Sentenza n. 71/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/03/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 706/1975
- art. 14legge 706/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e
14 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (Sistema sanzionatorio delle
norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda) promossi
con ordinanze emesse dal Pretore di Sampierdarena in data 7 marzo e 9
giugno 1978, rispettivamente iscritte ai nn. 402 e 532 del registro
ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 313 del 1978 e n. 24 del 1979.
Visti l'atto di costituzione di Di Bella Franco e l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 1983 il Giudice relatore
Livio Paladin;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In un procedimento penale a carico di Franco Di Bella, quale
direttore responsabile de "Il corriere della sera illustrato", il
Pretore di Sampierdarena - con ordinanza emessa il 7 marzo 1978 - ha
impugnato, in riferimento all'art. 32 Cost., gli artt. 1 e 14 della
legge 24 dicembre 1975, n. 706, "nella parte in cui non escludono dalla
depenalizzazione la contravvenzione di cui all'articolo unico della
legge 10/4/1962, n. 165" (sul "divieto della propaganda pubblicitaria
di prodotti da fumo").
Oltre a lamentare la diminuzione delle "possibilità di difesa" che
la depenalizzazione comporterebbe per l'autore del fatto, il giudice a
quo rileva, con specifico riguardo alla fattispecie in esame, che
l'art. 14 della legge n. 706 del '75 prevede una serie di esenzioni
dalla depenalizzazione, dettate a tutela della salute;
sicché sarebbe ingiustificato - specialmente in vista dei
particolari divieti introdotti in materia dalla legge n. 584 del
1975-che il legislatore non abbia incluso fra tali esenzioni anche il
caso di chi propaganda i prodotti da fumo.
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il Di Bella,
eccependo l'inammissibilità dell'impugnativa, in quanto mirante a "dar
reviviscenza ad una norma penale abrogata", "in assoluto contrasto" con
l'art. 25 cpv. Cost., come interpretato dalla Corte stessa (fin dalla
sentenza n. 42 del 1977).
È intervenuto altresì il Presidente del Consiglio dei ministri,
concludendo invece nel sensi dell'infondatezza, dal momento che la
difesa della salute verrebbe assicurata, nei casi in questione, "dalle
iniziative che, a sua tutela, ogni cittadino ben informato può
assumere"; e ciò, diversamente dalle altre violazioni escluse dalla
depenalizzazione. Quanto poi alla pretesa lesione del diritto di
difesa, se pure la questione potesse essere presa in considerazione
dalla Corte, essa sarebbe del pari infondata, data la natura "del tutto
apodittica" dell'affermazione del giudice a quo.
3. - Lo stesso Pretore di Sampierdarena, con ordinanza emessa il 9
giugno 1978, recante motivazioni analoghe a quelle testé ricordate, ha
risollevato identiche questioni di legittimità costituzionale, a
seguito di una denuncia concernente la stazione televisiva di Radio
Montecarlo.
Ma nel giudizio nessuno si è costituito, né ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
4. - Nella pubblica udienza, l'Avvocatura dello Stato ha aderito
all'eccezione d'inammissibilitq' proposta dalla difesa del Di Bella.
Ma, prima ancora, ha eccepito a sua volta che il Pretore di
Sampierdarena non sarebbe legittimato a sollevare questioni di
legittimità costituzionale dinanzi a questa Corte, non operando ancora
nella veste di un giudice, dal momento che l'ordinanza risulterebbe
emessa "nella procedura per atti relativi alla pubblicità delle
sigarette sul giornale 'Il corriere della Sera'", senza che sia stato
neppure iniziato un procedimento penale nei confronti del direttore di
quel quotidiano. Considerato in diritto :
Data l'identità delle questioni rispettivamente proposte a questa
Corte, i due giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
Dev'essere anzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità
sollevata nella pubblica udienza, relativamente al primo dei due
giudizi in esame, da parte dell'Avvocatura dello Stato: secondo la
quale il Pretore di Sampierdarena avrebbe agito - in sostanza -
nell'esercizio di funzioni peculiari d'un pubblico ministero piuttosto
che di un giudice. La giurisprudenza della Corte è infatti costante
(si veda specialmente, la sentenza n. 104 del 1974) nel senso che il
Pretore, esercitando funzioni giurisdizionali già nel corso della
cosiddetta fase preistruttoria, sia legittimato a sollevare questioni
di legittimità costituzionale.
Entrambe le impugnative risultano invece inammissibili, in vista
del tipo di pronuncia che il Pretore di Sampierdarena richiede alla
Corte. Lo stesso giudice a quo considera infatti indubitabile "che la
scelta tra le norme da depenalizzare e quelle a cui mantenere il
carattere di reato spetti al legislatore ordinario"; e nondimeno
ipotizza-per ristabilire l'interna coerenza della disciplina dettata
dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1975, n. 706-che questa Corte si
sostituisca al legislatore nel dichiarare esclusa "dalla
depenalizzazione la contravvenzione di cui all'articolo unico della
legge 10/4/1962, n. 165", sul divieto della propaganda pubblicitaria di
prodotti da fumo.
Ma decisioni del genere eccedono i poteri spettanti al giudice
della legittimità costituzionale delle leggi, cui non è dato
sottrarre determinate fattispecie alla regolamentazione comune,
aggiungendo nuovi casi di esclusione ad una serie tassativamente
fissata dalla legge: tanto più quando si tratti - come nell'ipotesi in
esame-di creare una nuova figura criminosa, incidendo sul fondamentale
principio di legalità dei reati e delle pene. Ed in tal senso la Corte
si è già pronunciata più volte, specialmente nelle sentenze n. 42
del 1977, n. 73 e n. 108 del 1981.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. l e 14 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, in
riferimento all'art. 32 Cost. sollevata dal Pretore di Sampierdarena
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte