Sentenza n. 72/1957
Altra decisione · depositata il 25/05/1957 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 2legge 230/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 16 settembre
1951, n. 1022, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77,
primo comma, della Costituzione e nell'art. 2 della legge 12 maggio
1950, n. 230, promosso con ordinanza 4 aprile 1956 del Tribunale di
Cosenza nella causa civile vertente tra Cosentino Giuseppe e l'Opera
valorizzazione Sila, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 155 del 23 giugno 1956 ed iscritta al n. 197 del
Registro ordinanze 1956.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
uditi l'avv. Rodolfo Grimaldi ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Francesco Agrò.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Tribunale di Cosenza ha ritenuto che la illegittimità del
D.P.R. 16 settembre 1951, n. 1022, dedotta da Giuseppe Cosentino sul
fondamento che l'espropriazione avrebbe colpito terreni in quantità
superiore a quella consentita dall'art. 2 della legge 12 maggio 1950,
n. 230, si risolvesse in una questione di legittimità costituzionale,
e pertanto con ordinanza 4-18 aprile 1956 ha sospeso il giudizio e
trasmesso gli atti a questa Corte.
L'ordinanza, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri,
all'Avvocatura dello Stato di Catanzaro, nonché ai Presidenti del
Senato e della Camera, è stata pubblicata, per disposizione del
Presidente della Corte costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale del 23
giugno 1956, ma, prima ancora di questa data, l'Opera per la
valorizzazione della Sila, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello
Stato, ha depositato l'11 maggio 1956 nella cancelleria della Corte le
sue deduzioni, chiedendo che la Corte dichiari:
a) l'improponibilità o quanto meno l'inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso del
giudizio;
b) subordinatamente la piena legittimità del decreto legislativo
delegato sopra ricordato.
2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura dello Stato, è intervenuto nel presente
giudizio, depositando le sue deduzioni l'11 maggio 1956.
In queste deduzioni l'Avvocatura dello Stato ha riproposto
l'eccezione preliminare d'improponibilità della questione di
legittimità costituzionale per la sua natura di questione principale e
non incidentale.
Più particolarmente e nel merito, l'Avvocatura dello Stato ha
sostenuto che il limite di rispetto dei 300 ettari, contenuto nell'art.
2 della c. d. legge Sila, non deve essere considerato come assoluto e
inderogabile, ma soltanto come un principio direttivo da attuare con
una certa discrezionalità, tanto più che il breve termine di sei mesi
dall'entrata in vigore della legge, assegnato per la compilazione dei
piani di esproprio, non consente troppo minuziosi accertamenti.
3. - Il Cosentino, rappresentato e difeso dall'avv. Grimaldi,
nelle deduzioni, depositate il 12 luglio 1956, sostiene che il limite
di rispetto dei 300 ettari costituisce per il Governo un canone
inderogabile nell'esercizio della delega e che, in conseguenza, il
D.P.R. 16 settembre 1951, n. 1022, sarebbe affetto da illegittimità
costituzionale per la parte riguardante la estensione di terreno
eccedente il limite di 300 ettari.
4. - L'Avvocatura dello Stato, in una memoria depositata il 14
marzo 1957, ha ribadito le proprie tesi, insistendo soprattutto
sull'improponibilità ed inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale. Per parte sua il Cosentino, con memoria
depositata il 14 marzo di quest'anno, illustra la propria tesi nel
merito della controversia e respinge l'eccezione di improponibilità
sollevata dall'Avvocatura dello Stato.
5. - Nella discussione orale del 28 marzo 1957, le parti hanno
illustrato le tesi e gli argomenti svolti negli scritti e nelle memorie
difensive. Considerato in diritto :
1. - La Corte con la sentenza n. 59 del 13 maggio 1957 ha già
respinto l'eccezione di improponibilità della questione di
legittimità costituzionale dei decreti delegati di esproprio,
sollevata dall'Avvocatura dello Stato, ritenendo infondata la tesi che
essa coincida con l'oggetto principale del giudizio nel quale è sorta.
I motivi largamente svolti nella ricordata sentenza valgono anche nei
confronti del D.P.R. 16 settembre 1951, n. 1022, e ad essi si intende
fare riferimento.
2. - La questione oggetto del presente giudizio si riduce tutta a
stabilire l'interpretazione di quella parte dell'art. 2 della legge 12
maggio 1950, n. 230 (la c. d. legge Sila), che stabilisce: "... sono
soggetti alla espropriazione i terreni di proprietà privata... i
quali... appartengono a qualsiasi titolo, in comunione o pro indiviso,
a singole persone o società che, al 15 novembre 1949, avevano più di
300 ettari". Ora alla Corte non pare dubbio che l'art. 2, nella parte
richiamata, non soltanto stabilisce che nessuno il quale possegga
terreni in misura inferiore ai 300 ettari, possa essere soggetto ad
esproprio, ma anche che l'espropriazione deve arrestarsi davanti al
limite dei 300 ettari. Tra le limitazioni quantitative, variamente
determinate, che sono poste, nelle leggi di riforma fondiaria,
all'attività espropriatrice dello Stato, v'è anche questa,
particolare al territorio dove trova applicazione la legge 12 maggio
1950, n. 230, del rispetto assoluto della proprietà privata che non
superi i 300 ettari. Ogni altra interpretazione dell'art. 2 urta contro
il chiarissimo disposto della norma e rivela la sua arbitrarietà anche
nelle conseguenze inique che comporterebbe, per la disparità di
trattamento che subirebbero proprietari di terreni di estensione appena
superiore ai 300 ettari e proprietari di terreni che si avvicinino da
presso a questo limite o lo tocchino, senza superarlo: colpiti i primi
dall'esproprio, al sicuro da questo i secondi.
Breve può essere la risposta agli argomenti che contro questa
interpretazione sono stati avanzati dall'Avvocatura dello Stato. Il
primo, secondo il quale quel limite dovrebbe essere inteso come un
criterio direttivo o orientativo per il legislatore delegato che
potrebbe, perciò, nella sua discrezionalità, non osservarlo, si fonda
su una singolare interpretazione delle norme che regolano la
delegazione legislativa, secondo la quale "tutte le condizioni poste
nella legge di delega" sarebbero da ritenersi "equivalenti a principi o
criteri direttivi", mentre, come si sa, niente vieta che vengano posti
all'esercizio del potere legislativo delegato limiti precisi e
rigorosi, per alcuni aspetti della delega, anzi, esplicitamente
richiesti dalla norma costituzionale. Il secondo muove dalla
considerazione che al legislatore delegato sarebbe mancata la
possibilità di compiere con esattezza i piani particolareggiati di
esproprio nel termine che gli fu imposto di sei mesi dall'entrata in
vigore della legge, ed è argomento che mostra la sua inconsistenza sol
che sia enunciato, perché dalla difficoltà di compiere l'opera non si
può trarre la conseguenza che chi è delegato a compierla possa
compierla contro le norme fissate dalla legge di delegazione. E lo
stesso è da dire del terzo argomento secondo il quale il limite
avrebbe potuto essere rispettato qualora il legislatore delegato avesse
dovuto emanare uno solo, ma non, come dové fare, numerosi decreti di
esproprio, perché è fin troppo evidente che quel limite stabilito a
tutela della singola proprietà privata, non può essere travolto per
il fatto che si doveva procedere alla espropriazione nei confronti di
molti proprietari.
In conseguenza, il decreto 16 settembre 1951, n. 1022, nella parte
nella quale ha disposto l'esproprio dei terreni di proprietà del
Cosentino non rispettando il limite dell'art. 2 della legge 12 maggio
1950, n. 230, ha ecceduto dai confini della legge delega e deve per
questa parte essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura dello
Stato;
dichiara costituzionalmente illegittimo il D.P.R. 16 settembre
1951, n. 1022, per la parte in cui espropria terreni compresi nel
limite di 300 ettari, in riferimento alle norme contenute negli artt.
76 e 77, primo comma, della Costituzione e nell'art. 2 della legge 12
maggio 1950, n. 230.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte