Sentenza n. 72/1975
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/03/1975 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 283/1901
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6
della legge 7 luglio 1901, n. 283, sugli onorari dei procuratori e sul
patrocinio legale nelle preture, promossi con due ordinanze emesse il
19 febbraio 1973 dal presidente del tribunale di Brescia sulle istanze
di Boghi Alberto e di Guarneri Ferdinando, iscritte ai nn. 132 e 133
del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 140 del 30 maggio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 23 gennaio 1975 il Giudice
relatore Guido Astuti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il presidente del tribunale di Brescia, dovendo provvedere sulle
istanze di iscrizione nell'albo dei patrocinatori legali della pretura
di Breno, presentate da Alberto Boghi e Ferdinando Guarneri, ha
sollevato, di ufficio, con due ordinanze di identico contenuto,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 7
luglio 1901, n. 283, in riferimento all'art. 33, comma quinto, della
Costituzione.
Nei giudizi di legittimità costituzionale non vi è stata
costituzione delle parti private né intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Con due ordinanze di identico contenuto il presidente del
tribunale di Brescia solleva di ufficio la questione di legittimità
costituzionale dell'art.6 della legge 7 luglio 1901, n.283, sugli
onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture, in
riferimento all'art. 33, quinto comma, della Costituzione. La
disposizione denunciata, che ammette al patrocinio nei giudizi innanzi
ai pretori, sia in materia civile che in materia penale, oltre agli
avvocati e procuratori, anche le categorie di persone in possesso di
determinati requisiti, indicate alle lettere a e b dell'art. 6, sarebbe
in aperto contrasto con la norma costituzionale che espressamente
prescrive un esame di Stato "per l'abilitazione all'esercizio
professionale". Sebbene la questione sia già stata dichiarata non
fondata da questa Corte, con sentenza n. 58 del 1963, le ordinanze di
rimessione osservano che i patrocinatori legali esercitano una vera e
propria professione intellettuale, per cui anche l'art. 2229 del codice
civile prescrive la necessaria iscrizione nell'apposito albo, ed una
professione che richiede particolare preparazione tecnico- giuridica,
specie considerando la molteplicità e delicatezza delle materie che la
legge attribuisce alla competenza del pretore, talché per essa non
potrebbe ritenersi ammissibile una eccezione al chiaro disposto della
Costituzione circa la inderogabile necessità dell'esame di Stato.
2. - La questione deve essere dichiarata inammissibile per
mancanza, nella specie, del presupposto processuale necessario per la
sua proposizione a norma degli artt. 1 della legge costituzionale 9
febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Infatti
entrambe le ordinanze di rimessione sono state emanate dal presidente
del tribunale di Brescia sulle istanze presentate da due laureati in
giurisprudenza, per ottenere l'iscrizione nell'albo dei patrocinatori
legali della pretura di Breno, a norma dell'art. 6, lett. a, della
legge 7 luglio 1901, n. 283; e in tale ipotesi, come risulta con
sicurezza dalle disposizioni dell'art. 2 del regolamento per
l'esecuzione di detta legge, approvato con r.d. 19 dicembre 1901, n.
547, il presidente del tribunale, verificata l'esistenza del requisito
necessario (ossia del titolo che dà diritto alla iscrizione), "ordina
la iscrizione nell'albo", senza che sia richiesto alcun procedimento o
provvedimento in camera di consiglio, come previsto invece per
l'abilitazione ai sensi dell'art. 6, lett. h, delle persone aventi i
requisiti indicati dal successivo art. 7 della legge n. 283 del 1901.
È pertanto evidente il difetto di legittimazione del presidente
del tribunale a proporre, sulla semplice domanda di iscrizione ai sensi
dell'art. 6, lett. a, una questione di legittimità costituzionale,
nell'assenza di un giudizio. E non si esamina qui se la disposizione
denunciata possa ritenersi tuttora in vigore, poiché ciò appartiene
all'esclusiva competenza dell'organo chiamato ad applicarla nel caso
concreto, ed esorbita - di massima - dal giudizio di competenza di
questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 della legge 7 luglio 1901, n. 283, sugli onorari dei
procuratori e sul patrocinio legale nelle preture, sollevata in
riferimento all'art. 33, quinto comma, della Costituzione, dal
presidente del tribunale di Brescia con le ordinanze di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte