Sentenza n. 72/1966
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/06/1966 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 26 ottobre 1965,
recante "Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1959, n. 15,
concernente il personale optante inquadrato in soprannumero nei ruoli
dell'Amministrazione regionale", promosso con ricorso del Commissario
dello Stato per la Regione siciliana notificato il 2 novembre 1965,
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 9 successivo
ed iscritto al n. 29 del Registro ricorsi 1965.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 30 marzo 1966 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il ricorrente, e l'avv. Enzo Silvestri, per la Regione
siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato il 2 novembre 1965, e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 27 novembre e nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 della stessa data, il
Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato davanti
alla Corte costituzionale una legge approvata dall'Assemblea regionale
siciliana nella seduta del 26 ottobre 1965, recante "Modifiche alla
legge regionale 13 aprile 1959, n. 15, concernente il personale optante
inquadrato in soprannumero nei ruoli dell'Amministrazione regionale".
Nel ricorso si osserva che la legge suddetta persegue
essenzialmente il fine di consentire ad un limitato numero di
dipendenti regionali la progressione in carriera. Le sue disposizioni
sarebbero peraltro illegittime per violazione dei principi dell'art.
97, primo comma, della Costituzione, non essendo fondate su obbiettive
considerazioni di servizio, in quanto gli impiegati in soprannumero
verrebbero promossi a qualifiche superiori senza limitazione nel numero
dei posti. Ciò darebbe ai "soprannumerari" la possibilità di
conseguire promozioni senza limiti, determinando a loro favore
posizioni più vantaggiose rispetto al personale inquadrato nei ruoli
organici, la cui promovibilità è condizionata dalla disponibilità di
posti, con violazione conseguente anche del principio di eguaglianza
sancito nell'art. 3 della Costituzione.
Si aggiunge che non viene posta al provvedimento alcuna limitazione
per quanto concerne la sua eventuale retroattività né si prevede
alcuna copertura per gli oneri che deriverebbero anche in seguito dalla
sua applicazione, come richiesto dall'art. 81 della Costituzione.
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 22 novembre
1965 si è costituito in giudizio il Presidente della Regione
siciliana, contestando i presupposti e le conclusioni del Commissario
dello Stato.
Nelle deduzioni della Regione si assume che la legge impugnata ha
invece il fine di eliminare una disparità di trattamento fra gli
impiegati del ruolo ordinario e quelli in soprannumero, soprattutto nei
casi in cui vi fossero posti disponibili, ma mancassero concorrenti
appartenenti al ruolo ordinario, promovibili alla pari dei
"soprannumerari". Perciò la nuova legge, anziché determinare
diseguaglianze, attuerebbe i principi di imparzialità e del buon
andamento dell'amministrazione, in quanto le sue disposizioni,
disciplinando la progressione di carriera per gli appartenenti ad un
ruolo speciale, i quali non potrebbero mai andare ad occupare i posti
che si rendessero vacanti nel ruolo organico, troverebbero piena
giustificazione nelle peculiarità particolari presentate dallo status
di questi.
Si afferma quindi che non sussiste alcuna violazione dell'art. 3
della Costituzione. Si aggiunge che il legislatore non ha affatto
ritenuto di dare alla legge efficacia retroattiva e che la legge non
doveva provvedere ad assicurare la copertura degli oneri per la sua
applicazione, trattandosi di definizione di situazioni sul piano
prettamente giuridico di sviluppo di carriera, come avevano del resto
già messo in rilievo i presentatori del disegno di legge.
L'Avvocatura generale dello Stato ha replicato alle deduzioni della
difesa della Regione con le "Brevi note" depositate in cancelleria il 4
febbraio 1966. In esse si afferma che la legge regionale in
discussione viola anzitutto l'art. 97 della Costituzione, essendo stata
emanata evidentemente allo scopo di favorire un gruppo - invero molto
ristretto - di dipendenti, non per una migliore organizzazione degli
uffici ed al fine di assicurarne il buon andamento; che anzi, favorendo
ingiustamente alcuni dipendenti rispetto ad altri, essa ostacolerebbe
il buon andamento dell'amministrazione regionale, creando evidenti e
giustificati malcontenti, anche perché i componenti del ruolo
soprannumerario perverrebbero tutti e in breve tempo ai massimi gradi
della gerarchia senza alcun riferimento alla situazione degli organici.
La difesa del Commissario dello Stato insiste poi sul difetto della
indicazione dei mezzi per far fronte alle nuove o maggiori spese, anche
facenti carico ad esercizi successivi a quello in corso, secondo la
giurisprudenza della Corte costituzionale; aggiunge peraltro di
prendere atto della dichiarazione fatta ex adverso, secondo la quale la
legge non avrebbe alcun effetto retroattivo, augurandosi che la Corte
voglia sanzionare tale interpretazione.
Anche la difesa della Regione ha depositato, in data 16 marzo 1966,
le sue "note difensive", intese ad esporre anzitutto i difetti della
legislazione precedente e gli scopi della legge impugnata, diretta a
ristabilire una situazione di equilibrio fra gli appartenenti al ruolo
in soprannumero e quelli del ruolo ordinario. Essa contesta che si
siano provocate ragioni di malcontento, sia perché, in caso di
promozione, i dipendenti optanti rimarrebbero inquadrati in
soprannumero, sia perché la nuova disciplina non avrebbe modificato il
sistema delle promozioni introducendovi deroghe a favore dei dipendenti
optanti, ma solo impedito che la normale progressione di carriera di
questi ultimi fosse ingiustamente ostacolata.
La difesa della Regione esclude poi che si possa sostenere la
violazione delle norme della Costituzione (artt. 3 e 97) invocate dalla
parte attrice e conclude con l'osservazione che "la riforma del sistema
di promozione era ormai indispensabile, in quanto con la vecchia
disciplina i posti dei gradi più elevati erano permanentemente
vacanti". Insiste quindi nella richiesta del rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 30 marzo 1966 i difensori delle parti
hanno ribadito le proprie argomentazioni ed insistito sulle conclusioni
già formulate. Considerato in diritto :
La Corte ritiene fondate le censure mosse dal Commissario dello
Stato alla legge impugnata. È patente infatti che le disposizioni di
essa sono in contrasto con le norme contenute negli artt. 3 e 97 della
Costituzione.
Il principio di eguaglianza affermato nell'art. 3 non consente di
ritenere legittima la differenza di trattamento introdotta dal
provvedimento legislativo fra il personale in ruolo e quello fuori
ruolo a favore dei componenti di questo.
Si deve ravvisare peraltro anche la violazione dell'art. 97 della
Costituzione, poiché non sembra dubbio che le condizioni preferenziali
introdotte dalla legge regionale a favore del personale fuori ruolo,
anziché assicurare il buon andamento della amministrazione,
opererebbero in senso del tutto opposto, provocando notevole
malcontento nel personale del ruolo ordinario e rendendo più difficile
la collaborazione necessaria.
Queste considerazioni sembrano sufficienti a determinare la
dichiarazione di illegittimità della legge regionale denunciata,
rendendo superfluo l'esame dell'ultimo motivo di censura addotto dal
ricorrente in relazione alla asserita violazione dell'art. 81 della
Costituzione, che rimane assorbito; né vi è ragione di pronunciare
nei riguardi della dichiarazione resa dalla difesa della Regione, la
quale, a richiesta dell'Avvocatura dello Stato, ha escluso che si
intendesse dare alle norme della legge impugnata anche un effetto
retroattivo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge della Regione
siciliana, approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 26
ottobre 1965, recante "Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1959,
n. 15, concernente il personale optante inquadrato in soprannumero nei
ruoli dell'Amministrazione regionale", in relazione agli artt. 3 e 97
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 14 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte