Sentenza n. 71/1978
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/06/1978 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 266 del
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1975 dalla
Corte di assise di Bolzano, nel procedimento penale a carico di Mughini
Giampiero ed altri, iscritta al n. 592 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 38 dell'11
febbraio 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1978 il Giudice relatore
Edoardo Volterra;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Mughini
Giampiero ed altri, la Corte d'assise di Bolzano, con ordinanza emessa
il 13 novembre 1975, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 266 del codice penale (istigazione di militari
a disobbedire alle leggi) per contrasto con gli artt. 21, prima parte,
e 25, secondo comma, della Costituzione.
Dopo aver osservato che la norma denunziata, nella sua
indeterminatezza, prescinde da un qualsiasi esame in ordine
all'effettivo verificarsi di un pericolo per l'interesse tutelato e
dopo aver constatato che tale indeterminatezza sarebbe stata motivo
dell'illegittimità costituzionale dell'art. 415 del codice penale,
illegittimità dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n.
108 del 1974, il giudice a quo ritiene che questa pronunzia contrasti
con la precedente sentenza n. 16 del 1973 con la quale, invece, non
venne ritenuta fondata analoga questione promossa in relazione all'art.
266 del codice penale.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Dinanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura
generale dello Stato.
Secondo l'Avvocatura, il giudice a quo non ha considerato con
sufficiente attenzione la distinzione delle fattispecie oggetto delle
due sentenze richiamate dall'ordinanza. Infatti, mentre
l'illegittimità costituzionale dell'art. 415 del codice penale sarebbe
stata dichiarata dalla Corte perché tale norma, nella sua
formulazione, non escludeva che si potesse colpire la semplice
manifestazione o l'incitamento alla persuasione della verità di una
dottrina e di una ideologia politico-filosofica, l'infondatezza della
questione relativa all'art. 266 sarebbe discesa dalla circostanza che
la disposizione in esame colpiva una manifestazione ideologica
offensiva di un bene tutelato dalla Costituzione, quale il dovere
militare, attuantesi attraverso l'istigazione e cioè un'attività che
non è pura manifestazione di pensiero, ma azione e diretto incitamento
all'azione.
Quanto al contrasto con l'art. 25 della Costituzione, l'Avvocatura
non riesce a scorgere alcuna indeterminatezza nella formulazione
dell'art. 266, il cui contenuto è delineato in modo tale da non
lasciar margini di incertezza all'operatore che lo debba applicare. Considerato in diritto :
1. - Il giudice a quo, richiamando la sentenza n. 16 del 1973 di
questa Corte, con la quale veniva dichiarata non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 266 del codice penale, in
riferimento all'art. 21 della Costituzione, denunzia sotto nuovo
profilo la illegittimità del medesimo articolo in riferimento agli
artt. 21, prima parte, e 25, secondo comma, della Costituzione. La
norma in oggetto nella sua in determinatezza prescinderebbe infatti da
un qualsiasi esame in ordine all'effettivo verificarsi di un pericolo
per l'interesse tutelato.
2. - Dall'enunciazione dei termini della denunzia appare non
fondato il riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione,
norma che, limitandosi a porre il principio della più stretta riserva
di legge in materia penale, in nessun modo vincola il legislatore al
perseguimento di specifici interessi.
3. - L'ordinanza con riguardo all'art. 21 crede di ravvisare un
contrasto nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Infatti,
dato che nella sentenza n. 108 del 1974, con la quale è stata
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 415 del codice
penale nella parte in cui non specifica che l'istigazione all'odio fra
le varie classi sociali deve essere attuata in modo pericoloso per la
pubblica tranquillità la Corte avrebbe motivato la sua decisione anche
in base alla considerazione dell'indeterminatezza della norma, vi
sarebbe, sempre secondo il giudice a quo, contrasto fra la motivazione
di questa sentenza e quella, già richiamata, n. 16 del 1973.
4. - La Corte con le sentenze n. 87 del 1966, n. 65 del 1970 e n.
108 del 1974 ha delineato il concetto di apologia di reato in
riferimento al principio della libertà di manifestazione del pensiero
sancito dall'art. 21 della Costituzione, precisando che l'art. 414,
ultimo comma, del codice penale, non limita in alcun modo la critica
della legislazione e della giurisprudenza né l'attività
propagandistica diretta a promuovere l'abrogazione di qualsiasi norma
incriminatrice anche nel momento in cui essa viene applicata in
concreto. Ha affermato che apologia punibile non è quella che si
estrinseca in una semplice manifestazione di pensiero, diretta
all'esternazione e alla diffusione di dottrine per inculcare in altri
la persuasione della verità di queste e della necessita di attuarle,
ma è solo quella apologia che per le modalità con le quali viene
compiuta rivesta carattere di effettiva pericolosità per l'esistenza
di beni costituzionalmente protetti e integri comportamento
concretamente idoneo a promuovere la commissione di delitti.
5. - Coerentemente a tale giurisprudenza, la Corte non può che
confermare gli argomenti svolti nella richiamata sentenza n. 16 del
1973 circa l'infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 266 del codice penale in riferimento all'art.
21 della Costituzione. Né vi è contrasto fra la motivazione di questa
pronunzia e quella n. 108 del 1974 riguardante l'art. 415 del codice
penale.
Infatti la prima sentenza esaminando il contenuto e i limiti
dell'art. 266, puntualizza la distinzione fra gli atti la cui
istigazione o apologia costituisce il reato previsto e le ideologie e
le dottrine la cui propaganda non rientra in detto articolo e non può
essere perseguita e vietata, senza violare il principio della libertà
di manifestazione dichiarata nell'art. 21 della Costituzione.
"L'istigazione di militari all'infedeltà o al tradimento" afferma
la sentenza, "in tutte le forme previste dall'art. 266 c.p.
(disobbedire alle leggi, violare il giuramento dato o i doveri della
disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato) offende e
minaccia un bene cui la Costituzione riconosce un supremo valore o
accorda una tutela privilegiata, in conformità di tutte le
costituzioni moderne, da qualsiasi ideologia siano ispirate e da
qualunque regime politico-sociale siano espresse".
Con ciò implicitamente la Corte esclude ogni indeterminatezza
dell'art. 266, precisando anzi che esso trova applicazione solo quando
l'istigazione sia diretta a commettere gli atti concreti
specificatamente elencati, i quali costituiscono per valutazione
legislativa immune da irragionevolezza pericolo per il bene
costituzionalmente protetto e non invece sostanziano critica per fatti
specifici in relazione ai quali si eserciti democraticamente il
controllo dell'opinione pubblica.
"Rispetto alla norma incriminatrice dell'art. 266 c.p.", prosegue
infatti la sentenza, "la libertà garantita dall'art. 21 Cost. può
consentire modi di manifestazione e propaganda per la pace universale,
la non violenza, la riduzione della ferma, l'ammissibilità
dell'obiezione di coscienza, la riforma del regolamento di disciplina o
altri, che non si concretino mai in una istigazione a disertare... a
commettere altri reati, a violare in genere i doveri imposti al
militare dalle leggi".
Come può constatarsi, l'interpretazione che la Corte da all'art.
266 c.p. lascia al giudice di merito la specifica valutazione se l'atto
di cui si fa istigazione o apologia rientri o meno nelle ipotesi
previste dall'articolo citato e se l'attività sia attuata con
modalità tali da concretizzare un'istigazione o una apologia
perseguibile penalmente.
La mancanza del presupposto di indeterminatezza dell'articolo in
parola conferma l'insussistenza del denunziato contrasto fra la
motivazione della sentenza del 1973 sull'art. 266 e la motivazione
della sentenza del 1974 sulla parziale incostituzionalità dell'art.
415 c.p., il quale ultimo, nella sua formulazione originaria,
permetteva anche la repressione della semplice esternazione, attuata in
modo non pericoloso per la pubblica tranquillità, della verità di una
dottrina ed ideologia politica o filosofica sulla necessità di un
contrasto fra portatori di opposti interessi economici e sociali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 266 c.p. sollevata in riferimento agli artt. 21, prima parte
e 25, secondo comma, della Costituzione dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1978.
F.to: LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI
- EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte