Sentenza n. 71/1967
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/06/1967 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67, primo
comma, del T.U. sulla caccia, approvato con R. D. 5 giugno 1939, n.
1016, promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1966 dal Pretore di
Saluzzo nel procedimento penale a carico di Marca Alberto, iscritta al
n. 56 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 105 del 30 aprile 1966.
Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il signor Alberto Marca, residente in Torino, con verbale di una
guardia giurata per la vigilanza delle riserve di caccia comunali Alpi,
Consorzio Valle Po, il 5 dicembre 1965 veniva denunciato al Pretore di
Saluzzo, perché sorpreso a esercitare la caccia nel Consorzio, e
precisamente nel comune di Paesana, senza essere provvisto della
prescritta autorizzazione.
Il Pretore, con ordinanza 17 gennaio 1966, sollevava d'ufficio la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, comma primo, del
T.U. delle leggi sulla caccia, in relazione all'art. 3 della
Costituzione. Nel dare ragione della non manifesta infondatezza della
questione, l'ordinanza si richiama alle precedenti sentenze di questa
Corte, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme
del detto testo unico da cui derivava una differenza di trattamento per
gli iscritti alla Federazione della caccia rispetto ai non iscritti.
Poiché nel presente giudizio la parte non si è costituita e non
vi è stato intervento del Presidente del Consiglio, la causa è stata
decisa in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 26, comma secondo,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9 delle Norme integrative
per i giudizi davanti a questa Corte. Considerato in diritto :
1. - L'art. 67, comma primo, del T.U. sulla caccia (approvato con
R.D. 5 giugno 1939, n. 1016) stabilisce che "nella zona delle Alpi è
data ai Comuni la facoltà di costituire in riserva di caccia tutto il
territorio della circoscrizione del Comune, escluse le zone riservate
dai privati, a condizione che la riserva sia ceduta in gestione alla
rispettiva sezione della Federazione italiana della caccia a vantaggio
di tutti gli iscritti".
L'ordinanza di rimessione a questa Corte rileva che, in conseguenza
della dichiarazione di illegittimità costituzionale del sistema che
condizionava l'esercizio dell'attività venatoria alla iscrizione alla
Federcaccia (sentenze n. 69 del 1962 e n. 71 del 1963), viene a cadere
ogni distinzione e ogni disparità di trattamento tra iscritti e non
iscritti alla Federazione stessa. Pertanto, prosegue l'ordinanza, può
fondatamente ritenersi illegittima, per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, l'ultima parte del riportato comma dell'art. 67, in
quanto si condiziona la costituzione delle riserve comunali ivi
previste all'affidamento di esse in gestione alla Federcaccia a
vantaggio degli iscritti. L'ordinanza soggiunge che
l'incostituzionalità di tale disposizione implica quella della prima
parte del comma, che da essa sarebbe condizionata. La questione di
legittimità costituzionale viene pertanto proposta per l'intero primo
comma dell'art. 67.
2. - Osserva la Corte che la questione è fondata rispetto alla
parte del comma che prevede una gestione della riserva a vantaggio
degli iscritti alla Federazione.
Come esattamente rileva l'ordinanza, una volta caduto, in seguito
alle ricordate decisioni di questa Corte, il sistema per cui la
titolarità della licenza di caccia presupponeva la qualità di
iscritto alla Federazione, la previsione di un vantaggio per gli
iscritti viene a creare una disparità di trattamento rispetto ai
cacciatori non iscritti, che è in contrasto col principio di
eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione.
Già nella sentenza n. 33 del 1965 questa Corte riconobbe
l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, delle norme del medesimo T.U. (art. 55, comma primo e
terzo) che, nelle zone di ripopolamento e cattura costituite
automaticamente in riserva, vietavano l'esercizio della caccia ai non
iscritti alla sezione della Federazione, e stabilivano sanzioni penali
per il cacciatore che avesse violato tale divieto, considerandolo
cacciatore abusivo.
Il medesimo ordine di ragioni porta ora a dichiarare
l'illegittimità costituzionale della disposizione dell'art. 67, che
limita i vantaggi della riserva comunale agli iscritti alla
Federazione.
3. - Tale illegittimità non investe però, a giudizio della Corte,
l'intero primo comma dell'art. 67.
Va osservato in proposito che la norma dell'art. 67 rientra nella
particolare disciplina della caccia nella zona delle Alpi, considerata
dalla legge come zona faunistica a sé stante (art. 5). Questa
disciplina, contenuta in varie disposizioni del testo unico, ha la sua
ragione nell'interesse generale a conservare e sviluppare il patrimonio
faunistico di quella zona, notoriamente di eccezionale valore e
rarità.
In tale disciplina si inquadra lo speciale tipo di riserva
configurato dall'art. 67, il quale, mentre da una parte consente che
l'intero territorio comunale sia costituito in riserva, escluse le zone
riservate dai privati, dall'altra richiede che la gestione della
riserva sia affidata alla locale sezione della Federcaccia, la quale
dovrà svolgere funzioni di protezione e di incremento della
selvaggina, secondo le finalità volute dalla legge e in conformità
alle norme dettate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita
la Federazione, per la gestione delle dette riserve.
La gestione di queste da parte della sezione della Federazione non
è quindi voluta dalla legge in funzione di una situazione di favore
degli iscritti rispetto ai non iscritti (situazione che nel sistema del
testo unico, prima delle ricordate sentenze della Corte, non sussisteva
neanche), ma è prevista per assicurare, mediante l'opera della sezione
della Federazione, che la gestione corrisponda alle finalità volute
dalla legge stessa.
Ciò non contrasta con l'art. 3 della Costituzione, perché il
principio di eguaglianza ivi sancito non implica l'illegittimità
costituzionale di una disciplina dell'esercizio venatorio che comprenda
particolari regimi di riserva, in relazione a esigenze obbiettivamente
esistenti, e che preveda lo svolgimento di funzioni dirette ad
assicurare la protezione della selvaggina e il rispetto delle norme
relative, da parte di un soggetto considerato dal legislatore come
particolarmente qualificato alla gestione della riserva stessa, sempre
che, nei confronti degli utenti, l'iscrizione alla Federazione non sia
assunta come elemento discriminatore di trattamento diverso rispetto ai
non iscritti.
Non sussistendo, pertanto, la connessione, ritenuta nell'ordinanza,
tra l'ultima parte dell'art. 67, primo comma, e le precedenti
disposizioni ivi contenute, la dichiarazione di illegittimità
costituzionale va limitata alla disposizione espressa con le parole: "a
vantaggio di tutti gli iscritti".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 67, primo comma,
del T.U. sulla caccia, approvato con R. D. 5 giugno 1939, n. 1016,
nella parte in cui dispone che la gestione della riserva ivi prevista
sia a vantaggio degli iscritti alla sezione della Federazione della
caccia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte