Sentenza n. 71/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1975 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 51Codice di procedura civile
- art. 102r.d. 12/1941
- art. 78r.d. 12/1941
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo
comma, del codice di procedura civile, dell'art. 78 delle disposizioni
di attuazione e transitorie dello stesso codice e dell'art. 102, primo
comma, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e
successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 24 luglio
1973 dal pretore di Gravina di Puglia nel procedimento civile vertente
tra Lafabiano Felice e Riviello Francesco ed altro, iscritta al n. 366
del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 23 gennaio 1975 il Giudice
relatore Guido Astuti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il pretore di Gravina di Puglia chiedeva al presidente del
tribunale di Bari, in riferimento ad un procedimento civile vertente
tra Felice Lafabiano e Francesco Riviello e altro, l'autorizzazione ad
astenersi, per "gravi ragioni di convenienza". Concessa la richiesta
autorizzazione e nominato in sostituzione un magistrato della pretura
di Bari, questi, nel corso del giudizio, ha sollevato, di ufficio,
questione di legittimità costituzionale degli artt.51 cpv. c.p.c., 78
disp. att. c.p.c. e 102, primo comma, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, in riferimento al primo comma dell'art. 25
Cost.
Nel giudizio di legittimità costituzionale nessuna delle parti si
è costituita, né vi è stato intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Il pretore (di Bari), nominato per la cognizione di una causa
civile in sostituzione del pretore titolare di Gravina, che si era
astenuto, solleva di ufficio, in riferimento all'art. 25, primo comma,
della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 51, secondo comma, del codice di procedura civile, nella
parte in cui dispone che quando esistono gravi ragioni di convenienza
il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad
astenersi; dell'art. 78 delle disposizioni per l'attuazione di detto
codice, nella parte in cui facoltizza il capo dell'ufficio ad
autorizzare l'astensione del giudice; dell'art. 102, primo comma,
dell'ordinamento giudiziario approvato con r. d. 30 gennaio 1941, n. 12
e successive modificazioni, nella parte in cui consente al presidente
del tribunale di destinare temporaneamente, a supplire il titolare
impedito, un pretore di altre preture nel territorio della sua
giurisdizione.
Secondo l'ordinanza di rimessione, l'intero "meccanismo
processuale" risultante dalle disposizioni denunciate, (caratterizzato
dalla discrezionalità dell'apprezzamento del giudice sull'esistenza
delle "gravi ragioni di convenienza", non definite né definibili,
idonee a giustificare la sua richiesta di astenersi; dalla
discrezionalità di valutazione del capo dell'ufficio sulla
ammissibilità dell'istanza di astensione; dalla discrezionalità
infine nella scelta del pretore supplente tra gli altri pretori del
territorio di giurisdizione del tribunale), contrasterebbe con il
principio sancito dall'art. 25 della Costituzione, in rapporto alla
duplice esigenza "che non si deroghi alla attribuzione del processo al
suo giudice naturale, se non attraverso meccanismi di rigido
automatismo, predisposti dalla legge, senza possibilità di interventi
e di scelte discrezionali, e che l'organo giudicante sia individuato o
individuabile prima che sorga la concreta occasione del giudizio".
2. - Occorre preliminarmente esaminare entro quali limiti la
prospettata questione di costituzionalità possa ritenersi ammissibile
sotto il profilo della rilevanza. Ancorché il giudizio sulla rilevanza
appartenga al giudice a quo, questa Corte può controllarne la
motivazione, quando essa appaia manifestamente inadeguata, come nella
fattispecie. Per vero, il magistrato, prima di procedere alla
cognizione della causa, ha certamente il potere- dovere di verificare
la regolare costituzione dell'organo giudicante, anche in rapporto alla
legittimità costituzionale delle norme che la disciplinano. Ma ciò
gli è consentito unicamente al fine di accertare l'inesistenza di vizi
relativi alla propria costituzione, tali da determinare nullità
insanabile e rilevabile d'ufficio, a norma dell'art. 158 del codice di
procedura civile; ossia, trattandosi di giudice singolo, di vizi
concernenti la sua nomina e le altre condizioni di capacità stabilite
dalle leggi d'ordinamento giudiziario (cfr. art. 185, primo comma, del
codice di procedura penale). Nel caso di specie, il pretore destinato a
supplire un collega, titolare di altra pretura, poteva controllare la
regolarità della propria nomina e la propria capacità ad essere
giudice in quel processo, anche in rapporto alla legittimità
costituzionale della disposizione dell'art. 102 del vigente ordinamento
giudiziario, in base alla quale il presidente del tribunale aveva
provveduto alla sostituzione del pretore impedito; mentre non poteva
estendere il suo esame alla legittimità delle norme regolatrici della
astensione del giudice, concernenti bensì la ragione dell'impedimento
del collega che era stato chiamato a sostituire, ma prive di diretta e
necessaria rilevanza in ordine alla legittimità della propria nomina.
Pertanto la questione sollevata relativamente agli artt. 51 del codice
di procedura civile e 78 delle disposizioni di attuazione deve essere
dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.
3. - Ammissibile è invece la questione relativa all'art. 102,
primo comma, dell'ordinamento giudiziario, sia quanto alla rilevanza,
sia anche in rapporto al temporaneo divieto di sindacabilità implicito
nel primo comma della VII disposizione transitoria della Costituzione,
dato che con la legge 24 marzo 1958, n. 195 sul consiglio superiore
della magistratura, e con le relative norme di attuazione e
coordinamento contenute nel d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, è stata
attuata una revisione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario
del 1941, e tra l'altro, proprio in materia di provvedimenti di
supplenza dei magistrati. Ciò è già stato riconosciuto da questa
Corte con sentenza 5 dicembre 1963, n. 156, la quale ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 101,
secondo comma, di detto ordinamento, ritenendo che la temporanea
destinazione di un pretore a compiere le funzioni del pretore mancante
o impedito di altro mandamento del medesimo distretto non contrasta con
il diritto garantito a tutti dall'art. 25, primo comma, della
Costituzione, a non essere distolti dal giudice naturale precostituito
per legge.
Analoghe considerazioni giustificano la medesima conclusione anche
per il disposto dell'art. 102, primo comma, relativo al potere del
presidente del tribunale di provvedere alla supplenza del pretore in
caso di urgenza, destinando "un pretore, un aggiunto giudiziario o un
vice pretore di altre preture nel territorio della sua giurisdizione".
Il divieto di costituzione del giudice a posteriori, in relazione a
regiudicanda già insorta, non può estendersi anche all'ipotesi in
cui, ferma la competenza dell'organo giudicante precostituito per
legge, si renda necessaria, per cause previste e disciplinate dalla
legge, la sostituzione di un giudice. La continuità e speditezza della
funzione giurisdizionale esige che nei casi di mancanza o impedimento
del titolare di un ufficio giudiziario possa provvedersi, specie se in
via temporanea o contingente, mediante supplenze, sostituzioni,
applicazioni. Né si può pretendere che a tal fine la legge determini
procedimenti automatici, escludendo qualsiasi discrezionalità di
scelta da parte degli organi investiti di funzioni di direzione: con la
sentenza numero 143 del 1973, questa Corte ha avuto occasione di
dichiarare che dette funzioni sono legittimamente attribuite e devono
essere svolte "esclusivamente per obbiettive ed imprescindibili
esigenze di servizio, al solo scopo di rendere possibile il
funzionamento della pretura ed agevolare l'efficienza di questa", e che
"più generalmente è da affermarsi non illegittima la possibilità di
escludere che ogni processo sia condotto, dal principio alla fine,
dallo stesso giudice, purché, come è ovvio, i relativi poteri siano
esercitati dal dirigente al solo fine di una efficiente organizzazione
dell'ufficio e di una necessaria e razionale distribuzione del lavoro
giudiziario". Questi concetti si attagliano con particolare evidenza
al caso della sostituzione del giudice in occasione della legittima
astensione d'un collega titolare di altra pretura, astensione chiesta
ed autorizzata precisamente nell'osservanza di un dovere giuridico,
stabilito dalla legge a garanzia della imparzialità ed obbiettività
del giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del codice di
procedura civile e dell'art. 78 delle disposizioni per l'attuazione di
detto codice;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 102, primo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sollevata in
riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione dall'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI- EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte