Sentenza n. 71/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1982 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
il 23 aprile 1980 e riapprovata il 30 dicembre 1980 dal Consiglio
regionale della Campania, recante "Nuova normativa per la
classificazione delle aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta",
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri
notificato il 16 gennaio 1981, depositato in cancelleria il 26
successivo ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 1981.
Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;
udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1982 il Giudice
relatore Livio Paladin;
uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente, e
l'avv. Francesco D'Onofrio per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 16 e depositato il 26 gennaio 1981,
il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di
legittimità costituzionale della legge approvata dal Consiglio
regionale della Campania il 23 aprile e riapprovata il 30 dicembre
1980, recante "Nuova normativa per la classificazione delle aziende
ricettive alberghiere e all'aria aperta": con cui tali aziende sono
classificate in categorie contraddistinte dal numero di stelle - da uno
a cinque - sulla base di determinati requisiti, indicati in apposite
tabelle allegate alla legge medesima.
Detta disciplina contrasterebbe con l'art. 117, primo comma, della
Costituzione, ledendo l'esigenza di omogeneità su tutto il territorio
nazionale - dei criteri di classificazione delle aziende alberghiere,
già posti dalle leggi dello Stato (r.d.l. 18 gennaio 1937, n. 975, e 5
settembre 1938, n. 1729), e violando pertanto il limite dei principi
fondamentali stabiliti in materia di turismo ed industria alberghiera.
2. - La Regione Campania, costituitasi il 20 febbraio 1981, al di
là del termine fissato dall'art. 23, ultimo comma, delle "Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte" (ma invocando la
sospensione disposta dall'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n.
776, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874), contesta in toto
il fondamento del ricorso.
In particolare, "l'assoluta indeterminatezza" dei rilievi mossi
dallo Stato non consentirebbe di procedere a puntuali confutazioni
dell'asserita violazione dei principi della legislazione statale; e
dimostrerebbe invece - al di là della forma "la volontà dello Stato
di impedire l'esercizio delle potestà legislative regionali in attesa
di una propria disciplina in materia di classificazione alberghiera". Considerato in diritto :
1. - Va anzitutto precisato che la Regione Campania si è
costituita fuori termine, anche a voler tenere conto della sospensione
disposta dall'art. 4 del d.l. n. 776 del 1980, convertito nella legge
n. 874 del medesimo anno.
Vero è che l'art. 4, primo e secondo comma, del predetto decreto
come modificato dalla legge di conversione, ha previsto la sospensione
- fino al 31 gennaio 1981 - di tutti i termini processuali, "a favore
delle persone fisiche o giuridiche residenti, domiciliate o aventi sede
nelle regioni Basilicata e Campania. Ma il quarto comma dell'articolo
stesso aggiunge che "la sospensione opera per i soli termini che
scadono nel periodo compreso fra il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio
1981"; mentre i venti giorni dal deposito del ricorso, fissati
nell'art. 23, ultimo comma, delle "Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte", venivano a scadere al di là di tale periodo, dal
momento che il deposito è stato effettuato come già si è chiarito in
narrativa - il 26 gennaio 1981.
2. - Nel merito, la questione può dirsi in sostanza già risolta
dalla Corte - secondo l'avviso concordemente espresso dalle parti nella
pubblica udienza - mediante la sentenza n. 70 del 1981.
Quella decisione ha infatti dichiarato non fondate le impugnative
della legge della Regione Puglia riapprovata il 26 aprile 1979, in tema
di "disciplina della classificazione alberghiera", della legge della
Regione Piemonte riapprovata il 10 ottobre 1979, in tema di
"classificazione delle aziende alberghiere", e della legge della
Regione Umbria riapprovata il 4 febbraio 1980, in tema di "disciplina
della classificazione delle aziende ricettive, alberghiere e all'aria
aperta", promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in
riferimento al primo comma dell'art. 117 Cost.. Rispetto al caso in
esame, identiche erano le censure allora formulate dal Governo ed
analoghi i contenuti normativi degli atti impugnati (con particolare
riguardo alla predetta legge umbra): sicché, per le stesse ragioni
allora addotte, anche il presente ricorso dev'essere respinto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge regionale riapprovata dal Consiglio della Regione Campania
il 30 dicembre 1980, recante "Nuova normativa per la classificazione
delle aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta", promossa dal
Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117,
primo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
- LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA
- VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte