Sentenza n. 71/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/03/1985 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 336/1970
- art. 3legge 824/1971
usata come parametro
citata
- art. 3legge 336/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo
comma, legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme in favore dei dipendenti
civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati), art.
3, ultimo comma, legge 9 ottobre 1971, n. 824, promosso con ordinanza
emessa il 30 maggio 1978 dal Pretore di Napoli nella causa di lavoro
vertente tra Renzulli Francesco e A.M.A.N., iscritta al n. 577 del
registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 38 del 1979.
Visto l'atto di costituzione di Renzulli Francesco, nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
uditi l'avv. Claudio Rossano per Renzulli e l'Avvocato dello Stato
Paolo Cosentino per il Presidente dei Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso della causa del lavoro vertente fra Renzulli Francesco,
dirigente, e l'Azienda municipalizzata dell'Acquedotto di Napoli
(AMAN), il pretore di Napoli, con ordinanza 30 maggio 1978, sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo, l.
24 maggio 1970, n. 336 e dell'art. 3, ultimo comma, l. 9 ottobre 1971,
n. 824 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.: e ciò nella parte in
cui le dette disposizioni prevedono che gli aumenti periodici di
stipendio, attribuiti in aggiunta a quelli consentiti come limite
massimo dai rispettivi ordinamenti o contratti collettivi di lavoro,
siano concessi nella misura prevista per i dipendenti civili dello
Stato.
Secondo l'ordinanza, ciò costituirebbe un'ingiustificata
disparità di trattamento all'interno della generale categoria dei
dipendenti pubblici, in quanto i dipendenti dello Stato percepiscono
tutti gli aumenti periodici (e non soltanto quelli eccedenti il limite
massimo previsto) in misura inferiore a quella prevista per talune
categorie di dipendenti da Enti pubblici diversi dallo Stato.
Nella specie i dipendenti dell'AMAN, percependo scatti quinquennali
pari al decimo dello stipendio o salario ultimo goduto, vengono a
ricevere, per i tre aumenti straordinari previsti dalle leggi
impugnate, un aumento del 30% complessivo rapportato all'ultimo
stipendio: mentre per gli statali, essendo gli scatti biennali del
2,50%, l'aumento complessivo per i tre scatti straordinari concessi è
del 7,50%.
La violazione, poi, dell'art. 97 Cost. sarebbe una conseguenza
ulteriore della denunciata sperequazione, in quanto pregiudizievole
anche al buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Si è costituito nel giudizio Francesco Renzolli, in allora
rappresentato e difeso dal compianto prof. avv. Aldo Sandulli,
chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.
Con successiva memoria 30 aprile 1984, presentata dai nuovi
difensori prof. avv. Claudio Rossano e avv. Guido Parlato, veniva anche
dedotta l'inammissibilità per difetto di rilevanza, osservandosi che
all'udienza davanti al pretore le parti erano virtualmente addivenute
ad un accordo negoziale in ordine al saldo netto dovuto, di cui il
Giudice avrebbe già in allora dovuto prendere atto pronunziando
sentenza di condanna. Irrilevante, perciò, sarebbe un'eventuale
declaratoria di illegittimità costituzionale, che il giudice comunque
non potrebbe utilizzare dovendo soltanto sanzionare con sentenza
quell'accordo.
D'altra parte, poi, il Renzulli in tanto aveva presentato domanda
di quiescenza in quanto l'AMAN si era impegnata a corrispondere quel
trattamento, ai dipendenti interessati alle leggi di esodo, mediante
Delibera n. 18/1973, mai revocata. Il che avrebbe posto in essere un
atto rilevante sul piano sostanziale che - secondo il diritto vivente -
conserverebbe validità quand'anche la norma su cui si fonda avesse
perduto efficacia.
È intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale
ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata, in quando la
diversificazione del trattamento economico non deriva dalla normativa
denunziata, ma bensì dai trattamenti differenziati in atto nei settori
pubblici sulla base delle vigenti relative disposizioni, riconosciute
legittime dallo stesso remittente. Considerato in diritto :
1. - L'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza,
dedotta dalla difesa, dev'essere respinta.
La delibera n. 18/1973 dell'AMAN si limita, infatti, a stabilire i
criteri da seguire per la concreta applicazione delle leggi in esame ai
dipendenti interessati all'esodo. Essa, pertanto, pur implicando una
generale disponibilità, non significa tuttavia l'assunzione di un
impegno irreversibile, tale da costringere l'Amministrazione a
continuare l'applicazione di quelle norme anche dopo l'eventuale
declaratoria della loro illegittimità costituzionale.
Più consistente, invece, anche perché sorretto dal diritto
vivente, è l'altro profilo dedotto. In effetti, se fosse vero che
nella prima udienza davanti al Pretore l'AMAN, senza contestare il
fondamento della pretesa attorea, si fosse limitata a contestare
l'ammontare richiesto, presentando un suo diverso conteggio cui
l'attore si sarebbe prontamente adeguato, si dovrebbe riconoscere la
formazione di un accordo negoziale in corso di causa a fronte del quale
la decisione sulla legittimità delle leggi impugnate non svolgerebbe
effettivamente veruna influenza. Ma la vicenda processuale ha avuto,
invece, uno svolgimento diverso. Nella comparsa di costituzione l'AMAN
affermava testualmente di "impugnare parola per parola il contenuto del
ricorso", e concludeva, in via principale, per l'infondatezza della
domanda di cui chiedeva, perciò la rejezione.
Soltanto al punto 2) delle conclusioni osservava che i conteggi
erano comunque inesatti, proponendo i propri. In tali condizioni è da
escludere che possa essersi verificato il preteso accordo negoziale.
2. - Tuttavia, anche la questione di merito sollevata d'ufficio dal
Giudice remittente non è fondata.
Il Pretore lamenta, infatti, che il principio di uguaglianza, e
quello concernente il buon andamento della Pubblica Amministrazione,
sarebbero violati dal combinato disposto delle norme impugnate: e ciò
nella parte in cui il legislatore, consentendo che i tre aumenti
periodici straordinari attribuiti agli ex combattenti ed assimilati,
siano calcolati eventualmente anche in aggiunta a quelli massimi già
conseguiti dall'impiegato, dispone tuttavia che, in tal caso, i detti
aumenti straordinari siano calcolati, non più secondo le percentuali
previste dai singoli ordinamenti delle varie Amministrazioni, bensì
secondo quelle statuite per gli impiegati civili dello Stato.
Nella specie, il Renzulli, anziché l'aumento complessivo del 30%
(e cioè il 10% 3), avrebbe percepito soltanto il 7,50%, pari a tre
scatti periodici del 2,50% previsti per i dipendenti civili dello
Stato.
Orbene, se davvero - come sostiene il Pretore - un'ingiustificata
disparità di trattamento si verificasse all'interno della generale
categoria dei dipendenti pubblici a causa della sensibile diversità
delle percentuali di aumento previste per le varie amministrazioni
(nessuna delle quali inferiore a quella del 2,50% stabilita per gli
statali civili), dovrebbe riconoscersi allora proprio alle norme
impugnate una funzione perequatrice della lamentata disuguaglianza.
Ed invero - come esattamente ha rilevato l'Avvocatura - non dalle
norme impugnate deriva la disparità denunciata dal Pretore, ma semmai
dalle singole disposizioni che determinano trattamenti differenziati
nei vari settori impiegatizi pubblici. Senonché è lo stesso Pretore
a riconoscere la legittimità di queste ultime disposizioni che,
concernendo situazioni ed ordinamento obbiettivamente differenziati,
sono ispirate ad una logica coerente e razionale. Ma, se così è, e se
- come pure il Giudice remittente riconosce - parimenti giustificata e
razionale è la logica che presiede ai provvedimenti di favore per gli
ex combattenti (cfr. sent. 28 luglio 1976, n. 194 di questa Corte), non
si vede perché mai il necessario riferimento dei provvedimenti
combattentistici a quelle disposizioni determinerebbe situazione di
disuguaglianza.
È contraddittorio, infatti, riconoscere legittimo per i dipendenti
dell'AMAN l'aumento periodico ordinario del 10%, e pretendere ch'esso
diventi illegittimo quando la legge ad esso si richiami per gli aumenti
periodici straordinari concessi agli ex combattenti. Il provvedimento
di favore, infatti, che s'inserisce in una differenziata situazione
retributiva, non può che rispecchiarla così com'è: e il criterio di
eguaglianza è rispettato nell'attribuzione a tutti dello stesso numero
di aumenti straordinari.
Solo per quelli che superino il tetto massimo degli aumenti
consentiti da ciascun ordinamento, il legislatore ha fatto uso del suo
potere discrezionale, perequandoli tutti al livello minimo previsto
dalla disciplina concernente gl'impiegati civili dello Stato. Ma
nemmeno in questa disposizione vi è alcun contrasto con gl'invocati
parametri costituzionali, dato che si tratta di ulteriori aumenti che,
superando il tetto massimo, eccedono qualunque aspettativa degli
interessati in relazione alla logica dei singoli ordinamenti.
Peraltro, proprio questa è la parte della disposizione non
impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal Pretore del lavoro di Napoli
nei confronti dell'art. 2, comma primo, l. 24 maggio 1970, n. 336 e
dell'art. 3, ultimo comma, l. 9 ottobre 1971, n. 824, per contrasto con
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO
GIOVANNI VITALE. - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte