Sentenza n. 71/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1979 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 423 e 449
del cod. pen. promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1977 dal
tribunale di Pistoia, nel procedimento penale a carico di Paccagnini
Remo, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 115 del 26 aprile 1978.
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1979 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In un procedimento penale a carico di Paccagnini Remo, imputato del
delitto di cui all'art. 449 cod. pen. per avere, per colpa, cagionato
un incendio propagatosi in un bosco di circa 1800 mq., il tribunale di
Pistoia, accogliendo un'istanza della difesa, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale degli artt. 423- 449 cod. pen., in
relazione agli artt.3 e 24 Cost., ritenendo "generica e non
convincente" la sentenza 27 dicembre 1974, n. 286, con la quale la
Corte costituzionale ha già respinto la medesima questione. Considerato in diritto :
1. - Il tribunale di Pistoia dubita della legittimità
costituzionale degli artt. 423-449 cod. pen., in relazione agli artt.
3 e 24 Cost., "sotto il profilo della ingiustificata disparità di
trattamento che tale normativa pone fra colui che incendia la cosa
propria e colui che, invece, incendia l'altrui, nel prevedere che
nella prima ipotesi il reato sia punibile solo se dal fatto derivi
pericolo per l'incolumità pubblica, pericolo sempre presunto nella
seconda ipotesi".
Il giudice a quo ritiene irrazionale la differente disciplina delle
due fattispecie, nelle quali identico è il bene tutelato - la
pubblica incolumità - mentre è diversa, ma a suo avviso irrilevante,
la relazione dell'agente con la cosa incendiata, propria ovvero altrui.
Quanto alla rilevanza, il tribunale di Pistoia la deduce dalla
considerazione che nella fattispecie in esame sarebbero pacifiche "e
la tipicità del fatto e la carenza del periodo per la incolumità
pubblica" parendogli, infine, la questione non manifestamente infondata
nonostante la decisione in termini, di cui alla sentenza n. 286 del
1974, di questa Corte.
2. - La questione non è fondata.
L'art. 423, primo comma, del codice penale punisce con la
reclusione da tre a sette anni "chiunque cagiona un incendio".
Per effetto del capoverso del medesimo art. 423 cod. pen., tale
disposizione, di carattere generale, "si applica anche nel caso di
incendio di cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la
incolumità pubblica".
L'art. 449, primo comma, cod. pen., a sua volta, punisce con la
reclusione da uno a cinque anni, per quanto interessa nei limiti del
presente giudizio, "chiunque cagiona per colpa un incendio".
L'art. 423 del codice penale prevede, dunque, a tutela della
incolumità pubblica, due distinte fattispecie criminose, alle quali
è comune l'elemento materiale - incendio - che richiede il medesimo
dolo generico.
Mentre però l'incendio di cosa altrui è configurato come un reato
di pericolo presunto, per la punibilità dell'incendio di cosa propria
tale pericolo deve essere concretamente accertato.
Per rimanere all'ipotesi di incendio di cosa altrui (art. 423,
primo comma, cod. pen.), in relazione alla quale (ex art. 449, primo
comma, cod. pen.) è stata sollevata la questione di legittimità
costituzionale, la presunzione del conseguente pericolo per la
incolumità pubblica, in tanto si giustifica, sul piano
logico-giuridico, in quanto l'elemento materiale del delitto
considerato - identico anche per l'ipotesi colposa - e cioè, il
fuoco-incendio, abbia caratteristiche tali da renderne deducibile in
via normale il pericolo per la incolumità pubblica.
Perciò dottrina e giurisprudenza pressoché univoche ritengono che
non basti un qualunque fuoco volontariamente appiccato su cosa altrui
perché si verifichi l'elemento materiale del delitto di incendio, ma
che occorrano, invece, una entità dell'incendio ed una collocazione
della cosa incendiata idonee, nelle circostanze date, a provocare
pericolo per la incolumità pubblica. Se queste condizioni non si
verificano - se cioè l'entità dell'incendio o la collocazione della
cosa incendiata sono tali da escludere la possibilità dell'evento
pericoloso - l'agente non è punibile, per il titolo di cui all'art.
423, primo comma, cod. pen., (né, a titolo di colpa, ai sensi
dell'art. 449, primo comma, cod. pen.).
3. - Tenendo presenti orientamenti, giustamente questa Corte, con
la sentenza n. 286 del 1974, ha rilevato che "il diritto vivente
finisce, se non con l'identificare, certo col ravvicinare assai le
fattispecie dell'incendio di cosa propria e dell'incendio di cosa
altrui".
La diversa disciplina adottata dal legislatore per l'incendio di
cosa propria, secondo la relazione al C. P. del 1930, è ispirata
"alla conciliazione del diritto di proprietà con la necessità di
difendere la pubblica incolumità" essendo "sembrato giusto che il
diritto del proprietario a disporre della cosa propria come meglio gli
piace debba essere disconosciuto solo di fronte alla reale esistenza
del pericolo per la pubblica incolumità e non solamente per effetto
di quella presunzione di pericolo che inerisce ad alcuni fatti per
disposizione di legge fondata sull'id quod plerumque accidit".
La scelta legislativa così operata per l'incendio di cosa propria,
già criticata nel corso dei lavori preparatori del codice penale,
potrebbe apparire ispirata a criteri superati e non più rispondente
ad una corretta valutazione del diritto di proprietà e dei modi del
suo godimento, correlati al fine di assicurarne la funzione sociale,
nonché incongrua rispetto alla oggettività giuridica del reato
d'incendio. Per questo, nel progetto preliminare al codice penale,
elaborato nell'ormai remoto 1930, mentre si è ritenuta "tecnicamente
poco apprezzabile" la distinzione tra "pericolo in astratto", e
"pericolo in concreto" per la difficoltà di determinare ed accertare
il quid pluris che al secondo dovrebbe inerire rispetto al primo, si è
riconosciuta "non giustificata dai moderni orientamenti in tema di
proprietà" la "speciale disciplina dell'incendio, nel caso in cui
questo sia effettuato su cosa propria". La conseguente proposta di
legge era di eliminare questa speciale disciplina mantenendo il solo
primo comma dell'art. 423 cod. pen.
4. - Vero è che il giudice a quo, per quanto è dato desumere
dalla assai scarna motivazione addotta, muove nella direzione opposta.
Denunziando gli artt. 423-449 cod. pen. in relazione all'art. 3 (e
24) Cost., nel corso di un procedimento penale per incendio colposo di
cosa altrui, il tribunale di Pistoia sembra infatti dedurre la
illegittimità della disciplina generale, dettata dall'art. 423, primo
comma, cod. pen., dal diverso trattamento riservato, in via
derogatoria, dal cpv. dell'articolo medesimo, a chi incendia la cosa
propria.
Si invoca, dunque, una applicazione del principio di uguaglianza in
senso inverso a quello naturale, presupponendo con ciò che, tra le
diverse scelte cui il legislatore avrebbe potuto accedere, solo quella
adottata per chi incendi la cosa propria (rapportata ad un pericolo
accertabile) abbia quella ragionevolezza intrinseca che invece non
sarebbe ravvisabile nella disciplina normativa dell'incendio di cosa
altrui (rapportata ad un pericolo presunto).
La stessa prospettazione della questione ne denunzia la
infondatezza, non sembrando ipotizzabile, nell'ambito di scelte di
politica criminale riservate alla discrezionalità del legislatore,
una censura ancorata al parametro dell'art. 3, primo comma, Cost., che
investa la disciplina generale di una determinata fattispecie.
Si deve, comunque, concludere che le scelte del legislatore, erano
e rimangono espressione di una discrezionalità che, in quanto
riferita a due fattispecie tipiche a costituire le quali è stato
preso in considerazione anche il rapporto - di proprietà oppure no -
tra l'agente e la cosa incendiata, rendono costituzionalmente non
censurabile la differenza di trattamento dell'una rispetto all'altra.
Soltanto il legislatore potrà, infatti, ritenere l'opportunità o
meno di modificare la disciplina normativa in esame, unificando il
trattamento penale delle due fattispecie e scegliendo la soglia di
pericolosità, presunta o concretamente accertata, alla quale
rapportare per entrambe l'evento, appunto, di pericolo.
5. - Quanto alla pretesa violazione dell'art. 24 Cost., in mancanza
della benché minima motivazione sul punto da parte del giudice a quo,
basterà ribadire che "la garanzia giurisdizionale della difesa è
riconosciuta entro i confini della configurazione giuridica di diritto
sostanziale" (sent. 286/74).
Non è perciò ravvisabile violazione del diritto alla difesa nel
divieto di provare un elemento estraneo alla fattispecie giudicanda.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità degli articoli
423 e 449 cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata
dal tribunale di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte