Sentenza n. 72/1977
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/05/1977 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge
Regione Marche 22 febbraio 1973, n. 6 (Prime disposizioni per la
salvaguardia della flora marchigiana), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 settembre 1974 dal Pretore di Cagli nel
corso di giudizio di opposizione promosso da Giovanni Gasparri,
iscritta al n. 462 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1975;
2) ordinanza emessa il 16 gennaio 1975 dal pretore di Sassoferrato
nel corso di giudizio di opposizione promosso da Vincenzo Gobbi,
iscritta al n. 86 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 del 9 aprile 1975.
Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;
udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1977 il Giudice
relatore Nicola Reale;
udito l'avv. Gabriele Galvani, per la Regione Marche.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con decreto emesso il 26 marzo 1974 in applicazione della
legge della Regione Marche 22 febbraio 1973, n. 6, recante "Prime
disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana", il
presidente di quella Regione ingiungeva a Giovanni Gasparri di
provvedere al pagamento della somma di L. 300.000 quale sanzione
amministrativa, per aver abbattuto, in violazione della legge suddetta,
due querce senza la preventiva autorizzazione dell'autorità forestale.
Avverso tale ingiunzione, il Gasparri proponeva opposizione
mediante ricorso al pretore di Cagli il quale, con ordinanza del 13
settembre 1974, sollevava sotto diversi profili e in riferimento
all'art. 117 Cost. questione di legittimità costituzionale della già
citata legge della Regione Marche.
Comunicata, notificata e pubblicata ai sensi di legge l'ordinanza
de qua, si è costituito in giudizio il presidente della Regione
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
2. - La legittimità costituzionale della stessa legge è stata
posta in dubbio, sempre in riferimento all'art. 117 Cost. ma sotto
profili non del tutto coincidenti con quelli dell'altra ordinanza,
anche dal pretore di Sassoferrato con ordinanza emessa il 16 gennaio
1975 nel corso del giudizio di opposizione promosso da Gobbi Vincenzo
avverso il decreto in data 5 febbraio 1974 con il quale il presidente
della Regione gli aveva ingiunto il pagamento della somma di L.
1.000.000 a titolo di sanzione amministrativa per l'abbattimento di una
pianta di alto fusto di rovere secolare senza la prescritta
autorizzazione dell'autorità forestale. Anche in questo giudizio è
intervenuto il presidente della Regione Marche con atto di deduzioni
del 7 febbraio 1975 le cui conclusioni si precisano in una declaratoria
di infondatezza delle questioni prospettate. Considerato in diritto :
1. - Le questioni sollevate dal pretore di Cagli e dal pretore di
Sassoferrato con le due ordinanze in epigrafe (emesse nel corso di
procedimenti di opposizione avverso decreti con i quali il presidente
della Regione Marche aveva ingiunto il pagamento di somme di danaro a
titolo di sanzioni amministrative per l'abbattimento di alcune piante,
in violazione di quanto prescritto dalla legge 22 febbraio 1973, n. 6
della Regione Marche, recante "Prime disposizioni per la salvaguardia
della flora marchigiana") hanno tutte riferimento allo stesso testo
normativo ed oggetto parzialmente identico: i relativi giudizi vanno
quindi riuniti onde dar luogo ad unica decisione.
2. - La citata legge della Regione Marche 22 febbraio 1973, n. 6
(che in corso di causa ha subito, con successiva legge 20 maggio 1975,
n. 39, modifiche di dettaglio, non incidenti peraltro sulle
disposizioni denunziate alla Corte nella presente causa), vieta, salvo
casi determinati e previe autorizzazioni di organi competenti,
l'abbattimento di talune specie di piante di alto fusto, anche isolate,
o in filari o in piccoli gruppi (artt. 1 e 2) nonché l'abbattimento di
altre della stessa specie che siano secolari o di particolare valore
naturalistico e ambientale (art. 3). La violazione delle norme suddette
è punita, nell'art. 5, con sanzioni amministrative pecuniarie di vario
importo, da infliggersi dal presidente della Giunta regionale con
decreto motivato, contenente l'ingiunzione al pagamento della somma.
Per l'ingiunzione e per l'esecuzione di essa sono dichiarate
applicabili le norme di procedura di cui agli artt. 9 e 13 della legge
statale 3 maggio 1967, n. 317 "sostituito alle autorità ivi previste
il presidente della Giunta regionale" (art. 5 u.c.).
3. - La legittimità costituzionale della legge 22 febbraio 1973,
n. 6 della Regione Marche è posta in dubbio anzitutto, con entrambe le
ordinanze e in riferimento all'art. 117 Cost., in base all'assunto che
la Regione avrebbe con essa regolato la materia dei beni paesistici,
mediante tutela della flora quale elemento essenziale del paesaggio,
laddove la suddetta materia non rientra tra quelle tassativamente
indicate nell'art. 117 Cost.
4. - La censura è priva di fondamento.
Invero, la legge impugnata non riguarda il paesaggio nella
integrale ricchezza dei suoi elementi ma, rivolta com'è a
salvaguardare la flora, assicura la protezione della natura, intesa
come sub- materia rientrante nella materia "agricoltura e foreste",
espressamente contemplata dall'art. 117 Cost. fra quelle per le quali
le Regioni a statuto ordinario, nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato e dal rispetto dell'interesse
nazionale e di quello delle altre Regioni, possono emanare norme
legislative. Si noti che il divieto di abbattimento non è mai
condizionato dalla circostanza che le piante conferiscono in qualche
modo, con la loro presenza, alla tutela del paesaggio, come invece
dovrebbe essere se la legge regionale si proponesse di tutelare la
flora solo quale elemento costitutivo di esso e non già quale elemento
del patrimonio naturale in sé considerato.
L'attinenza all'agricoltura della tutela del patrimonio naturale in
tutti i suoi elementi costitutivi (e, quindi, anche della flora) è
generalmente riconosciuta e trova comunque specifica conferma nell'art.
4 lett. h, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, sul trasferimento alle
regioni a statuto ordinario delle funzioni statali in materia di
agricoltura e foreste.
Tale disposizione, infatti, pur ribadendo la competenza degli
organi statali in ordine agli interventi per la protezione della natura
fa espressamente salvi "gli interventi regionali non contrastanti con
quelli dello Stato". Il che assicura lo svolgimento di una politica
ecologica, che non potrebbe riuscire proficua se non poggiasse sulla
base di un'organica programmazione, valevole per l'intero territorio
nazionale o per gran parte di esso e attuata mediante interventi spesso
eccedenti i singoli ambiti regionali e che risultino atti alla
prevenzione di danni provenienti da eventi naturali o dall'opera
dell'uomo. Ma, per converso, lascia all'autonomia delle regioni margini
sufficienti per la tutela di quella parte dell'ambiente più
strettamente collegato con gli interessi dell'agricoltura e foreste e
contenuta, mediante interventi settoriali e limitati, entro il
territorio di ognuna di esse, come appunto nel caso di specie. A tali
concetti ha sostanzialmente già acceduto questa Corte con sentenza n.
142 del 1967. A suffragare, infine, l'esattezza della soluzione va
rilevato che, per l'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale, non
si applicano le disposizioni di essa ai boschi e ai vivai, la cui
disciplina è invece contenuta nella legislazione statale.
L'oggetto della legge impugnata non può quindi essere ritenuto
estraneo alle competenze regionali quali risultano dall'art. 117 Cost.
5. - Le altre censure formulate dal pretore di Cagli con
l'ordinanza n. 462 del 1974 sempre in riferimento all'art. 117 Cost.,
ma sotto altri profili, sono invece fondate.
Il giudice a quo esprime il dubbio che il legislatore regionale
abbia violato la riserva di legge statale in materia processuale
richiamando, nell'art. 5 u.c., l'art. 9 della legge statale 3 maggio
1967, n. 317, anche per la disciplina del procedimento di opposizione
all'ingiunzione di carattere giurisdizionale. Si assume nell'ordinanza
che detta disciplina apporta rilevanti deroghe alle ordinarie norme del
processo civile, e che quindi la Regione ampliandone con la legge
denunziata il campo di applicazione avrebbe introdotto "una norma
innovativa nell'ambito processuale che le è indubbiamente precluso
dalla Costituzione". Ed inoltre, poiché la legge statale richiamata
esenta i procedimenti di opposizione dall'imposta di bollo e dalla
formalità di registrazione della sentenza (art. 9 comma sesto) il
legislatore regionale avrebbe esteso una esenzione fiscale in materia
estranea alle sue competenze. Orbene, il già richiamato art. 5 della
legge regionale denunziata, dopo aver previsto che il verbale di
accertamento delle violazioni importanti sanzioni pecuniarie da parte
degli organi di cui all'art. 8 è suscettibile, entro quindici giorni
dalla notifica, di ricorso alla Giunta regionale (secondo la modifica
di cui alla legge regionale 20 maggio 1975, n. 39), stabilisce, nel
penultimo comma, che la sanzione sia applicata dal presidente della
Giunta con decreto motivato contenente l'ingiunzione al pagamento della
somma. L'ultimo comma - come si è già accennato - dispone, infine,
che "si applicano, per l'ingiunzione di cui al comma precedente e per
l'esecuzione di essa, le norme di procedura stabilite dalla legge dello
Stato 3 maggio 1967, n. 317, artt. 9 e 13, "sostituito alle autorità
ivi previste il presidente della Giunta regionale".
I primi tre commi dell'art. 9 riguardano i requisiti e le modalità
di emanazione dell'ingiunzione e terminano con la affermazione che la
stessa costituisce titolo esecutivo. Con che si perviene al momento
terminale del procedimento amministrativo che la Regione è legittimata
a regolare autonomamente.
I successivi commi del predetto art. 9 hanno invece diverso oggetto
poiché riguardano il procedimento di opposizione alla ingiunzione che
è di indubbia natura giurisdizionale e riguarda quindi una materia per
cui la Regione non ha competenza legislativa. Infatti, come questa
Corte ha anche di recente statuito, "spetta solo alla legge dello Stato
disciplinare in modo uniforme per l'intero territorio nazionale, e nei
confronti di tutti, i mezzi e le forme di tutela giurisdizionale dei
diritti e degli interessi legittimi" (sent. n. 81 del 1976).
Ne consegue l'illegittimità costituzionale del richiamo all'art. 9
della legge n. 317 del 1967 per il giudizio di opposizione
all'ingiunzione, che riguarda, ovviamente, anche i già accennati
aspetti della disciplina in oggetto e, cioè, l'esenzione dall'imposta
di bollo e dalla formalità di registrazione della sentenza.
E in tali sensi va ritenuta la fondatezza della questione sollevata
dal pretore di Cagli.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, ultimo
comma, della legge Regione Marche 22 febbraio 1973, n. 6 (Prime
disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana) limitatamente
alla parte in cui fa rinvio all'art. 9 della legge statale 3 maggio
1967, n. 317 per la disciplina del procedimento di opposizione
all'ingiunzione che sia stata emessa dal presidente della Regione
Marche ai sensi del penultimo comma del medesimo art. 5;
b) dichiara non fondate le altre questioni di legittimità
costituzionale della citata legge Regione Marche 22 febbraio 1973, n. 6
sollevate, in riferimento all'art. 117 Cost., dal pretore di Cagli e
dal pretore di Sassoferrato con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte