Sentenza n. 71/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1994 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 84 r.d. 16
marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 7 aprile
1993 dal giudice delegato del Tribunale di Alessandria nella
procedura fallimentare nei confronti di Borelli Roberto, iscritta al
n. 245 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno
1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il giudice delegato al fallimento in estensione di Borrelli
Roberto, dichiarato dal Tribunale di Alessandria con sentenza del 6
aprile 1993 ha sollevato, con ordinanza del 7 aprile 1993, questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 84 r.d. 16 marzo
1942 n. 267 (legge fallimentare) nella parte in cui non prevede che
il giudice delegato possa autorizzare il curatore a redigere
immediatamente l'inventario senza la preventiva apposizione dei
sigilli, allorché quest'ultima risulti impossibile o superflua, per
sospetta violazione del principio del buon andamento
dell'amministrazione della giustizia (art. 97 Cost.) oltre che di
quello di razionalità dell'ordinamento giuridico (art. 3, comma 1,
Cost.).
Rileva in particolare il giudice rimettente che il fallimento è
stato dichiarato non solo su istanza del curatore, ma anche dopo la
presentazione di richiesta dello stesso soggetto fallito, per cui
può fondatamente presumersi l'inesistenza di un attuale pericolo di
distrazione dei beni in possesso del fallito medesimo; il quale
infatti, se avesse voluto occultare o distrarre tali beni, l'avrebbe
fatto ancor prima della presentazione della richiesta del suo stesso
fallimento sicché l'attività di apposizione dei sigilli si appalesa
inutile e priva di ogni rilevanza sostanziale nella procedura
fallimentare. In particolare - prosegue il giudice rimettente - i due
parametri costituzionali evocati sono violati perché la prevista
obbligatorietà dell'apposizione dei sigilli opera oggi in un mutato
contesto normativo in ragione dell'obbligo della preventiva
convocazione dell'impreditore prima della dichiarazione di fallimento
(obbligo introdotto dall'intervento di questa Corte: v. sent. nn.
141/70, 142/70 e 110/72) sicché le originarie finalità cautelari e
conservative, perseguite dal legislatore del 1942, sono venute meno o
comunque risultano attenuate.
La questione è rilevante - conclude il giudice rimettente -
perché un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma
censurata consentirebbe al giudice delegato di omettere le inutili
attività di sigillazione e di autorizzare il curatore a procedere
direttamente all'inventario.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo pregiudizialmente che la questione sia dichiarata
inammissibile sia per il difetto di legittimazione del giudice
delegato a sollevare la questione di costituzionalità, sia comunque
perché la pronuncia additiva richiesta non si presenta a rime
obbligate.
Nel merito ritiene la questione non fondata perché
l'inconveniente lamentato dal giudice rimettente non è tale da
determinare una situazione di incompatibilità con il buon andamento
dell'amministrazione della giustizia, né contrasta con la generale
esigenza di razionalità dell'ordinamento giuridico. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art.
84 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) nella parte in cui
non prevede che il giudice delegato possa autorizzare il curatore a
redigere immediatamente l'inventario senza la preventiva apposizione
dei sigilli, allorché quest'ultima risulti impossibile o superflua
per sospetta violazione del principio di ragionevolezza e del buon
andamento dell'amministrazione della giustizia.
2. - La questione è inammissibile, anche se per ragioni non del
tutto coincidenti con quelle addotte dalla Avvocatura dello Stato.
Al riguardo va invero ricordato che questa Corte ha già
riconosciuto la legittimazione del giudice delegato a sollevare
questioni incidentali di costituzionalità (sent. n. 204/89, n.
195/75) salvo che la sua attività non si collochi nell'ambito
dell'esercizio di funzioni istruttorie (sent. n. 141/71) ovvero di
mere potestà direttive ( ex art. 25 l. fall.) prive delle
connotazioni proprie della funzione giurisdizionale (sent. n.
115/86). Come pure va rilevato che non occorre prender partito in
ordine alla natura giurisdizionale in senso stretto ovvero di
volontaria giurisdizione del provvedimento di apposizione dei sigilli
perché anche in questa seconda ipotesi ricostruttiva sussisterebbe
la legittimazione a sollevare questione incidentale di
costituzionalità (sent. n. 142/71 e, implicitamente, ord. n. 95/87).
Tanto premesso, è sufficiente osservare che il giudice rimettente
chiede alla Corte di rendere una pronuncia che innovi - radicalmente
modificandola - l'attività demandata dall'art. 84 l. fall. al
giudice delegato. In essa, infatti, dovrebbe essere innestato un
apprezzamento di merito delle esigenze cautelari e conservative dei
beni del fallito secondo un canone valutativo che richiederebbe di
essere precisato in base ad una opzione variamente risolvibile tra i
due estremi di un'attività del tutto vincolata (qual è attualmente)
e viceversa di un'attività ampiamente discrezionale, e ciò
nell'esercizio di un potere di normazione positiva che esula
dall'ambito delle attribuzioni della Corte. Si aggiunga che anche
sotto altro aspetto plurime sarebbero le soluzioni adottabili,
perché la valutazione singulatim delle esigenze cautelari e
conservative potrebbe essere affidata al tribunale in sede di
dichiarazione di fallimento, invece che successivamente (e talora non
più tempestivamente) al giudice delegato. La censura dell'ordinanza
di rimessione esprime quindi una esigenza di riforma di uno specifico
momento della procedura fallimentare, "sicché il solo possibile
destinatario di richieste siffatte è rappresentato - se mai - dal
Parlamento e non da questa Corte" (ord. n. 95/87 cit.).
La questione di costituzionalità va quindi dichiarata
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 84 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 97 della Costituzione, dal tribunale di Alessandria con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1994:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte