Corte costituzionale

Ordinanza n. 71/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/02/1992 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 431, 160,

primo comma, e 28, secondo comma, del codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1991 dal giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento

penale a carico di Di Pasquale Mario Giorgio ed altri iscritta al n.

623 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Di

Pasquale Mario Giorgio, De Angelis Giuliana e Bergamasco Franco,

imputati dei reati di cui agli artt. 110, 628, 582 e 585 del codice

penale, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Ancona, con ordinanza del 18 gennaio 1991 (R.O. n. 623 del 1991), ha

sollevato questione di costituzionalità:

a) dell'art. 160 del codice di procedura penale che, non

individuando nel giudice del dibattimento l'organo giudiziario che

deve procedere alla rinnovazione del decreto di irreperibilità

emesso originariamente dal giudice per le indagini preliminari e

prevedendo, con formula ritenuta equivoca, che "il decreto di

irreperibilità emesso dal giudice cessa di avere efficacia con il

provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o con quello che

dispone il rinvio a giudizio", contrasterebbe con gli artt. 2, 3, 97

e 101, secondo comma, della Costituzione;

b) dell'art. 431 del codice di procedura penale, perché in

contrasto con gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, in quanto la

sua formulazione, non prevedendo che nel fascicolo del dibattimento

sia compreso anche il decreto di irreperibilità dell'imputato emesso

dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 159 del

codice di procedura penale, sarebbe causa di nullità del decreto che

dispone il giudizio, stante "l'equivocità" della disposizione

dell'art. 160 sul termine di efficacia del decreto di

irreperibilità;

c) dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale,

dove risulta stabilito che, nei casi di conflitto, "qualora il

contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del

dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo", per violazione

degli artt. 101, secondo comma, 2, 3 e 97 della Costituzione, dal

momento che la sua applicazione escluderebbe la possibilità di

proporre ricorso per conflitto di competenza dinanzi alla Corte di

cassazione e costringerebbe il giudice per le indagini preliminari a

porre in essere un'attività processuale non prevista da alcuna

disposizione di legge in virtù di un provvedimento, ritenuto

erroneo, di altra autorità giudiziaria;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, per

chiedere che le questioni siano dichiarate infondate.

Considerato che l'art. 4 del decreto legislativo 14 gennaio 1991,

n. 12, entrato in vigore successivamente all'ordinanza di rimessione

del presente giudizio, ha modificato l'art. 160 del codice di

procedura penale, prevedendo che il decreto di irreperibilità emesso

dal giudice ai fini della notificazione degli atti introduttivi

dell'udienza preliminare conservi efficacia fino alla pronuncia della

sentenza di primo grado;

che tale modifica del testo dell'art. 160 coinvolge anche la

questione sollevata relativa all'art. 431 del codice di procedura

penale, dal momento che l'interpretazione di questa norma da parte

del giudice remittente si fonda sul presupposto della "equivocità"

dell'art. 160 in ordine al termine di efficacia del decreto di

irreperibilità emesso dal giudice per le indagini preliminari e che

tale presupposto interpretativo è venuto meno, in quanto il nuovo

testo dell'art. 160 attribuisce efficacia al decreto suddetto fino

alla emanazione della sentenza di primo grado;

che, pertanto, gli atti relativi alle questioni concernenti gli

artt. 160, primo comma, e 431 del codice di procedura penale devono

essere restituiti al giudice remittente perché valuti il permanere

della rilevanza delle questioni medesime alla stregua della legge

sopravvenuta;

che questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma,

del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che in

caso di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del

dibattimento prevalga la decisione di quest'ultimo, sollevata, in

riferimento sia all'art. 101, secondo comma, della Costituzione

(ordd. nn. 241 e 254 del 1991; 13 e 15 del 1992), sia agli artt. 2, 3

e 97 della Costituzione (ord. n. 13 del 1992);

che nell'ordinanza di rimessione non si adducono elementi nuovi

o diversi da quelli già esaminati e che, pertanto, la questione

relativa all'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale

deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice

di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e

101, secondo comma, della Costituzione dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in

epigrafe;

2) Dispone la restituzione al giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Ancona degli atti relativi alle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 160, primo comma, e 431 del

codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3,

97 e 101, secondo comma, della Costituzione con la medesima

ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992.

Il presidente: BORZELLINO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte