Sentenza n. 71/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/04/1971 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 32r.d. 12/1941
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo
comma, dell'Ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941,
n. 12, promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1969 dal tribunale di
Trieste nel procedimento penale a carico di Lo Martire Pompeo ed altri,
iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 200 del 6 agosto 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1971 il Giudice
relatore Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza del 13 maggio 1969, nel corso del giudizio di appello
proposto dall'imputato Lo Martire Pompeo avverso la sentenza del
pretore di Trieste, che lo aveva condannato per il reato continuato di
atti osceni, il tribunale di detta città, accogliendo l'eccezione
della difesa, ha denunziato l'art. 32 dell'Ordinamento giudiziario
(approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), prospettandone il
contrasto con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione.
Premesso che nella specie la sentenza di primo grado era stata
pronunziata, a seguito di dibattimento, da un vice pretore onorario,
iscritto nell'albo dei procuratori legali ed esercente la professione
forense nella stessa circoscrizione di Trieste, il tribunale ha
ritenuto la questione rilevante ai fini del giudizio sull'impugnazione,
a motivo della quale risultava dedotta, fra l'altro, ai sensi dell'art.
185, n. 1 cod. proc. pen., la nullità del procedimento per
l'inosservanza dei requisiti di capacità del giudice.
Nel merito il tribunale ha osservato che non senza fondamento può
dubitarsi, in riferimento al principio costituzionale della
indipendenza del giudice, della legittimità dell'art. 32
dell'Ordinamento giudiziario, nella parte concernente la possibilità
che procuratori esercenti siano nominati vice pretori onorari.
Anche ai giudici onorari, ancorché appartengano solo
temporaneamente all'ordine giudiziario, dovrebbe infatti, essere esteso
il divieto, stabilito per i magistrati ordinari e speciali, di
assumere, durante la carica, impieghi ed uffici pubblici e privati e,
in particolare, di esercitare attività professionali che, per gli
interessi ad esse connessi, possano incidere sulla obiettività e
indipendenza dei giudizi.
Costituitasi davanti a questa Corte in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello
Stato ha sostenuto essere la questione infondata.
Il principio della soggezione del giudice soltanto alla legge,
espressamente enunciato nel secondo comma dell'art. 101 della
Costituzione, sarebbe erroneamente richiamato dal tribunale di Trieste,
che non ne avrebbe colto l'esatto significato, volto unicamente ad
escludere che il giudice possa essere subordinato o vincolato ad altri
soggetti ed in particolare agli altri poteri dello Stato.
Nella specie, si è argomentato, il vice pretore onorario, nominato
in base ai requisiti preveduti dal menzionato art. 32 dell'Ordinamento
giudiziario, non potrebbe dirsi privo di autonomia, solo perché
esercente la professione di procuratore legale.
L'esercizio di tale attività professionale non importerebbe
infatti vincoli, giuridicamente rilevanti, di dipendenza da altri
soggetti, essendone, anzi, preveduta dalle leggi professionali
l'incompatibilità assoluta con attività di lavoro subordinato,
particolarmente di tipo impiegatizio. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza del tribunale di Trieste viene sollevata, in
riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, enunciante
il principio che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma,
dell'Ordinamento giudiziario (approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n.
12), in quanto prevede la nomina a vice pretori onorari di procuratori
legali esercenti, ai quali non è vietato, quindi, di esercitare
attività professionali; con la conseguenza che gli interessi a queste
connessi possano incidere sulla obiettività ed imparzialità dei
giudizi.
Dall'oggetto della questione esorbita, pertanto, il secondo comma
di detta norma, concernente la destinazione temporanea, in luogo di
uditori giudiziari e nelle preture ove questi manchino, di vice pretori
onorari, ai quali è inibito, per la durata dell'incarico, l'esercizio
della professione forense.
In correlazione, poi, col giudizio di rilevanza espresso nella
specie dal tribunale con riguardo esclusivo alla posizione giuridica di
un procuratore legale investito delle funzioni di vice pretore, va
anche chiarito, sempre in via preliminare, che l'attuale contestazione,
ancorché genericamente rivolta dall'ordinanza al primo comma dell'art.
32, è in effetti diretta alla sola disposizione concernente detta
categoria di soggetti, e non a quella relativa ai notai, il cui assetto
professionale ha caratteri istituzionalmente propri e peculiari.
2. - Nel merito la questione non è fondata.
Il vigente ordinamento prevede la nomina, da parte del Consiglio
superiore della magistratura, su proposta dei Presidenti delle Corti
d'appello, per la durata di un triennio e con la possibilità di
conferma per ulteriori periodi, di vice pretori onorari scelti fra i
detti procuratori legali, nonché fra laureati in giurisprudenza e
notai, nel numero massimo di due per ciascuna pretura, salvo
particolari esigenze di servizio.
Per l'importanza e delicatezza delle funzioni giudiziarie, cui i
vice pretori onorari sono chiamati, è richiesto l'accertamento che
essi, per la loro condotta, diano sicuro affidamento di poter
degnamente esercitare le funzioni medesime. In particolare e in
conseguenza del carattere non retribuito dell'attività demandata ai
detti magistrati onorari, che non esclude lo svolgimento di altra
attività professionale, ogni cautela è posta nell'accertarsi che la
detta attività non possa determinare, tenendosi conto anche delle
caratteristiche dell'ambiente, pericoli di parzialità nell'esercizio
delle funzioni giudiziarie. In proposito va menzionata la circostanza
che ai requisiti comuni ad ogni altro pubblico funzionario, riguardanti
la preparazione tecnica e la irreprensibilità della condotta morale e
civile, nonché la inesistenza delle cause di incompatibilità
derivanti da attività industriali e commerciali, comprovate mediante i
rituali certificati e le informazioni delle autorità amministrative,
il Consiglio superiore della magistratura richiede, nei confronti di
coloro che aspirano alle funzioni di vice pretore onorario, il parere
del competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori e la
dichiarazione con la quale gli stessi interessati si impegnano, in
quanto esercenti la professione forense, a non trattare cause innanzi
alla pretura presso la quale chiedono di essere nominati (sempre quando
questo non sia l'unico ufficio del luogo), ovvero alla sezione di
pretura cui venissero destinati, ove si tratti di pretura divisa in piu
sezioni.
In conseguenza e pur escludendosi, secondo le istruzioni impartite
dal Consiglio superiore, nei riguardi dei vice pretori onorari non
reggenti, le disposizioni in materia di incompatibilità di funzioni
riguardanti i magistrati dell'ordine giudiziario, ad eccezione di
quelle sopramenzionate, la nomina dei vice pretori onorari, così come
la loro conferma, è subordinata a caute valutazioni miranti ad
assicurare che nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli, il
giudice rimanga soggetto soltanto alla legge, secondo il precetto
dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione e, quindi, sottratto a
pressioni od ingerenze che valgano a diminuirne le garanzie di
imparzialità.
A questo stesso fine è preordinata la revoca dell'incarico, quando
vengano meno i requisiti legittimanti la stessa attribuzione
dell'ufficio o si manifestino nuove circostanze che ne sconsiglino
l'ulteriore esplicazione.
Con riferimento ai singoli processi affidati al magistrato
onorario, non vanno trascurati, infine, i rimedi previsti dai codici di
rito penale e civile, concernenti le incompatibilità specifiche, i
doveri di astensione e le cause di ricusazione.
Orbene, in base a tale complessa normativa, non può ammettersi che
non risulti garantita in concreto la posizione assolutamente super
partes del giudice onorario, con l'esclusione, come esige il precetto
della Costituzione sopra ricordato, di qualsiasi anche indiretto
interesse alla causa da decidere e di qualsiasi aspettativa tanto di
vantaggi quanto di pregiudizi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 32, primo comma, dell'Ordinamento giudiziario approvato con
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nella parte in cui prevede la nomina a
vice pretori onorari di procuratori.esercenti; questione sollevata, con
l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 101, secondo
comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte