Ordinanza n. 71/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/03/1974 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 313
del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 1 giugno 1973 dalla Corte d'assise di Forlì
nel procedimento penale a carico di Giannini Rita, iscritta al n. 331
del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973;
2) ordinanze emesse il 12 e il 13 giugno 1973 dalla Corte d'assise
di Ravenna nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Galassi
Otello ed altri, di Merendi Giovanni Claudio, di Bosi Loris e di
Guerrini Antonio Italo, iscritte ai nn. 336, 337, 338 e 339 del
registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973 e n. 263 del 10 ottobre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1974 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1 giugno 1973 dalla Corte
d'assise di Forlì nel corso di un procedimento penale a carico di
Giannini Rita, è stata sollevata, in riferimento agli artt. 112, 111 e
113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 313 del codice penale;
che con quattro ordinanze, delle quali due emesse dalla Corte
d'assise di Ravenna il 13 giugno 1973, nel corso di altrettanti
procedimenti penali a carico rispettivamente di Galassi Otello ed altri
e di Merendi Giovanni Claudio, e le altre emesse il 12 giugno 1973, nel
corso di altrettanti procedimenti penali a carico di Bosi Loris e di
Guerrini Antonio Italo, è stata sollevata analoga questione di
legittimità costituzionale, con più limitato riferimento ai soli
artt. 111 e 113 della Costituzione;
che nessuno si è costituito in giudizio.
Considerato che questioni identiche o strettamente analoghe sono
state dichiarate non fondate da questa Corte con le sentenze 16 aprile
1959, n. 22, e 14 febbraio 1973, n. 17, e manifestamente infondate con
l'ordinanza 5 febbraio 1974, n. 39, e che non vengono addotti argomenti
nuovi che possano indurre a discostarsi dalla precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 313 del codice penale, sollevate in
riferimento agli artt. 111, 112 e 113 della Costituzione dalla Corte
d'assise di Forlì e dalla Corte d'assise di Ravenna con le ordinanze
di cui in epigrafe e già dichiarate non fondate con le sentenze n. 22
del 1959 e n. 17 del 1973 e manifestamente infondate con l'ordinanza n.
39 del 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte