Corte costituzionale

Ordinanza n. 71/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/03/2002 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 727, secondo

comma, del codice penale (Maltrattamento di animali), promosso con

ordinanza emessa il 1 marzo 2001 dal giudice dell'udienza preliminare

del Tribunale per i minorenni de L'Aquila, iscritta al n. 508 del

registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale

per i minorenni de L'Aquila, nel corso di un procedimento penale a

carico di un minorenne imputato di concorso nel reato di

maltrattamento di animali aggravato, con ordinanza emessa il 1 marzo

2001, pervenuta nella cancelleria di questa Corte il 22 maggio 2001,

ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, secondo comma, e 31,

secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 727, secondo comma, del codice penale

(Maltrattamento di animali), nella parte in cui prevede

l'applicazione automatica, anche al minorenne, della pena accessoria

della pubblicazione a seguito di sentenza di condanna;

che, affermata la rilevanza della questione - in quanto nel

caso all'esame del remittente ricorrerebbero i presupposti per

pronunciare una condanna alla pena di cinque milioni di lire di

ammenda, cui conseguirebbe, stante l'ipotesi aggravata del secondo

comma dell'art. 727 cod. pen., l'applicazione, automatica, della pena

accessoria della pubblicazione della sentenza - il giudice a quo ne

motiva la non manifesta infondatezza osservando che la disposizione

denunciata, talmente "chiara" ed "inequivocabile" da non essere

suscettibile di alcuna interpretazione correttiva, parifica, negli

effetti penali, la posizione del condannato minorenne a quella del

condannato maggiorenne, mentre la giurisprudenza costituzionale e le

norme internazionali sulla tutela dei minori richiedono che il

trattamento penale di costoro debba essere sempre improntato alle

specifiche esigenze dell'età;

che, pertanto, ad avviso del remittente, la norma denunciata

violerebbe l'art. 31, secondo comma, della Costituzione, perché con

la pubblicazione sulla stampa della sentenza di condanna si

colpirebbe, e al massimo livello, il minore "nel suo onore giuridico,

ossia nella vita sociale, presente e futura, con ovvie ricadute sul

suo reinserimento";

che sarebbe violato anche l'art. 3, secondo comma, della

Costituzione, perché l'assoluta parificazione fra minorenni

e maggiorenni sarebbe fonte di disparità sostanziali;

che nel giudizio dinanzi alla Corte non vi è stato

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri né costituzione

di parti.

Considerato che l'art. 727, secondo comma, del codice penale si

limita a stabilire che la condanna per il reato contravvenzionale di

maltrattamento di animali comporta, ove ricorra l'ipotesi aggravata,

la pena accessoria della pubblicazione della sentenza;

che, nel sollevare la questione di legittimità

costituzionale, il remittente non considera le regole che, per i

minorenni, il codice penale, nella disposizione di parte generale

dell'art. 98 (Minore degli anni diciotto), detta, al secondo comma,

proprio con riferimento all'applicazione delle pene accessorie;

che, in base a tale disposizione, al minore possono essere

applicate soltanto le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici

uffici per una durata non superiore a cinque anni e la sospensione

dall'esercizio della potestà genitoriale (quindi: mai le altre pene

accessorie), ove ricorra il presupposto della condanna ad una pena

detentiva superiore a cinque anni;

che, pertanto, poiché la pena accessoria della pubblicazione

della sentenza penale di condanna non è destinata a trovare mai

applicazione, stante l'indicata preclusione di carattere generale,

nei confronti del condannato minorenne, la questione sollevata deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile, non esistendo

nell'ordinamento la norma della cui legittimità costituzionale il

remittente dubita.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 727, secondo comma, del codice

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 31,

secondo comma, della Costituzione, dal giudice dell'udienza

preliminare del Tribunale per i minorenni de L'Aquila con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte