sarebbe irrilevante ai
fini dell'oggetto del giudizio principale, e cioè della risoluzione
del conflitto di attribuzione riguardante il finanziamento della
cooperativa di Merano, dato che l'eventuale dichiarazione di
illegittimità degli artt. 3 e 4 delle norme di attuazione non sarebbe
di per sé sola idonea a far considerare passate alla Provincia le
attribuzioni in materia di provvidenze ai sensi degli artt. 12-16 della
legge n. 715 del 1950, che le norme di attuazione hanno voluto
conservare allo Stato, essendo a tal fine necessarie, se mai, dopo
l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale da parte di
questa Corte, nuove norme di attuazione, fino all'emanazione delle
quali lo Stato rimarrebbe titolare delle attuali competenze.
In ordine alla seconda eccezione, l'avvocato dello Stato ha, in
aggiunta, osservato che essa già è stata ritenuta infondata con la
sentenza di questa Corte n. 2 del 1960, e che rientra indubbiamente
tra i compiti dello Stato, anche ai sensi dell'art. 47 della
Costituzione - applicabile nelle Regioni ad autonomia speciale non meno
che nel rimanente territorio dello Stato -, di sopperire alle eventuali
deficienze di intervento degli enti costituzionali minori in materia di
edilizia popolare ed economica. Considerato in diritto :
1. - In ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione
nei confronti del provvedimento relativo al finanziamento da parte
dello Stato della cooperativa edilizia "Labor" di Lagundo (decreto del
Ministro dei lavori pubblici 5 febbraio 1962, n. 1103), è da
dichiarare - in conformità della giurisprudenza di questa Corte
(sentenze n. 74 del 10 dicembre 1960 e n. 3 del 6 febbraio 1962) - la
cessazione della materia del contendere, giacché il menzionato
provvedimento è stato successivamente annullato mediante il decreto
del Ministro dei lavori pubblici 30 aprile 1962, n. 6919.
2. - Quanto all'impugnativa per conflitto di attribuzione proposta
dalla Regione col medesimo ricorso (come le evidenti ragioni di
connessione soggettiva e oggettiva consentivano) nei confronti del
finanziamento della cooperativa edilizia "ex internati" di Merano, reso
esecutivo col decreto del Ministro dei lavori pubblici 16 febbraio
1962, n. 2501, essa è da dichiarare infondata.
Il finanziamento in questione è stato disposto dall'apposita
Commissione in applicazione degli artt. 13 e seguenti della legge 10
agosto 1950, n. 715, ed è stato reso esecutivo dal Ministro dei lavori
pubblici, ai sensi dell'art. 16 della stessa legge.
Con questa legge fu costituito presso il Ministero del tesoro un
apposito "fondo" permanente (di rotazione) "per l'incremento edilizio",
ottenuto mediante prelevamenti dal "fondo lire" di cui all'art. 2 della
legge 4 agosto 1948, n. 1108 (riguardante la ratifica della convenzione
con gli Stati Uniti di America per la prestazione di assistenza
economica da parte di questi nell'ambito di un "piano di cooperazione
economica europea"), e volto alla realizzazione e al finanziamento
della costruzione di case "non di lusso" in favore di "piccoli
risparmiatori", che non siano proprietari di case di abitazione
adeguate ai bisogni familiari.
La competenza in ordine all'impiego del "fondo" così costituito -
le cui somme sono iscritte nello stato di previsione delle spese del
Ministero del tesoro, che è responsabile della relativa gestione - è
attribuita dagli artt. 12 e seguenti della legge n. 715 a un'apposita
Commissione, formata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con
quello per il tesoro, presieduta dal Presidente del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, e composta, oltre a quest'ultimo, di tredici
membri, dei quali tre sono designati dal Ministro dei lavori pubblici,
tre da altri Ministri, e sette da altri enti. I provvedimenti della
Commissione sono poi "resi esecutivi" con decreto del Ministro dei
lavori pubblici.
Ciò che è più importante sottolineare è però che il "fondo" in
questione - costituito oltre due anni dopo l'approvazione dello Statuto
della Regione Trentino-Alto Adige -, per quanto destinato alla
costruzione di case "non di lusso", aventi (ma solo di massima)
caratteristiche non dissimili da quelle proprie delle case "economiche
e popolari" (artt. 2 della legge n. 715), fu posto al servizio di
finalità diverse da quelle tradizionalmente proprie dell'"edilizia
popolare ed economica". Infatti, da un lato, sono ammessi a
beneficiarne soggetti (i "piccoli risparmiatori") tradizionalmente non
favoriti da quest'ultima legislazione (i cui beneficiari tradizionali
sono i lavoratori dipendenti e i pensionati, e comunque i soggetti non
provveduti di beni di fortuna). Dall'altro, la legge istitutiva,
anziché esser sollecitata puramente e semplicemente dall'intento,
eminentemente di protezione sociale, che è proprio della legislazione
sull'"edilizia popolare ed economica", si ispira al dichiarato intento
di incrementare il patrimonio edilizio nazionale, secondo una
programmazione unitaria, volta a far fronte alla deficitaria situazione
degli alloggi di certe parti del territorio nazionale (particolarmente
del Mezzogiorno), con speciale riguardo alle località minori (v. in
particolare gli artt. 1, 13, lett. a, e 18).
Esistono, dunque, valide ragioni per escludere che la "materia"
della legge n. 715 del 1950 coincida con quella che nello Statuto
speciale (dato oltre due anni prima alla Regione Trentino-Alto Adige)
l'Assemblea costituente aveva considerato come "materia" delle "case
popolari", attribuendola alla competenza delle Provincie di Trento e di
Bolzano.
Ciò spiega perché l'art. 3 delle norme di attuazione dello
Statuto regionale abbia escluso il trasferimento alle anzidette
Provincie delle attribuzioni amministrative di maggior rilievo previste
da quella legge, e precisamente di tutte quelle spettanti
all'Amministrazione centrale dello Stato (gestione e impiego del
"fondo" di rotazione, nella fase iniziale e nelle fasi ulteriori
dell'impiego), limitando alla sola istruttoria delle domande degli
aspiranti a usufruire dei benefici della legge, e al riscontro della
esecuzione delle opere finanziate (vale a dire alle operazioni tecniche
da esercitare in loco previste dagli artt. 3, 6 e 7 della legge) il
passaggio di attribuzioni agli organi della Provincia. Statutariamente
lo Stato non era tenuto, infatti, ad effettuare neanche tale passaggio;
e lo ha effettuato per propria libera determinazione, non diversamente
da come, col medesimo art. 3 delle norme di attuazione, si è regolato
(secondo ciò che ha ritenuto questa Corte con la sentenza n. 19 del
1960) in relazione alle attribuzioni amministrative previste dalla
legge 9 agosto 1954, n. 640. Onde le attribuzioni così trasferite
alle Provincie traggono il proprio titolo non dallo Statuto regionale,
bensì unicamente dal citato art. 3, e costituiscono un dippiù
rispetto alle attribuzioni statutariamente spettanti alle Provincie.
A ogni modo, sta di fatto che il citato art. 3 ha espressamente
escluso ogni potere delle Provincie di Trento e di Bolzano in ordine
all'impiego delle somme del "fondo per l'incremento edilizio".
In considerazione dell'inequivoco dettato legislativo, e delle
ragioni che sono alla base di questo, appaiono dunque vani gli sforzi
della difesa della Regione, volti a trarre argomenti, in favore
dell'opposta tesi, dal fatto che le somme relative al "fondo", sebbene
iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
(e non in quello del Ministero dei lavori pubblici, sulle cui somme
soltanto l'art. 4 delle norme di attuazione riconosce dei poteri alle
Provincie di Trento e di Bolzano), sarebbero gestite dal Ministero dei
lavori pubblici (cosa che, del resto, come si è visto, non è neppure
esatta).
Né maggior successo possono avere le deduzioni prospettate dalla
difesa della Regione, nella discussione orale, in ordine alla mancata
osservanza, nella procedura culminata nel finanziamento della
cooperativa di cui si discute, quanto meno di quel precetto dell'art. 3
delle norme di attuazione, che avrebbe voluto espletata da organi della
Provincia, e non dal locale ufficio statale del Genio civile, ai sensi
degli artt. 3 e 6 della legge n. 715, l'istruttoria preordinata alla
concessione del finanziamento. Ben a ragione l'Avvocatura dello Stato
ha opposto, infatti, che, ai sensi dell'art. 12 delle norme di
attuazione, le competenze istruttorie di cui è questione non potranno
considerarsi passate alla Provincia di Bolzano, fin quando questa non
abbia provveduto con proprie leggi - come fin qui non ha fatto - alla
designazione dell'organo tecnico che sostituirà, nelle competenze
stesse, l'ufficio del Genio civile. Se il citato art. 12 dispone che
così debba essere persino quando i provvedimenti, cui l'attività
istruttoria del Genio civile sia preordinata, appartengano alla
competenza provinciale, a maggior ragione la disposizione deve trovare
applicazione quando quei provvedimenti siano di competenza statale.
Alla stregua delle norme di attuazione dello Statuto regionale
l'impugnativa del decreto ministeriale 16 febbraio 1962 e degli atti
del relativo procedimento è da dichiarare perciò infondata.
3. - Subordinatamente alla tesi della illegittimità di tali atti
alla stregua delle norme di attuazione, la difesa della Regione ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale (per contrasto
con gli artt. 11 e 13 dello Statuto regionale) dei riferiti artt. 3 e
4 delle stesse norme di attuazione, osservando che l'attribuzione
statutaria alle Provincie di Trento e di Bolzano delle competenze
legislative e amministrative in materia di "case popolari" ha carattere
generale; onde non sarebbe stato consentito alle norme di attuazione di
introdurvi la deroga relativa ai poteri amministrativi di cui alla
legge n. 715 del 1950.
Tale questione si rivela però manifestamente infondata, sul
presupposto della natura e della funzione extrastatutarie - illustrate
al numero che precede - delle disposizioni dell'art. 3 delle norme di
attuazione, riflettenti il passaggio alle Provincie del Trentino-Alto
Adige di talune soltanto delle attribuzioni amministrative previste
dalla legge n. 715. Né occorre qui ripetere le argomentazioni già
svolte al riguardo.
Il fatto che la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale non abbisogna di ulteriore dimostrazione
dispensa poi la Corte, per evidenti ragioni di economia processuale,
dalla necessità di esaminare se meriti accoglimento l'eccezione di
irrilevanza, ai fini della decisione del presente giudizio per
conflitto di attribuzione, sollevata all'udienza dall'avvocato dello
Stato, nei confronti della proposta questione di legittimità.
4. - Analoghe considerazioni sono da fare in ordine alla seconda
eccezione di illegittimità costituzionale, sollevata, in via
ulteriormente subordinata (ma non coltivata all'udienza di discussione)
dalla difesa della Regione -, ai sensi degli artt. 59, 60, 61-63, 67,
68 e 70 dello Statuto speciale - in ordine agli artt. 1, 3 e 4 delle
norme di attuazione, per il fatto che questi, ove consentissero allo
Stato di intervenire nel Trentino-Alto Adige con proprie leggi e
propria attività amministrativa nella materia delle "case popolari"
tutte le volte che intenda farlo impiegando propri mezzi finanziari,
verrebbero a ledere l'autonomia costituzionale delle Provincie.
È chiaro che, se mai, - e a parte le obbiezioni sollevate in
proposito dall'Avvocatura dello Stato, dal cui esame ci si può
dispensare per le stesse ragioni di economia processuale già fatte
valere in ordine all'altra eccezione di legittimità costituzionale -,
ai fini del presente giudizio per conflitto di attribuzione la riferita
questione non potrebbe aver rilevanza se non limitatamente a quella
parte dell'art. 3 delle norme di attuazione, che conserva alla
competenza statale le attribuzioni previste dagli artt. 12-16 della
legge n. 715 del 1950.
Così delimitata, essa - risolvendosi sostanzialmente in una
diversa prospettazione della medesima questione già esaminata al
numero precedente - non può però non esser dichiarata manifestamente
infondata, non sussistendo - per le medesime ragioni enunciate al
numero precedente - il presupposto della spettanza della "materia" alla
competenza provinciale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul ricorso della Regione Trentino-Alto Adige indicato
in epigrafe:
dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine
all'impugnativa del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 febbraio
1962. n. 1103:
dichiara la competenza dello Stato ad adottare i provvedimenti
relativi al finanziamento della Cooperativa edilizia ex internati di
Merano, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 715, e gli atti
preordinati, culminati nel decreto del Ministro pei lavori pubblici 16
febbraio 1962, n. 2501; e per l'effetto respinge l'impugnativa proposta
contro gli anzidetti provvedimenti e atti preordinati dalla Regione
Trentino-Alto Adige col ricorso indicato in epigrafe, con riferimento
agli artt. 11 e 13 dello Statuto regionale e agli artt. 3 e 4 delle
norme di attuazione approvate con D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI
ECLI:IT:COST:1962:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte