Sentenza n. 71/1973
Altra decisione · depositata il 06/06/1973 · relatore Nicola Reale
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
siciliana, notificato il 6 giugno 1972, depositato in cancelleria il 9
successivo ed iscritto al n. 17 del registro conflitti 1972, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota 30 dicembre 1971,
n. 12/3506/71, del Ministero delle finanze, con la quale è stata
negata alla Regione l'attribuzione dei proventi dell'imposta generale
sull'entrata riscossa in abbonamento da uffici finanziari dello Stato
per atti economici compiuti nel territorio siciliano da filiali,
depositi e stabilimenti di società, enti ed istituti di credito aventi
la sede centrale in altra parte del territorio dello Stato.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1973 il Giudice relatore
Nicola Reale;
uditi l'avv. Vittorio Ottaviano, per la Regione siciliana, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il
6 giugno 1972 la Regione siciliana, in persona del suo Presidente,
previa delibera della Giunta regionale n. 152 del 26 aprile 1972, ha
proposto conflitto di attribuzione contro lo Stato, impugnando la nota
30 dicembre 1971 (protocollo n. 12/3506/71) del Ministero delle
finanze, con la quale è stata respinta la richiesta, avanzata dalla
Regione medesima il 5 febbraio 1968 (con atto n. 54088), di versamento
a proprio favore dell'ammontare dell'imposta generale sull'entrata
riscossa dagli uffici statali per atti economici compiuti nel
territorio siciliano da filiali e depositi di società, enti ed
istituti di credito aventi la sede centrale fuori dell'Isola.
La Regione ha dedotto l'erronea applicazione, da parte del predetto
Ministero, dell'art. 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante
norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria, e
la conseguente violazione del proprio diritto a percepire i proventi
dell'I.G E. pertinenti entrate verificatesi nell'ambito del suo
territorio, a favore degli enti ed istituti sopra ricordati.
L'art. 4 delle norme di attuazione - ha precisato la Regione - deve
essere interpretato in correlazione sia con gli artt. 2 e 7 dello
stesso decreto, sia soprattutto con l'art. 37 dello Statuto, dal quale
pretende trarre il principio fondamentale che, per le imprese
industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori dell'Isola,
ma in questa stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi
operato dagli organi statali, deve determinarsi la quota del reddito
prodotto dagli stabilimenti ed impianti medesimi, affinché la relativa
imposta, di spettanza regionale, possa essere percepita dalla Regione.
A tale principio è conformato l'art. 4 del ricordato decreto
legislativo di attuazione. Questo, nella parte in cui stabilisce che
fra le entrate spettanti alla Regione debbano comprendersi quelle che,
sebbene relative a fattispecie tributane maturate nell'ambito
regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici ubicati
in altra parte del territorio dello Stato, dovrebbe essere interpretata
nel senso che a questa devono essere versati i tributi, il cui
presupposto consista in redditi o manifestazioni di ricchezza
direttamente o indirettamente prodotti nell'ambito regionale.
In riferimento al disposto dell'art. 4 delle norme di attuazione la
difesa della Regione ha contestato la tesi, espressa nella impugnata
nota del Ministero delle finanze, secondo la quale "si hanno entrate
che affluiscono per esigenze amministrative ad uffici finanziari fuori
del territorio regionale, solo se l'Amministrazione può stabilire a
sua discrezione il luogo della riscossione" e non quando detto luogo
risulti determinato in base al sistema impositivo di ciascun tributo.
Sarebbe stato fuori di luogo - obietta la difesa della Regione -
dettare una apposita norma di attuazione per il caso che un atto
discrezionale dell'Amministrazione statale fosse risultato in contrasto
con la norma statutaria concernente il riparto dei tributi tra lo Stato
e la Regione.
L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in rappresentanza
del Presidente del Consiglio dei ministri con atto 20 giugno 1972, ha
sostenuto essere il ricorso non fondato.
Alle argomentazioni della difesa regionale l'Avvocatura ha
replicato che nell'interpretare l'art. 4 del citato decreto 26 luglio
1965, n. 1074, in connessione con l'art. 37 dello Statuto siciliano e
col successivo art. 7 dello stesso decreto, non è stata considerata
la profonda diversità esistente tra il presupposto dell'imposta
diretta mobiliare sul reddito (cui si richiama sostanzialmente la
Regione) ed il presupposto dell'I.G.E., che invece ha natura di imposta
indiretta.
Ha ricordato, a questo proposito, che, secondo anche la
giurisprudenza, mentre nel caso dell'imposta mobiliare il soggetto
dell'imposizione risulterebbe determinato dalla sua relazione col fatto
economico produttivo del reddito, costituente il presupposto
dell'imposta, il soggetto passivo dell'imposta indiretta, quale,
appunto, l'I.G.E., viene ad identificarsi con quello cui spetta la
disponibilità, in senso economico, del patrimonio sul quale rifluisce
l'entrata, indipendentemente dalla definizione giuridica della natura
del rapporto intercorrente fra i patrimoni tra i quali si realizza il
trasferimento di ricchezza.
Sotto tale prospettiva - si assume - l'imposta generale
sull'entrata relativa ad atti economici compiuti da filiali e
stabilimenti aventi sede in Sicilia, di società, istituti di credito,
enti, aziende e comunque imprese che hanno la loro sede centrale fuori
del territorio della Sicilia, si riferirebbe a "fattispecie tributarie
maturate" fuori dell'ambito regionale e, per ciò stesso, il relativo
gettito dovrebbe spettare allo Stato.
Ciò, non tanto e non solo perché "l'accertamento" dell'I.G.E.,
nella ipotesi sopra considerata, avviene, specialmente quando si tratti
di I.G.E. in abbonamento, mediante canoni ragguagliati al volume degli
affari, nel luogo in cui è ubicata la sede principale o centrale del
"soggetto cui spetta la disponibilità" patrimoniale della ricchezza
colpita, ma anche, e soprattutto, perché in tale luogo si realizza
compiutamente ("si matura") la "fattispecie" preveduta per la
imposizione dell'I.G.E. Considerato in diritto :
1. - La controversia promossa in via di conflitto di attribuzione
con ricorso della Regione siciliana trae origine dalla nota 30 dicembre
1971 (prot. n. 12/3506/71) del Ministro per le finanze, con la quale
si è assunto spettare allo Stato e non alla Regione i proventi
dell'imposta generale sull'entrata corrisposta in abbonamento da
società, enti ed istituti di credito aventi la sede centrale fuori del
territorio siciliano, nella parte relativa ad atti economici compiuti
in Sicilia da filiali delle società, enti ed istituti suddetti.
2. - La controversia va decisa in base alle vigenti norme di
attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965,
n. 1074. Essa prende le mosse dal testo dell'art. 2, in virtù del
quale spettano, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, alla Regione
siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate,
tutte le entrate tributarie erariali, dirette e indirette, riscosse
nell'ambito del suo territorio, ad eccezione delle nuove entrate dallo
stesso articolo specificate. In particolare, si incentra, alla stregua
delle opposte argomentazioni della Regione e dello Stato, sulla
interpretazione dell'art. 4 di detto decreto, in forza del quale alla
Regione spettano anche quelle entrate che, sebbene relative a
"fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale", affluiscono
per esigenze amministrative ad uffici finanziari statali situati fuori
del territorio della Regione.
Secondo la prospettazione del conflitto si pone, quindi, il quesito
se gli atti economici compiuti nel territorio siciliano possano
correttamente configurarsi, ai fini della applicazione del predetto
art. 4, come fattispecie tributarie maturate in Sicilia, ancorché
l'imposta, nella specie l'I.G.E., con riferimento al complessivo volume
di affari del soggetto avente sede centrale fuori del territorio
regionale, sia assoggettata al regime di abbonamento, con pagamento (e
quindi con riscossione nel luogo ove trovasi la detta sede centrale) di
canoni ragguagliati, in base a denunzia, a determinati periodi di
tempo, salvo i successivi conguagli e gli eventuali controlli degli
uffici finanziari.
Al fine del decidere, l'art. 4 delle norme di attuazione non può
non essere considerato in stretta relazione col menzionato art. 2, nel
contesto della disciplina dei rapporti finanziari fra lo Stato e la
Regione siciliana, quale risulta delineato dal citato decreto n. 1074
del 1965, in coerenza con le norme statutarie, di cui costituisce
completamento e attuazione.
3. - Va rilevato preliminarmente che con l'art. 36 dello Statuto
siciliano, volto ad assicurare alla Regione i mezzi necessari a far
fronte alle sue esigenze finanziarie, sono, tra l'altro, con le
eccezioni stabilite nel secondo comma, ad essa assegnati i "tributi
deliberati dalla medesima"; che alla Regione è, pertanto, conferita
competenza legislativa in materia tributaria; che da ciò si ricava
spettare alla Regione la potestà di acquisire le entrate tributarie, e
solo quelle, sulle quali essa può legittimamente legiferare.
E va, al contempo, ricordato che la potestà legislativa regionale
siciliana in materia tributaria, secondo un'interpretazione ormai
consolidata (si confronti fra le altre la sentenza n. 9 del 1957), non
è esclusiva, ma concorrente o sussidiaria, nel senso che essa deve
rispettare non solo le leggi costituzionali ed i limiti territoriali,
ma anche i limiti derivanti dai principi e dagli interessi generali cui
si informano le lcggi dello Stato, secondo quanto dispone la prima
parte dell'art. 17 dello Statuto siciliano. La legislazione regionale
deve sempre, come fra l'altro è affermato nella sopracitata sentenza
di questa Corte, risultare coordinata con la finanza dello Stato,
affinché non derivi turbamento ai rapporti tributari nel resto del
territorio nazionale.
In particolare, quindi, la legislazione regionale non può
disconoscere i principi cui si informano le leggi tributarie dello
Stato, fra i quali rientra, senza dubbio, la disciplina dei soggetti
passivi dell'obbligazione tributaria in relazione alla tipologia dei
singoli tributi.
Ne discende che la Regione, come non potrebbe, legiferando
validamente, modificare tali principi, onde procurarsi entrate
tributarie che, ove fossero rispettati detti principi, non le
competerebbero, così non può pretendere che le siano attribuiti i
proventi di tributi rispetto ai quali la sua potestà legislativa
incontrerebbe i limiti sopraccennati.
4. - Né a tale conclusione osta l'art. 37 dello Statuto, a torto
invocato dalla Regione per desumerne un diverso principio direttivo
valevole per giungere a diversa soluzione.
Detto art. 37, lungi dall'esprimere un criterio applicabile ad ogni
tributo erariale, costituisce, invero, norma sicuramente eccezionale.
Basta considerare che in base ad un principio della legislazione
statale, l'imposta sui redditi grava sull'impresa nella essenziale sua
unità e sorge, secondo la regola della territorialità del tributo,
nel luogo in cui l'impresa ha la sua sede, escludendosi che assuma
rilevanza ed autonomia, ai fini tributari, il singolo stabilimento o la
singola filiale.
L'art. 37 dello Statuto, per contro, ha significato e portata di
eccezione, introdotta dal legislatore statutario per dare,
limitatamente all'imposta sul reddito (o, come risulta specificato
nell'art. 7 del decreto del 1965, sulla ricchezza mobile), ciò che la
Regione non avrebbe potuto acquisire in base al ricordato art. 36,
primo comma.
5. - Procedendosi all'esame, in questo quadro, delle norme di
attuazione di cui al citato decreto n. 1074 del 1965, si deve osservare
che, in considerazione della vigenza ed operatività di leggi statali
tributarie, riaffermata dall'art. 6, primo comma, esse hanno la
funzione di stabilire i criteri del riparto dei proventi tributari, in
modo da assicurare alla Regione medesima i mezzi finanziari occorrenti
alla esplicazione delle sue competenze istituzionali.
A tale scopo è preordinato, in primo luogo, l'art. 2, primo comma,
mentre l'art. 4 ha soltanto funzione di salvaguardia della corretta
applicazione del sistema. Posto infatti che in base alla normativa
testé ricordata il gettito di un tributo erariale spetti alla Regione
e non allo Stato, in quanto riscuotibile nel territorio della prima, si
è voluto, con le disposizioni di attuazione, chiarire che, nel caso in
cui "esigenze amministrative" facciano "affluire" le entrate (e qui si
noti come l'espressione indichi plasticamente la materialità del
fenomeno) fuori del territorio regionale, non vi è motivo per
sottrarre alla Regione quei proventi che le sono attribuiti. Più
chiaramente si vuol dire che lo Stato può, anche con legge, a fini di
razionale organizzazione degli uffici, determinare modificazioni delle
competenze di questi ed al caso disciplinare diversamente le modalità
della riscossione.
Ma, ove non si tratti di modificazioni dei principi attinenti alla
struttura dei singoli tributi, alla Regione deve essere garantita
l'attribuzione delle entrate nella misura di sua spettanza, ancorché
la riscossione avvenga fuori del suo territorio.
6. - Facendo applicazione alla controversia in esame di quanto fin
qui si è detto, si giunge a concludere Che alla Regione (la quale non
avrebbe competenza legislativa per Conferire, in deroga ai principi
della legge statale, soggettività tributaria agli stabilimenti,
filiali, depositi, ecc. di società, enti ed istituti di credito aventi
sede centrale fuori della Sicilia) non spetta la quota del gettito
dell'imposta generale sull'entrata secondo leggi in vigore fino alla
data del 31 dicembre 1972 (art. 90 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);
quota corrispondente al tributo gravante sui trasferimenti di ricchezza
conseguenti ad atti economici compiuti dagli stessi stabilimenti,
filiali, depositi, ecc. E ciò in quanto l'imputazione di atti a questi
ultimi non è e non era prevista dalla legge dello Stato ai fini della
determinazione del luogo della riscossione nel territorio della
Regione.
Si può aggiungere che questa conclusione trova ulteriore conforto
nel già ricordato art. 7 del decreto n. 1074 del 1965:
la circostanza che questo articolo si sia limitato a disciplinare
il modus procedendi del riparto dell'imposta di ricchezza mobile,
relativamente al reddito di stabilimenti ed impianti appartenenti a
soggetti tributari aventi sede principale fuori della Sicilia, conferma
che le norme di attuazione escludono analogo problema per l'I.G.E. in
abbonamento: ciò in perfetta coerenza con la natura eccezionale della
disposizione contenuta nell'art. 37 dello Statuto.
7. - Alla stregua delle considerazioni suesposte il ricorso della
Regione deve essere respinto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spettano allo Stato e non alla Regione siciliana i
proventi dell'imposta generale sull'entrata riscossa in abbonamento da
uffici finanziari dello Stato aventi sede fuori del territorio
regionale siciliano e relativa ad atti economici compiuti in Sicilia da
filiali, depositi e stabilimenti di società, enti ed istituti di
credito aventi la sede centrale in altra parte del territorio dello
Stato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte