Sentenza n. 72/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/03/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 1° febbraio
1978, n. 30 (Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto
ai pubblici servizi di trasporto) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 febbraio 1979 dal Pretore di Napoli
nel procedimento civile vertente tra Telesco Alfredo ed altri e
S.p.a. Strade Ferrate Secondarie Meridionali, iscritta al n. 380 del
registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 189 dell'anno 1979;
2) ordinanza emessa il 17 ottobre 1979 dal Pretore di Pistoia
nel procedimento civile vertente tra Landi Ivano ed altri e CO.PI.T.,
iscritta al n. 921 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43 dell'anno 1980;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza (R.O. n. 380 del 1979) emessa il 21 febbraio
1979 il Pretore di Napoli ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, per contrasto con gli articoli 3 e 35 della
Costituzione, dell'art. 1, secondo comma, della legge 1 febbraio 1978
n. 30 (Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai
pubblici servizi di trasporto), nella parte in cui le note
esplicative n. 18 e n. 22 non prevedono che possa essere inquadrato
nel livello 6°, con la qualifica di "operaio tecnico" e decorrenza 1°
gennaio 1978, anche l'agente che sia stato già promosso per
anzianità alla qualifica di "operaio provetto".
Il Pretore, premesso che secondo l'articolo in questione al
personale di cui al regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148 "possono
essere assegnate qualifiche previste dalle allegate tabelle secondo
le note esplicative ed i criteri stabiliti dalle stesse", rileva che
le tabelle contemplano l'inquadramento dell'agente, avente la
qualifica di "operaio provetto" secondo la legge 6 agosto 1954, n.
858, al livello 7° come "operaio specializzato", se si tratta di
agente promosso a quella qualifica per anzianità (nota esplicativa
n. 18); al 6° livello come "operaio tecnico", se la qualifica di
"operaio provetto" è stata raggiunta per promozione, previo
superamento di prova di esame tecnico-professionale ovvero per merito
comparativo ovvero per sentenza definitiva (nota esplicativa n. 22).
Precisa al riguardo l'ordinanza che i ricorrenti, già dipendenti
da imprese appaltatrici di servizi ferroviari, si erano visti
riconoscere con sentenza della Corte d'Appello di Salerno 7 maggio
1974 il diritto all'inserimento nei ruoli organici della S.S.F.S.M.
con qualifica di operai di 1ª classe (grado 6° del contratto
collettivo 15 dicembre 1937) e con decorrenze varianti dal 15
novembre 1959 al 2 marzo 1962.
A seguito di tale sentenza, gli attuali ricorrenti vennero
inquadrati come "operai provetti" atteso che il regolamento interno
per le promozioni del personale in vigore dal 1° gennaio 1970,
prevedeva che la promozione ad "operaio provetto" si conseguisse dopo
10 anni di anzianità nella qualifica di operaio di 1ª classe.
Lo stesso regolamento prevedeva pure che la qualifica di "operaio
provetto" potesse conseguirsi per "esame per promozione accelerata",
dopo almeno due anni di permanenza nella qualifica inferiore.
Escluso che nel caso di specie, ricorra l'ipotesi di agenti
promossi per sentenza definitiva, in quanto la pronunzia giudiziaria
riguardante i ricorrenti ha solo affermato il loro diritto
all'inquadramento nei ruoli organici con la qualifica di operaio di
1ª classe, il Pretore osserva che il caso di specie rivela la
irrazionalità del disposto legislativo. "Gli attori si sono trovati
ad essere direttamente inquadrati per anzianità nella qualifica di
operai provetti, senza aver avuto così la possibilità di
partecipare agli esami per promozione accelerata".
Ciò premesso il Pretore ritiene che le norme sopra richiamate
sembrano porsi in contrasto con l'art. 35 in quanto l'elevazione
professionale (con attribuzione delle mansioni di operaio tecnico dal
1° gennaio 1978) viene esclusa per i promossi per anzianità. Ed
altresì con l'art. 3, in quanto si discrimina del tutto
irrazionalmente tra situazioni identiche (lavoratori che svolgono le
identiche mansioni ed hanno pari capacità professionale).
2. - Con ordinanza (R.O. n. 921 del 1979) in data 17 ottobre 1979
il Pretore di Pistoia ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, della
nota (n. 3) posta alla qualifica di bigliettaio scelto di cui al
livello 9° delle tabelle allegate alla legge 1° febbraio 1978, n. 30,
che limita all'agente in servizio con tale qualifica il
riconoscimento del livello 8° ad personam sino ad esaurimento.
Secondo il Pretore tale previsione integra "un trattamento
differenziato e più (recte, meno) favorevole" per coloro che
all'entrata in vigore della legge n. 30 del 1978 non avevano ancora
maturato il diritto alla qualifica di bigliettaio scelto, in base
alla precedente normativa, pur trovandosi nelle medesime condizioni
in ordine ai requisiti soggettivi e alle mansioni esercitate. Di qui
il prospettato contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte
in cui non è previsto il rispetto, quanto meno sotto l'aspetto
retributivo, dei diritti e delle aspettative, riconosciute dalla
precedente legislazione, per tutti coloro che si trovano nelle
medesime condizioni.
3. - In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato.
Nella memoria, depositata il 31 luglio 1979 per il primo giudizio,
si osserva che la legge n. 30 del 1978, nel prevedere un
inquadramento tabellare diverso da quello stabilito nella legge n.
858 del 1954, ha anche sancito criteri di più rigorosa
professionalità delle varie qualifiche. In relazione alla vecchia
qualifica di "operaio provetto" ha introdotto due qualifiche diverse,
corrispondenti a due differenti livelli di professionalità: la prima
di "operaio specializzato" - livello 7° pari a quella di "operaio
provetto" - la seconda di "operaio tecnico", di livello 6°.
"Tale normativa non contrasta con gli articoli 35 e 3 della
Costituzione: non con l'art. 35, perché anzi la ratio di essa è
proprio quella di curare l'elevazione professionale dei lavoratori;
non con l'art. 3, in quanto il principio di eguaglianza sancito, non
esclude differenti trattamenti, in relazione a differenti situazioni
soggettive e tali sono indubbiamente le condizioni degli operai
provetti che hanno conseguito la qualifica per anzianità, ovvero
attraverso l'accertamento della specifica capacità professionale".
Nella memoria, depositata il 4 marzo 1980 per il secondo giudizio,
si assume che il diverso trattamento operato dal legislatore trova
giustificazione nella diversità di situazioni giuridiche, essendo
differenti la posizione di chi abbia conseguito una qualifica e la
posizione di chi tale diritto non abbia comunque ancora maturato. In
sostanza la legge ha garantito il rispetto dei diritti già acquisiti
dagli agenti in base alla precedente disciplina, mentre per coloro
che non avevano ancora maturato la promozione a bigliettaio scelto
non si poneva alcun problema di rispetto del diritto quesito. Considerato in diritto
1. - I giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe sollevano
entrambi questioni circa l'applicazione della medesima normativa.
Possono essere riuniti, pertanto, ai fini di un'unica pronuncia.
2. - Con la legge 6 agosto 1954, n. 858 furono approvate le
tabelle nazionali di qualifiche del personale dei pubblici servizi di
trasporto in concessione. Alla classe settima venne assegnato
l'operaio provetto, definito "agente addetto, in condizioni di
autonomia, a lavori di particolare perizia e responsabilità" (note
esplicative: n. 4).
Senonché, la successiva legge 1° febbraio 1978, n. 30 - innovando
sul punto - mantenne l'ascrizione al settimo livello dell'operaio
provetto pervenuto alla qualifica per anzianità, denominato ora
operaio specializzato; coevamente inquadrò al superiore livello
(sesto), con la denominazione di operaio tecnico, l'agente che avesse
ottenuto la qualifica di provetto "previo superamento di esame
tecnico-professionale ovvero per merito comparativo" (oltreché in
forza di giudicato).
Secondo il Pretore di Napoli (ord. n. 380 del 1979) la norma
(legge n. 30/1978: art. 1, secondo comma e note tabellari nn. 18 e
22) risulterebbe lesiva nei confronti degli operai provetti promossi
ad anzianità ed assegnati, quindi, al 7° livello rispetto a quegli
altri con identica qualifica di base, ottenuta - tuttavia - previa
esame ed inquadrati al livello 6°.
Ciò in contrasto con l'art. 3 per irrazionalità in radice del
disposto legislativo che così non consente a tutti i precedenti
operai provetti, unica essendo la matrice di partenza, di venire
inquadrati nella superiore qualifica tecnica a far tempo - giusta
l'art. 12 della legge - dal 1° gennaio 1978. Gli agenti promossi ad
anzianità sarebbero stati privati altresì - si assume - della
possibilità di elevazione professionale, garantita dall'art. 35
Cost.
3a. - Non ricorre, intanto, lesione del principio qui da ultimo
enunciato: la formazione e la elevazione professionale, ricomprese
ovviamente nella più generale tutela del lavoro "in tutte le sue
forme ed applicazioni" (primo e secondo comma dell'art. 35) si
prospettano, anche letteralmente, con una portata introduttiva assai
ampia perché si possano trarne immediati criteri di risoluzione dei
singoli problemi nell'area del rapporto di lavoro, inerenti cioè
alla diretta assegnazione e allo specifico inserimento di personale
in tabelle, all'uopo predisposte (cfr. sentenza n. 10 del 1980).
D'altra parte, come adombra l'Avvocatura dello Stato, il diverso
inquadramento - migliorativo per coloro che si fossero assoggettati a
prova d'esame - tenderebbe proprio ad esprimere quel criterio
professionalmente formativo insito nel dettato costituzionale.
3b. - Questa considerazione porterebbe a ravvisare infondato - nei
suoi termini generali di assunta incoerenza - anche il sospetto di
lesione dell'art. 3 Cost. Peraltro, uno stretto esame, nell'ambito
delineato dalla fattispecie prospettata dal remittente, porta a
desumere che gli interessati avevano ottenuto il riconoscimento della
qualifica sol dopo essere stati costretti ad agire - e
vittoriosamente - in giudizio onde ottenere, nei confronti
dell'Azienda datrice di lavoro, una dichiarazione di esistenza solo
fittizia dei contratti di appalto che in apparenza li aveva
vincolati; con conseguente ed immediato riconoscimento, al contrario,
di un effettivo rapporto di dipendenza organica dalla società
medesima.
In virtù di tal giudicato, che riconobbe "il diritto degli attori
all'inserimento nei ruoli", costoro pervennero - adunque - al loro
inquadramento ad anzianità, per normale automatico sviluppo della
pregressa carriera, riconosciuta senza che si rendesse esperibile,
ovvero fosse stato per essi reso possibile avanti al momento formale
dell'immissione, un anticipato esame professionale di capacità
tecnica.
Sicché in questi rigorosi puntuali limiti la questione appare
fondata: nel senso che la norma si prospetta, ex art. 3 Cost., non di
bastevole ragionevolezza per aver omesso di disporre l'inquadramento
quale operaio tecnico di sesto livello nei riguardi di chi (già
operaio provetto), per accertata responsabilità dal datore di
lavoro, non fosse stato posto in grado di sostenere (per superarla)
la prova d'esame richiesta dalla nota 22.
4. - La menzionata legge addivenne inoltre ad accorpare le due
qualifiche di "bigliettaio" e di "bigliettaio scelto" nell'unico
livello (9°) di bigliettaio, statuendo però (nota n. 3) che
all'agente già in servizio quale "scelto" venisse "assegnato ad
personam il livello 8°, sino ad esaurimento".
Il Pretore di Pistoia (ord. n. 921 del 1979) ravvisa irrazionale
ex art. 3 Cost. siffatta disposizione poiché lesiva - afferma delle
aspettative di quegli agenti che all'entrata in vigore della norma
non avessero ancora maturato il diritto alla preesistente ed ora
abolita qualifica di bigliettaio scelto.
La questione non è fondata.
Eccepisce correttamente l'Avvocatura generale dello Stato come gli
agenti che non avessero ancora acquisito, al momento della nuova
norma, il diritto alla qualifica di bigliettaio scelto versino in una
posizione ben diversa, di mera aspettativa, rispetto ai soggetti che
la qualifica in discorso avevano già maturato e conseguito.
È il caso qui di rilevare che ogni regolamentazione di trapasso
dall'una ad altra struttura ordinamentale di progressione implica
inevitabilmente talune scelte operative transitorie, sulla base di
una discrezionalità che va riconosciuta al legislatore nell'ambito -
come in fattispecie - di coerenti apprezzamenti per la sutura delle
situazioni oggettive esistenti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 1° febbraio 1978, n. 30 (Tabelle nazionali delle
qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto)
nella parte in cui le note nn. 18 e 22 (in calce alle tabelle delle
qualifiche) non prevedono il nuovo inquadramento quale operaio
tecnico (livello 6°) dell'operaio provetto promosso per anzianità,
limitatamente agli agenti che fossero stati direttamente inquadrati -
in epoca anteriore al 1° gennaio 1978 - nella qualifica senza aver
potuto partecipare, per responsabilità riferita da giudicato
esclusivamente al datore di lavoro, a prova d'esame
tecnico-professionale per il conseguimento della qualifica stessa;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, secondo comma della predetta legge
1° febbraio 1978, n. 30 sub nota 3 delle relative tabelle, sollevata
dal Pretore di Pistoia con l'ordinanza in epigrafe, in relazione
all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 5 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte