Sentenza n. 72/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/1983 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 252
del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (approvazione del testo unico della legge
comunale e provinciale) promossi con ordinanze emesse il 18 e il 30
ottobre 1975 dalla Corte dei conti - Sez. II giurisdizionale, nei
giudizi di responsabilità promossi nei confronti di Pirito Stefano ed
altri e di Poletti Pietro ed altri rispettivamente iscritte al n. 288
del registro ordinanze 1976 e al n. 12 del registro ordinanze 1977 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 1976 e
n. 51 del 1977.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 1983 il Giudice relatore
Francesco Saja;
udito l'avvocato dello Stato Giacomo Mataloni, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con citazione del 15 novembre 1974 il Procuratore generale
della Corte dei conti conveniva in giudizio Michele Scalise ed altri
amministratori del Comune di Castelsilano, onde sentirli condannare ai
sensi dell'art. 252 del testo unico della legge comunale e provinciale
3 marzo 1934 n. 383 per avere effettuato spese eccedenti gli
stanziamenti di bilancio.
La Corte, con ordinanza del 18 ottobre 1975 (in G.U. n. 145 del 3
giugno 1976; reg. ord. n. 288 del 1976) sollevava diverse questioni di
legittimità costituzionale del citato art. 252, il quale prevede la
responsabilità degli amministratori (s'intende: dei comuni o delle
province) che abbiano ordinato spese non autorizzate in bilancio, o non
deliberate nei modi di legge, o ne abbiano contratto l'impegno o
abbiano eseguito provvedimenti non deliberati o approvati nei modi di
legge, oppure abbiano adottato o eseguito deliberazioni urgenti senza
poi ottenerne la ratifica o l'approvazione, o, in fine, abbiano
proposto lo stanziamento di entrate puramente figurative dirette a
pareggiare fittiziamente il bilancio.
La Corte dubitava che la detta norma contrastasse con l'art. 3
della Costituzione, per ingiustificato deteriore trattamento degli
amministratori dei comuni e delle province - i quali, in base alla
norma stessa, erano chiamati a rispondere del loro operato anche in
assenza di danno e di colpa - rispetto agli amministratori dello Stato
e degli altri enti pubblici.
Da questa diversità di trattamento sembrava derivare anche un
contrasto tra la norma impugnata ed i principi di cui all'art. 97
Cost., relativi al buon andamento dell'amministrazione e
all'attribuzione di responsabilità ai singoli funzionari. Ulteriore
conseguenza era data dal possibile contrasto della norma con l'art. 24
Cost., perché il detto trattamento differenziato degli amministratori
locali rendeva eccessivamente difficile la difesa all'amministratore
chiamato in giudizio.
2. - La Corte dei conti denunciava il citato art. 252 t.u. 1. com.
e prov. anche con ordinanza del 30 ottobre 1975 (in G.U. n. 51 del 23
febbraio 1977, reg. ord. n. 12 del 1977), emessa nel procedimento
promosso dal Procuratore generale contro gli eredi di Medici Remo ed
altri amministratori del Comune di San Possidonio, incolpati di avere
effettuato spese fuori bilancio.
La Corte ripeteva sostanzialmente le censure già espresse nella
precedente ordinanza in riferimento all'art 3 Cost. ed aggiungeva che
la prospettata disparità di trattamento sembrava porre la norma in
contrasto anche con gli artt. 5 e 128 Cost., ossia con l'autonomia dei
comuni e delle province, nonché con l'art. 28 Cost., che secondo
l'ordinanza di rimessione prevede la responsabilità dei pubblici
funzionari (anche verso le amministrazioni di appartenenza) solo per
violazione di diritti e non anche per mere irregolarità
procedimentali.
3. - La Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta in
entrambe le cause, chiedendo che venga dichiarata l'infondatezza della
questione relativa all'art. 3 Cost., perché nell'ordinamento comunale
e provinciale le esigenze di correttezza contabile sono particolari e
non riscontrabili nell'ordinamento di qualsiasi altro ente pubblico. Da
ciò deriva, secondo l'interveniente, anche l'assenza di contrasto tra
la disposizione impugnata e le altre norme costituzionali indicate dal
giudice a quo. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze in epigrafe prospettano questioni relative
alla medesima disposizione di legge, sicché i relativi giudizi vanno
riuniti per essere definiti con unica sentenza.
2. - Con esse la Corte dei conti dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 252 t.u. legge comunale e provinciale 3 marzo
1934 n. 383, che prevede alcuni casi di responsabilità degli
amministratori dei comuni e delle province (nella specie: per spese
non autorizzate in bilancio). Il dubbio trae motivo dalla
considerazione che detta norma (ed analogamente è da dire per quella
sancita dal successivo art. 253) darebbe luogo alla c.d.
responsabilità formale, la cui previsione normativa, determinando
un'irrazionale disparità di trattamento, contrasterebbe non solo con
l'art. 3, ma indirettamente anche con gli artt. 5, 24, 28, 97 e 128
della Costituzione. Si osserva infatti, nei provvedimenti di
rimessione, come la norma denunciata, senza giustificato motivo,
stabilisce relativamente agli amministratori comunali e provinciali un
trattamento deteriore rispetto a quello previsto per gli amministratori
degli altri enti pubblici: e ciò in quanto sancisce nei loro confronti
oltre la normale responsabilità patrimoniale civile e quella
contabile, comuni a tutti i dipendenti pubblici, anche quella c.d
formale, consistente, secondo la giurisprudenza della Corte dei conti
prevalente all'epoca in cui le ordinanze furono emesse, nell'obbligo di
rispondere delle somme illegalmente erogate, prescindendo sia dalla
produzione di un danno patrimoniale effettivo sia dall'elemento
psicologico.
3. - Proprio sul contenuto della responsabilità formale, intesa
come ora si è precisato, le ordinanze di rimessione appuntano la loro
critica, accostandosi così ad un autorevole orientamento dottrinale,
il quale ha espresso il più netto dissenso dalla ricordata
interpretazione della norma da parte della giurisprudenza della Corte
dei conti. In proposito è stato osservato da detta dottrina come non
sussista alcuna ragione idonea a giustificare l'indicato indirizzo
giurisprudenziale, decisamente contrastante con il sistema vigente; e
ciò perché non si può considerare che ogni spesa effettuata senza il
rispetto delle norme prestabilite cagioni ipso iure all'ente pubblico
un nocumento patrimoniale pari all'importo delle stesse spese:
nocumento che, nella multiforme varietà di casi concreti, non sempre
sussiste in quanto la spesa - anche se illegalmente erogata - può in
realtà riuscire sostanzialmente giustificata.
Situazioni di emergenza-si aggiunge-possono invero essere idonee
ad escludere l'illiceità di interventi diretti sostanzialmente alla
soddisfazione di un interesse pubblico e quindi non contrastanti con i
principi a cui deve ispirarsi l'azione amministrativa.
Da ciò la stessa dottrina ha tratto l'illazione di una grave
frattura di criterio logico, in quanto, da una parte, si richiede da
quella giurisprudenza la sussistenza del danno, caratteristico
dell'illecito civile, e, dall'altra, si prescinde dal danno stesso
inteso in senso civilistico, ritenendo sufficiente la mera condotta
illegittima. Conclude la dottrina che in situazioni del genere dovrebbe
essere tutt'al più prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
4. - Anche la possibilità dell'amministratore di esperire l'actio
de in rem verso non si è sottratta a critiche dottrinali.
Invero è stato osservato come risulti particolarmente oneroso e
artificioso un sistema che impone rispetto ad un unico rapporto due
distinti giudizi: l'uno innanzi alla giurisdizione contabile per il
rimborso delle spese illegalmente effettuate e l'altro avanti al
giudice ordinario per il recupero della somma corrispondente
all'utilità di cui l'ente pubblico si sia arricchito; con l'ovvia
conseguenza che, in caso di coincidenza dei relativi importi
(circostanza questa ricorrente in tutti i casi in cui la pubblica
amministrazione ha riconosciuto l'integrale utilità della spesa) vi
sarebbe un vuoto e assurdo dispendio di attività processuale, in
quanto il secondo giudizio verrebbe ad annullare gli effetti della
prima pronuncia. Per contro, una diversa concezione della c.d.
responsabilità formale importerebbe un'unicità dei giudizi, senza gli
inconvenienti ora accennati.
Ai quali un altro, molto grave, potrebbe aggiungersi nell'ipotesi
in cui l'ente pubblico per ragioni non obiettive (arbitrio, ritorsione,
ecc.) abbia negato l'utilità della spesa illegittimamente effettuata,
impedendo così in radice l'accoglimento dell'azione prevista dall'art.
2041 cod. civile.
5. - Le incongruenze denunziate dalla dottrina sono state
gradualmente avvertite anche dalla Corte dei conti, la quale ha
abbandonato il precedente indirizzo, orientandosi verso la tesi
dottrinale superiormente accennata. Cosicché ormai si è formata una
giurisprudenza ripetutamente espressa dalle sezioni semplici e ribadita
anche dalle Sezioni Riunite, in base alla quale la responsabilità
prevista dal cit. art. 252 non è che una comune responsabilità
patrimoniale fondata sugli elementi precipui della colpa e del danno;
essa determina un unico, integrale giudizio avanti il giudice
contabile, al quale spetta la potestà giurisdizionale in subiecta
materia. Né tale giurisprudenza può dirsi contraddetta da una più
recente decicisione di una Sezione semplice, la quale in definitiva si
rifà anch'essa al requisito del danno inteso come effettivo nocumento
patrimoniale; il che consente al giudice contabile di considerare
l'importo della somma la cui erogazione è risultata utile all'ente
pubblico, in modo che la condanna dell'amministratore venga limitata
soltanto alla differenza e quindi, in sostanza, esclusivamente al
nocumento patrimoniale effettivamente subito dalla pubblica
amministrazione.
Giova aggiungere per completezza che la Corte dei conti,
coerentemente al nuovo indirizzo, ha esteso il potere riduttivo
dell'addebito (art. 52 t.u. 12 luglio 1934 n. 1214) anche alle ipotesi
comprese nella c.d. responsabilità formale, traendo così dal suo più
recente orientamento tutte le necessarie conseguenze.
6. - Il presupposto da cui ha preso le mosse il giudice a quo per
sollevare la prospettata questione non può quindi dirsi più
sussistente, dovendosi invece ritenere che per il "diritto vivente" la
responsabilità in esame consiste nella normale responsabilità
patrimoniale fondata sui requisiti del danno e dell'elemento
psicologico.
Non sussiste quindi quella diversità di trattamento per cui la
norma era stata denunziata, sicché le prospettate questioni sotto i
vari profili dedotti, in quanto ricollegabili tutte a tale diversità,
risultano prive di giuridico fondamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in
motivazione, le questioni di legittimità costituzionale relative
all'art. 252 t.u. della legge comunale e provinciale approvato con r.d.
3 marzo 1934 n. 383, sollevate dalla Corte dei conti in riferimento
agli artt. 3, 5, 24, 28, 97 e 128 della Costituzione con le ordinanze
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte