Sentenza n. 72/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1982 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 643/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma
secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Incremento di valore degli
immobili), promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1980 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Pordenone, sul ricorso
proposto da Del Re Lucia, iscritta al n. 825 del registro ordinanze
1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 del
28 gennaio 1981.
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Mediante un'ordinanza emessa il 10 giugno 1980, la Commissione
tributaria di primo grado di Pordenone ha sollevato - in riferimento
all'art. 53, primo comma, della Costituzione - questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 642, "per la parte in cui prevede che si assumano
quali valori iniziale e finale i valori venali determinati secondo le
norme relative all'Imposta di Registro".
Il giudice a quo deduce in tal senso che il dettato costituzionale
e la stessa ratio dell'INVIM verrebbero "sovvertiti", là dove si
faccia gravare l'imposta sul venditore che in effetti non abbia
realizzato il plusvalore dell'immobile - come si sarebbe verificato nel
caso in esame - esentando invece il compratore dal pagamento
dell'imposta medesima, pur quando il prezzo della vendita risulti di
gran lunga inferiore al valore venale di mercato.
Nel presente giudizio non vi sono state costituzioni di parti e non
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
Con la sentenza n. 126 del 1979 la Corte ha dichiarato - fra
l'altro - non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in riferimento all'art.
53 Cost.; ma tale pronuncia aveva per oggetto una censura diversa da
quella che ora si pone all'esame della Corte stessa.
L'ordinanza di rimessione non impugna, infatti, l'art. 6 del d.P.R.
n. 642 (rectius: n. 643) del 1972, argomentando che l'imposta sul
plusvalore degli immobili non dovrebbe tener conto dell'inflazione
monetaria; bensì ritiene illegittimo il secondo comma del citato
articolo, in quanto il legislatore non ha distintamente previsto e
regolato l'ipotesi che il plusvalore non sia stato realizzato da parte
del soggetto passivo del tributo: nel qual caso sarebbe lesivo del
principio di capacità contributiva il fatto che l'INVIM venga posto a
carico del venditore (anziché dell'acquirente).
Tuttavia, la questione è palesemente infondata. Va infatti
ricordato che la base imponibile dell'INVIM, se non il presupposto del
tributo stesso, consiste nell'incremento di valore dell'immobile
considerato, che si produca nel periodo intercorrente fra le due date
indicate dall'art. 6, primo comma del d.P.R. n. 643; sicché l'imposta
è dovuta non tanto a causa, quanto "all'atto dell'alienazione a titolo
oneroso", come, espressamente precisa l'art. 2 del predetto decreto,
nel testo sostituito dall'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688. E
tale incremento di valori immobili, oggettivamente assunto, rappresenta
di per sé "sicuro indice di capacità contributiva", come la Corte ha
rilevato nella sentenza n. 126 del 1979.
Sarebbe del resto incongruo, ed anzi determinerebbe discrasie ben
più sensibili di quella denunciata, pretendere che l'intero incremento
di valore (o una frazione di esso) non venga gravato da nessuna
imposta, nell'eventualità - per altro difficile da dimostrare - che
l'alienazione sia stata effettuata contro il corrispettivo di un prezzo
inferiore al valore venale. Ma precisamente questa risulterebbe la
conseguenza dell'accoglimento dell'impugnativa, quale essa è stata
proposta nell'ordinanza in esame.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in
riferimento all'art. 53, primo comma, della Costituzione, sollevata
dalla Commissione tributaria di primo grado di Pordenone, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
- LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA
- VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte