Sentenza n. 72/1967
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/06/1967 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 48legge 25/1951
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 182, ultimo
comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, (testo unico delle leggi
sulle imposte dirette), promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1965
dalla Commissione distrettuale per le imposte dirette ed indirette di
Casale Monferrato su ricorso del curatore del fallimento Daffara Aldo
contro l'Ufficio delle imposte dirette di Casale Monferrato, iscritta
al n. 22 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 12 aprile 1967 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Lungo un procedimento aperto da ricorso del curatore del
fallimento Aldo Daffara contro l'ufficio imposte dirette di Casale
Monferrato, la Commissione distrettuale per le imposte dirette e
indirette di Casale Monferrato sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 182, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 76
e 77 della Costituzione.
La disposizione, prevedendo l'iscrizione provvisoria dell'imposta
anche in deroga all'art. 175 dello stesso D. P. R., supererebbe il
limite contenuto nelle leggi di delegazione, cioè nell'art. 49 della
legge 11 gennaio 1951, n. 25, e nell'art. 63 della legge 5 gennaio
1956, n. 1: essa conterrebbe una norma nuova, non riscontrabile in
precedenti legislativi e tale da privare il contribuente, sia pure in
via provvisoria, di ogni difesa verso l'amministrazione finanziaria;
cosicché violerebbe i principi direttivi della riforma tributaria
contenuti nelle leggi ricordate e tutti tesi a garantire la certezza
delle imposizioni su un piano di parità fra amministrazione e
contribuente.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata e pubblicata.
2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto con
atto depositato il 1 aprile 1966. In esso l'Avvocatura dello Stato
ricorda che la facoltà dell'Amministrazione di iscrivere
provvisoriamente nel ruolo straordinario il debito d'imposta deriva da
leggi precedenti: dall'art. 109 del R.D. 11 luglio 1907, n. 560, e
dall'art. 24 del T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401 (modificato dall'art. 2
del R.D.L. 7 dicembre 1933, n. 1762), che autorizzava l'Amministrazione
a compilare "in ogni tempo" ruoli straordinari "per qualsiasi impresa";
a tale ultima norma del resto si richiama espressamente, per i ruoli
straordinari, l'art. 19, ultimo comma, della legge del 1951, n. 25, nel
disciplinare "la riscossione delle imposte provvisoriamente liquidate".
Inoltre l'iscrizione provvisoria, secondo l'Avvocatura dello Stato,
corrispenderebbe a quella razionale organizzazione dei servizi che è
prevista dalla ricordata legge di delegazione 5 gennaio 1956, n. 1
(art. 63); né contrasterebbe coi principi della riforma tributaria,
che non sacrifica alla certezza delle imposizioni l'interesse pubblico
alla riscossione dei tributi: interesse garantito dalla norma
denunciata nel consentire l'iscrizione provvisoria quando vi sia
pericolo di perdita del credito. Il contribuente, d'altronde, non
sarebbe privo di tutela poiché può proporre reclamo contro
l'accertamento come contro il ruolo straordinario.
Nella memoria depositata il 22 marzo 1967 l'Avvocatura dello Stato
insiste sull'ampiezza della delegazione legislativa; sulla funzione dei
ruoli straordinari, in cui possono iscriversi anche i redditi non
ancora definiti; sulla legittimità delle iscrizioni provvisorie (Corte
costituzionale, sentenza n. 30 del 1961) e, in particolare, della norma
che, consentendo l'iscrizione provvisoria dell'imposta per l'intero
ammontare, non supera i confini della delega: la norma si limita ad
accentuare una garanzia preesistente (iscrizione provvisoria) contro
"il pericolo di perdita del credito d'imposta", specialmente nel caso
di contribuente fallito. Considerato in diritto :
Si denuncia per eccesso di delega l'art. 182, ultimo comma, del
T.U. sulle imposte dirette (D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645) che
consente l'iscrizione provvisoria, nei ruoli straordinari, dell'intero
debito d'imposta accertato dagli uffici e non ancora definito: la norma
conterrebbe un'innovazione che il legislatore delegato non aveva il
potere di introdurre.
La questione è infondata.
Il Governo, per l'art. 63 della legge di delegazione (n. 1 del
1956), doveva compilare, fra l'altro, un testo unico delle "norme sulla
riscossione apportando, oltre alle modifiche utili per un migliore
coordinamento, quelle necessarie" per "una razionale organizzazione dei
servizi". Con la disposizione impugnata non ha trasceso questi limiti.
Infatti le norme vigenti all'epoca della legge di delegazione erano
due: l'art. 109 del R.D. 11 luglio 1907, n. 560, e l'art. 24 del T.U.
17 ottobre 1922, n. 1401 (e successive modificazioni). Nell'art. 109
si prevedeva l'iscrizione dell'intero reddito accertato
provvisoriamente dagli uffici, purché fossero passati almeno 60 giorni
dalla trasmissione dell'eventuale ricorso del contribuente alla
commissione di primo grado; con l'art. 24 si consentiva, su
autorizzazione dell'intendente di finanza, la pubblicazione, in ogni
tempo, di ruoli straordinari, senza precisare la misura dell'imponibile
da iscrivervi.
Il legislatore delegato, nel raccogliere e coordinare le due norme,
si è preoccupato da un canto di ridurre l'onere del contribuente nei
casi normali, dall'altro, di assicurare il più possibile la
riscossione in casi eccezionali. Perciò ha stabilito che di regola,
fermo il termine a quo dei 60 giorni, si iscriva provvisoriamente a
ruolo un'imposta corrispondente, non all'intero imponibile, ma alla
metà dell'imponibile (art. 175, lett. a, del nuovo T.U.). In compenso
ha ritenuto che il pericolo di futura insolvenza di certi debitori
d'imposta legittimi tuttora la pubblicazione di ruoli straordinari ed
in essi, ove occorra, l'iscrizione provvisoria dell'intero debito non
ancora definito: in tal modo non si è discostato sostanzialmente dal
sistema già in vigore (che pur esso prevedeva, addirittura quale
regola, l'iscrizione dell'intera cifra), ed ha interpretato l'art. 24
del precedente T.U. (n. 1401 del 1922) così come avevano fatto gli
uffici finanziari: cioè nel senso che, trattandosi di ruoli
straordinari, l'iscrizione del reddito accertato unilateralmente
dall'amministrazione potesse essere immediata. Con il che, ben lungi
dal superarsi i limiti della potestà delegata, si è chiarita la
funzione dei ruoli straordinari qual era ed è nelle leggi anteriori e
nel sistema presente: un termine iniziale per iscrivere, se c'è
minaccia d'insolvenza, potrebbe compromettere l'esazione dell'imposta;
la quale invece è resa più sicura dalla iscrizione immediata, che
d'altronde non ostacola il ricorso del contribuente.
Ad ogni modo, comunque si volesse o si potesse interpretare l'art.
24 del precedente T.U., la legislazione delegata, vista nell'insieme,
cioè rispetto ad ogni genere di ruolo, piuttosto che innovare
arbitrariamente ha alleggerito e razionalizzato il sistema di
iscrizione provvisoria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 182, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte
dirette), proposta dalla Commissione distrettuale di Casale Monferrato,
in relazione agli artt. 48 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, e 63
della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e in riferimento agli artt. 76 e 77
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte