Sentenza n. 72/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1963 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 162 del T.U.
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. D. 18 giugno 1931,
n. 773, promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1962 dal Pretore di
Chiavari nel procedimento penale a carico di Fichera Giuseppe, iscritta
al n. 126 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento penale a carico di Fichera Giuseppe, imputato di
contravvenzione all'art. 162 della legge di pubblica sicurezza, il
Pretore di Chiavari ha emesso l'ordinanza del 2 maggio 1962,
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 25 giugno,
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento il 30 dello
stesso mese e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
190 del 28 luglio 1962, con la quale ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità del predetto art.
162 in riferimento agli artt. 13 e 16 della Costituzione. Il Pretore
rileva che il condannato che ha espiato la pena ha adempiuto agli
obblighi sanciti nella sentenza di condanna e non gli si dovrebbe
imporre alcuna limitazione alla libertà personale, qual'è quella di
presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, specie nel caso in cui
non debba essere sottoposto a libertà vigilata.
Nel giudizio davanti a questa Corte nessuno si è costituito. Considerato in diritto :
La disposizione contenuta nel secondo comma dell' art. 162 della
legge di pubblica sicurezza, in base alla quale è consentita la
traduzione in stato di arresto dei pregiudicati pericolosi davanti
all'autorità di polizia, contrasta con la norma del secondo comma
dell'art. 13 della Costituzione, giacché l'ordine di arresto proviene
non dall'autorità giudiziaria ma da quella di pubblica sicurezza.
La disposizione del secondo comma dell'art. 162 non corrisponde
nemmeno alle previsioni del terzo comma dello stesso art. 13. La
disposizione non si riferisce ad alcuna situazione di necessità ed
urgenza, non potendosi ritenere idonea a creare tale situazione la
circostanza della pericolosità del soggetto; la disposizione, inoltre,
affida esclusivamente all'autorità di pubblica sicurezza la
valutazione della pericolosità e non assicura alcun intervento, né
preventivo né successivo, dell'autorità giudiziaria.
Per queste ragioni, che hanno lo stesso fondamento di quelle
enunciate dalla Corte altre volte ed in particolare con la sentenza del
14 giugno 1956, n. 2, deve dichiararsi la illegittimità della
disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 162.
È ugualmente illegittima, per contrasto con l'art. 16 della
Costituzione, la norma contenuta nella parte del primo comma dello
stesso art. 162 in cui si dispone che l'autorità di pubblica sicurezza
provvede, se necessario, del foglio di via obbligatorio le persone che
si presentano.
La disposizione apparirebbe superflua, ove dopo l'entrata in vigore
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, le parole "se necessario "
potessero intendersi nel senso che il foglio di via obbligatorio possa
essere rilasciato solo nei casi previsti dall'art. 2 della detta legge.
Non si può contestare che alle persone delle quali si occupa
l'art. 162 possano applicarsi le misure previste dall'art. 2 e da tutte
le altre disposizioni della stessa legge del 1956, come può applicarsi
ogni altra legittima restrizione della libertà personale e della
libertà di movimento, quando siano previste dalla legge e siano
osservate, nella forma e nella sostanza, le norme dettate a garanzia di
chi a quelle restrizioni è sottoposto; e pertanto, se si fosse potuto
considerare come pleonastica la disposizione contenuta nell'ultima
parte del primo comma dell'art. 162, si sarebbe potuto dichiarare non
fondata la relativa questione di legittimità costituzionale. Ma una
interpretazione in tal senso non è ammissibile, in quanto la
disposizione, nel suo chiaro contenuto, attribuisce una autonoma
potestà all'autorità di pubblica sicurezza, la quale, se questa
disposizione restasse in vigore, potrebbe trarre da essa il potere di
rilasciare il foglio di via obbligatorio anche nei casi non contemplati
dalla legge del 1956.
Occorre, dunque, dichiarare in contrasto con l'art. 16 della
Costituzione la disposizione ora esaminata, pur riconoscendo che la
eliminazione dall'art. 162 delle ultime parole del primo comma non
significa che nei confronti delle persone indicate dalla stessa
disposizione non si possano applicare le misure restrittive della
libertà personale e di movimento previste da altre disposizioni, se ne
ricorrano i presupposti.
Non è fondata la questione di legittimità nei confronti della
prima parte del primo comma dell'art. 162, là dove questo dispone che
i condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione
all'ammonizione (evidentemente nel senso che a questa parola deve
essere attribuito dopo l'entrata in vigore della legge 27 dicembre
1956) o che debbano essere sottoposti alla libertà vigilata, hanno
l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli sta bilimenti per misure
di sicurezza detentive, di presentarsi all'autorità di pubblica
sicurezza locale.
La disposizione non contrasta con l'art. 13 della Costituzione, in
quanto l'obbligatoria presentazione all'ufficio non costituisce, di per
sé, restrizione di libertà personale nel senso varie volte definito
da questa Corte (si veda, fra le altre, la sentenza n. 30 del 22 marzo
1962).
Ciò premesso, appare priva di base l'osservazione secondo cui la
norma sarebbe illegittima in quanto imporrebbe altre limitazioni di
libertà personale al condannato che, avendo espiato la pena, ha
adempiuto agli obblighi sanciti nella sentenza di condanna.
La norma non contrasta neppure con l'art. 16 della Costituzione.
Non occorre stabilire se l'art. 162 imponga uno di quegli
adempimenti che, pur implicando la necessità di qualche limitazione di
soggiorno o di circolazione, non determinano, secondo quel che ha
chiarito una precedente sentenza della Corte (8 marzo 1962, n. 20), una
violazione dell'art. 16. La disposizione è nell'ambito delle
limitazioni ammesse dalla norma costituzionale. Trattasi, infatti, di
un obbligo imposto dalla legge, per motivi di sicurezza, a persone
precisamente determinate dalla legge stessa con criteri generali e su
basi assolutamente obbiettive.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara, in riferimento agli articoli 13 e 16 della Costituzione:
a) l'illegittimità delle norme contenute nel secondo comma
dell'art. 162 della legge di pubblica sicurezza e nella parte del primo
comma dell'articolo stesso là dove è detto "che li provvede del
foglio di via obbligatorio, se necessario";
b) non fondata la questione di legittimità costituzionale delle
altre disposizioni contenute nello stesso art. 162.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte