Sentenza n. 72/1993
Altra decisione · depositata il 26/02/1993 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
citata
- art. 1legge 44/1986
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso dalla Regione Toscana notificato il
15 maggio 1992, depositato in Cancelleria il 25 successivo, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 17 gennaio 1992, n.
224, (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione
delle agevolazioni finanziarie per la promozione e lo sviluppo
dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno) ed iscritto al n.
22 del registro conflitti 1992;
Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1993 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Udito l'avv. Alberto Predieri per la Regione Toscana;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 15 maggio 1992, la Regione Toscana
ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in
relazione al decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno 17 gennaio 1992, n. 224 (Regolamento recante criteri e
modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie per la
promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel
Mezzogiorno), con riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 128
della Costituzione.
La ricorrente espone che l'art. 1 del decreto impugnato delimita
l'ambito territoriale di applicazione dei benefici previsti per le
zone del Mezzogiorno dal decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786,
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, ed
ulteriormente modificato con legge 11 agosto 1991, n. 275, mentre gli
artt. 2 e 3 individuano, rispettivamente, le attività finanziabili,
nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e dei
servizi, e la tipologia dei contributi, anche in relazione alla
dislocazione territoriale delle imprese beneficiarie.
Dalla suddetta delimitazione territoriale - che comprende le
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia - risultano escluse quelle aree della Regione
Toscana che sono, invece, considerate facenti parte del Mezzogiorno,
ai fini delle relative agevolazioni, dall'art. 1 del T.U. 6 marzo
1978, n. 218, e precisamente i territori dei Comuni dell'Isola
d'Elba, di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
In tal modo, secondo la ricorrente, per effetto di una norma di
carattere regolamentare sarebbero state indebitamente eliminate
dall'applicazione dei benefici per il Mezzogiorno quelle parti del
territorio della Regione Toscana che la legge, di cui la stessa norma
regolamentare pretende di essere attuazione, ha, invece, ricompreso
tra i destinatari dei suddetti benefici, in ragione della loro
obbiettiva realtà economica e sociale.
A giudizio della ricorrente, risulterebbero conseguentemente lesi
i principi di uguaglianza e di ragionevolezza, nonché le competenze
regionali costituzionalmente garantite, per essere stato
immotivatamente differenziato in sede di normazione secondaria il
trattamento di zone che erano state considerate unitariamente da
fonti legislative primarie, in relazione ad interventi direttamente
incidenti in materie di competenza regionale, quali l'artigianato e
l'agricoltura.
L'esclusione delle suddette aree operata dal decreto impugnato
sarebbe, infine, priva di idonea base legislativa, posto che nessuna
delle norme primarie di riferimento - d.-l. n. 786 del 1985; legge di
conversione n. 44 del 1986; legge n. 275 del 1991; nonché legge n.
400 del 1988 - peraltro citate nelle premesse dello stesso decreto,
avrebbe autorizzato il Ministro a limitare l'ambito territoriale di
applicazione delle agevolazioni concesse, ambito che l'art. 1, primo
comma, del citato d.-l. n. 786 del 1985 espressamente conferma essere
quello dei "territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico
approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218", tra i quali sono,
appunto, ricomprese le isole della Toscana, che il decreto impugnato
ha, invece, escluso.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non si è costituito
nel giudizio. Considerato in diritto
1. - La Regione Toscana solleva conflitto di attribuzione nei
confronti del regolamento adottato con il decreto del Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 17 gennaio 1992 n. 224,
che, nel disciplinare i criteri e le modalità per la concessione
delle agevolazioni finanziarie per la promozione e lo sviluppo
dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno - agevolazioni
disposte con il decreto-legge 30 dicembre 1988 n. 786, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986 n. 44 - non ha
incluso nel novero dei soggetti beneficiari le imprese operanti nei
territori compresi nei Comuni dell'Isola d'Elba, di Isola del Giglio
e di Capraia Isola.
Il conflitto viene sollevato con riferimento agli artt. 3, 5, 97,
117, 118 e 128 della Costituzione, stante l'incidenza del decreto
impugnato nella sfera dell'economia regionale nonché in materie
affidate alla competenza regionale, quali l'agricoltura e
l'artigianato.
2. - Il ricorso è fondato.
L'atto nei cui confronti viene proposto il conflitto (d.m. 17
gennaio 1992 n. 224) è un regolamento ministeriale emanato ai sensi
dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988 n. 400:
regolamento che trova il suo fondamento diretto nell'art. 1, secondo
comma, del decreto-legge 30 dicembre 1985 n. 786 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986 n. 44), dove è stato
conferito al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
il compito di stabilire "criteri" e "modalità" per la concessione
delle agevolazioni finanziarie disposte dallo stesso decreto-legge a
favore dell'imprenditorialità giovanile operante nel Mezzogiorno.
Tale regolamento - che è stato adottato al fine di eseguire e
attuare la disciplina primaria posta dal decreto-legge n. 786 -
individua, all'art. 1, i soggetti che possono beneficiare delle
agevolazioni in questione richiamandosi alle società aventi sede
legale, amministrativa ed operativa nelle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,
con esclusione di ogni altro territorio. Senonché il decreto-legge
n. 786, nell'indicare, a livello di normazione primaria, i soggetti
beneficiari delle agevolazioni dallo stesso previste, aveva fatto
riferimento alle imprese "aventi sede ed operanti nei territori
meridionali di cui all'art. 1 del Testo unico approvato con d.P.R. 6
marzo 1978 n. 218", territori nel cui ambito la norma richiamata include anche parti del territorio regionale toscano, quali i Comuni
dell'Isola d'Elba, di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
Appare, pertanto, evidente che il decreto ministeriale oggetto del
conflitto - quando, all'art. 1, primo comma, ha elencato i soggetti
beneficiari delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 786 del
1985 - ha indebitamente delimitato l'ambito di applicazione della
disciplina posta con forza primaria dall'art. 1 dello stesso decreto-legge: ma così disponendo, l'atto impugnato ha leso la sfera delle
attribuzioni spettanti alla Regione Toscana ai sensi degli artt. 117
e 118 della Costituzione, stante l'incidenza della disciplina in
questione sia nell'assetto di settori, quali l'agricoltura e
l'artigianato, di spettanza regionale, sia, più in generale, nello
sviluppo economico della popolazione regionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato escludere, mediante il decreto
del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 17
gennaio 1992, n. 224, i territori dei Comuni dell'Isola d'Elba, di
Isola del Giglio e di Capraia Isola dalla sfera di applicazione delle
agevolazioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità
giovanile del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985 n.
786 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986 n.
44); conseguentemente annulla l'art. 1, primo comma, di detto decreto
ministeriale nella parte relativa all'individuazione dei soggetti
beneficiari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte