Corte costituzionale

Sentenza n. 72/1978

Altra decisione · depositata il 05/06/1978 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri, notificato il 10 marzo 1978, depositato in cancelleria il 28

successivo ed iscritto al n. 9 del registro 1978, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito della delibera della Giunta regionale

Sarda del 16 settembre 1977, n. 40/16/11, concernente la costituzione

di una Commissione regionale per controllo dei prezzi.

Udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1978 il Giudice relatore

Livio Paladin;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Mario Cevaro, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto notificato il 10 marzo 1978, il Presidente del Consiglio

dei ministri ha proposto ricorso a questa Corte per regolamento di

competenza, impugnando la deliberazione 16 settembre 1977, n. 40/16/11

(pervenuta a conoscenza del ricorrente il 13 febbraio 1978), con cui la

Giunta regionale della Sardegna ha costituito la "Commissione regionale

per il controllo dei prezzi e per la tutela del consumatore".

Il ricorso assume anzitutto che la Corte ha già affermato - nella

sentenza 20 dicembre 1976, n. 246 - l'esclusiva competenza dello Stato

in materia di coordinamento e di disciplina dei prezzi. Tale

giurisprudenza sarebbe applicabile anche al conflitto in questione,

data la necessita di tutelare - in tema di manovra dei prezzi - un

complesso di esigenze unitarie, relative all'adempimento degli obblighi

internazionali e comunitari, al perseguimento degli obiettivi della

programmazione economica, alla uniforme disciplina dei rapporti tra

privati.

Su questa base, il ricorrente richiede che la Corte, previa

sospensione della delibera impugnata, dichiari che non spetta alla

Regione Sardegna alcuna competenza in materia di prezzi e pertanto

annulli la delibera stessa.

Nel conseguente giudizio, riguardante sia l'istanza di sospensione

sia la domanda principale, la Regione Sardegna non si è costituita. Considerato in diritto :

1. - La portata della deliberazione 16 settembre 1977, n.

40/16/11, adottata dalla Giunta regionale della Sardegna, avverso la

quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto

di attribuzione, appare a prima vista indefinita: tanto che si

potrebbe dubitare dell'attualità della lesione denunciata dal

ricorrente. La delibera in questione si limita infatti a costituire la

"Commissione regionale per il controllo dei prezzi e per la tutela del

consumatore", nelle persone dell'Assessore regionale al commercio

(quale presidente del collegio), nonché dei Presidenti delle Province

e delle Camere di commercio, dei Prefetti, dei Sindaci dei capoluoghi

di provincia, dei rappresentanti di organizzazioni sindacali e di

categoria, dei presidi di facoltà universitarie della Regione, del

Presidente dell'associazione della stampa sarda. Viceversa, dal

dispositivo dell'atto impugnato non si ricavano precisazioni di sorta,

né quanto ai compiti esercitabili dalla Commissione stessa, né quanto

ai procedimenti ed ai criteri con i quali essa dovrebbe operare.

Tuttavia la premessa della deliberazione richiama espressamente,

traendone le sue motivazioni, l'unita relazione dell'Assessore

regionale al commercio: nella quale si legge - fra l'altro - che la

predetta Commissione va istituita non soltanto per "elaborare proposte"

e per "coordinare iniziative dirette a favorire i consumatori", ma per

"indirizzare l'azione dei Comitati provinciali prezzi operanti

nell'Isola" e per "pilotare le variazioni dei prezzi" medesimi. Sebbene

assai generiche nella loro formulazione, tali espressioni comportano

una concreta affermazione di competenza, che di per se stessa è

suscettibile di determinare un conflitto di attribuzione fra Stato e

Regione (come questa Corte ha già precisato nella sentenza n. 153 del

1967).

2. - Nel merito, le competenze di indirizzo e di coordinamento in

materia di prezzi, con particolare riguardo all'azione dei relativi

Comitati provinciali, non spettano alla Regione Sardegna. Valgono in

tal senso, infatti, le medesime ragioni addotte dalla Corte, nella

sentenza n. 246 del 1976, per motivare la dichiarazione

d'illegittimità costituzionale del decreto legislativo del Presidente

della Regione siciliana 15 ottobre 1947, n. 86 (ratificato dalla legge

regionale 6 dicembre 1948, n. 47), sull'istituzione del Comitato

regionale dei prezzi. Anche nel caso in esame si deve cioè ribadire

che entro il vigente ordinamento dei prezzi controllati non vi è posto

per organismi regionali intermedi fra il Comitato interministeriale dei

prezzi ed i corrispondenti Comitati provinciali; tanto più che gli

scopi così perseguiti hanno un "preminente carattere nazionale", con

riflessi che eccedono il territorio della Repubblica, specialmente in

considerazione dell'appartenenza dell'Italia alla Comunità economica

europea.

S'intende che la spettanza allo Stato delle attribuzioni in tema di

prezzi controllati non esclude che le Regioni collaborino con lo Stato

stesso, nelle forme previste da specifiche norme statali. Precisamente

in tal senso l'art. 52, primo comma, lett. c) del d.P.R. 24 luglio

1977, n. 616, ha delegato alle Regioni ordinarie l'esercizio delle

funzioni amministrative pertinenti " all'attività dei comitati

provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema

dei prezzi controllati e comunque dal 1 gennaio 1979". E previsioni del

genere potranno a più forte ragione venire applicate nei confronti di

Regioni differenziate come la Sardegna: sia perché questa è dotata di

competenze che riguardano lo sviluppo economico dell'Isola nella

generalità dei suoi aspetti; sia anche perché un " rappresentante

dell'Alto Commissariato per la Sardegna" è stato inserito nella

Commissione centrale dei prezzi, per effetto dell'art. 5, primo comma,

del decreto legislativo 15 settembre 1947, n. 896, prima ancora che

fosse costituita l'Amministrazione regionale sarda.

Ma altro è ritenere che la Regione possa essere chiamata a

cooperare al coordinamento ed alla disciplina dei prezzi, sottostando

alle direttive dell'apposito Comitato interministeriale; altro che la

Regione pretenda, prevedendo la preannunciata emanazione delle norme

statali di riforma del sistema dei prezzi controllati e prescindendo da

ogni altra norma attributiva di tali funzioni (nonché da una qualsiasi

disciplina, sia pure regionale, dell'esercizio di esse), di indirizzare

e di utilizzare ai propri fini l'azione di organi e di funzionari quali

i Prefetti, tuttora inseriti - ad ogni effetto - nell'apparato

amministrativo dello Stato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta alla Regione Sardegna il potere di

istituire Commissioni regionali per il controllo dei prezzi e per la

tutela del consumatore; e, di conseguenza, annulla la deliberazione 16

settembre 1977, n. 40/16/11, della Giunta regionale sarda.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1978.

F.to: LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI

- EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte