Sentenza n. 72/1968
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/06/1968 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 142r.d. 787/1931
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 142, secondo
comma, del regolamento per gli istituti di prevenzione e pena approvato
con R.D. 18 giugno 1931, n. 787, promosso con ordinanza emessa il 4
agosto 1966 dal giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Varese
su istanza di Longhin Giancarlo, iscritta al n. 219 del Registro
ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 324 del 24 dicembre 1966.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 22 aprile 1968 la relazione del
Giudice Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Longhin Giancarlo, detenuto presso le carceri giudiziarie di
Varese, con istanza 25 giugno 1966 chiedeva al giudice di sorveglianza
di quel Tribunale di essere dispensato dal frequentare le funzioni del
rito cattolico perché le sue idee religiose erano, secondo egli si
esprimeva, "in contrasto con l'ideologia cattolica" e l'obbligo di tale
frequenza, previsto dal regolamento carcerario, era da lui ritenuto
contrario alla libertà di professione religiosa, garantita dalla
Costituzione.
Il pubblico ministero, interpellato per il parere, concludeva per
il rigetto dell'istanza, ma il giudice di sorveglianza, con ordinanza 4
agosto 1966, ritenendo che la decisione sulla richiesta del Longhin
implicasse la risoluzione di una questione relativa alla
costituzionalità dell'art. 142 del R.D. 18 giugno 1931, n. 787, in
relazione agli artt. 19 e 21 della Costituzione, sospendeva di decidere
e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale.
Ritenuta in tal modo la rilevanza della questione sul punto della
non manifesta infondatezza lo stesso giudice osservava che l'art. 142
citato col prescrivere l'obbligo della frequenza delle pratiche
collettive del culto cattolico per tutti i detenuti che, al momento
dell'ingresso nello stabilimento, non avessero dichiarato di
appartenere ad altra confessione religiosa, appariva in contrasto con i
principi di libertà di culto e di pensiero garantiti dalla
Costituzione; e ciò per le ragioni seguenti:
1) perché la libertà di professare una religione diversa dalla
cattolica non poteva essere condizionata per il cittadino detenuto a
una sua indicazione resa al momento dell'ingresso nello stabilimento
carcerario;
2) perché doveva essere a lui riconosciuta la libertà di non
professare alcuna religione;
3) perché non potevano essere a lui negati i diritti relativi alle
libertà fondamentali garantite dalla Costituzione, nei limiti e nel
rispetto delle esigenze della vita carceraria, che, nel caso, non
sembravano ricorrere ed ostare.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata e comunicata ed è
stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 324 del 24 dicembre 1966.
Mediante atto d'intervento depositato il 21 ottobre 1966, si è
costituita innanzi alla Corte, per il Presidente del Consiglio dei
Ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto che la
questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice di
sorveglianza presso il Tribunale di Varese venga dichiarata
inammissibile, sia perché essa non sarebbe sorta in giudizio, e sia
perché la disposizione cui si riferisce non sarebbe contenuta in una
legge o in un atto avente forza di legge.
In merito al primo motivo, l'Avvocatura deduce che il procedimento
introdotto dal detenuto Longhin non ha natura giurisdizionale - sì che
mancherebbe il presupposto richiesto per la competenza della Corte
dall'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 - in quanto le
funzioni di vigilanza assegnate al giudice di sorveglianza
nell'esecuzione delle pene sono di natura essenzialmente amministrativa
e si estrinsecano mediante sue decisioni assunte nella forma, non di
sentenze e ordinanze, ma di ordine di servizio (art. 585 Codice di
procedura penale), forma anch'essa tipica della natura amministrativa
della funzione svolta.
In merito al secondo motivo, l'Avvocatura deduce che la
disposizione impugnata dell'art. 142 del R.D. n. 787 del 1931 non è
contenuta in un atto avente forma di legge - sì che mancherebbe la
condizione prevista dall'art. 134 della Costituzione per
l'assoggettabilità di un atto a contenuto normativo al controllo della
Corte costituzionale - e ciò in quanto quel decreto contiene un
regolamento, quello degli istituti di prevenzione e pena, ed è stato
emanato in forza dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926 n. 100, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri ed udito il parere del
Consiglio di Stato: e cioè nelle forme proprie dei regolamenti.
All'udienza di discussione il rappresentante dell'Avvocatura si
rimetteva alle deduzioni scritte. Considerato in diritto :
La funzione di vigilanza sull'esecuzione delle pene, assegnata al
giudice di sorveglianza degli artt. 144 del Codice penale, 585 del
Codice di procedura penale e 4 a 7 del R.D. 18 giugno 1931, n. 787, si
estrinseca, oltre che in attività ispettive e consultive, anche in
un'attività decisoria volta a regolare, su reclamo del detenuto, i
diritti di lui in ordine al suo trattamento penale.
Questa complessa e differenziata attività del giudice di
sorveglianza viene, nella relazione ministeriale al decreto n. 787 del
1931, qualificata tutta di natura amministrativa. Di ciò si è però
dubitato, essendo sembrato che quella decisoria possa meglio collocarsi
nel quadro delle attività di giurisdizione.
Per risolvere il problema, pregiudiziale in questa sede, relativo
alla qualificazione del giudice di sorveglianza a proporre questioni di
legittimità costituzionale su norme che egli è chiamato ad applicare
nella decisione di controversie connesse al trattamento del detenuti,
è sufficiente a questa Corte richiamarsi alla sua giurisprudenza ed in
particolare alla sua recente sentenza n. 53 del 9 maggio 1968 nella
quale, esaminando lo stesso problema in ordine alla funzione assegnata
al giudice di sorveglianza in materia di applicazione di misure di
sicurezza, essa ha ritenuto che, ai fini della proposizione di
questioni costituzionali, il termine "giudizio" è usato dall'art. 1
della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, nel senso più ampio,
comprensivo della generalità del procedimenti che si svolgono davanti
a un giudice, senza che rilevi quanto, a un più penetrante esame,
possa risultare sulla natura di quel procedimento.
Se la questione proposta dal giudice di sorveglianza presso il
Tribunale di Varese nella sua ordinanza di rimessione deve ritenersi
sotto questo profilo ammissibile, la sua ammissibilità deve però
essere negata per ciò che concerne un altro presupposto del giudizio
di legittimità costituzionale che, ai sensi dell'art. 134 della
Costituzione, deve avere per oggetto unicamente le leggi e gli altri
atti aventi forza di legge. Il R.D. 18 giugno 1931, n. 787, sull'art.
142 del quale è stato sollevato il dubbio di costituzionalità, non è
un atto avente forza di legge. Esso è infatti intitolato "regolamento
concernente il funzionamento degli istituti di prevenzione e pena", ma
quel che al caso più importa, è che la natura rivelata dalla
denominazione, trova conferma nel preambolo del decreto. In questo si
fa riferimento, come alla fonte che ne legittima l'emanazione, all'art.
1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e cioè alla disposizione che
disciplina l'esercizio della potestà regolamentare del Governo. Vi si
ricorda, altresì, oltre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri,
il parere del Consiglio di Stato, che fu richiesto per l'emanazione del
decreto, proprio come prescrive per i regolamenti l'art. 1 della citata
legge del 1926.
A fronte di questi elementi, nulla sta ad indicare, nel decreto in
questione, la volontà di porre in essere un atto con forza di legge.
Ciò ritenuto, la Corte, in conformità della sua costante
giurisprudenza, non può che dichiarare l'inammissibilità della
proposta questione di legittimità costituzionale, perché avente a
oggetto una disposizione di un regolamento e non di una legge o di atto
avente forza di legge.
È ovvio che le norme regolamentari, quando siano ritenute
illegittimità per contrasto con la Costituzione, possono e debbono
(non diversamente dai casi in cui siano ritenute illegittime per
contrasto con leggi ordinarie) essere disapplicate, ai sensi dell'art.
5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. dai giudici chiamati a
farne applicazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 142 del regolamento per gli istituti di prevenzione e pena
approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 787, proposta dal giudice di
sorveglianza presso il Tribunale di Varese con ordinanza 4 agosto 1966.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte