Sentenza n. 72/1996
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/03/1996 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
dichiarata illegittima
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 930legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 369, primo
comma, del codice della navigazione, approvato con r.d. 30 marzo
1942, n. 327, promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1995 dal
Pretore di Siracusa - sezione distaccata di Augusta, nel procedimento
civile vertente tra Morello Domenico e Banca di Credito Popolare,
iscritta al n. 323 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 il Giudice
relatore Luigi Mengoni.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione
promossa dalla Banca di Credito Popolare di Siracusa contro Domenico
Morello mediante pignoramento dei crediti da lui vantati verso la
S.p.a. Augustea Imprese Marittime in dipendenza di un contratto di
arruolamento, il Pretore di Siracusa - sezione distaccata di Augusta,
con ordinanza del 30 marzo 1995, ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 369 del r.d. 30 marzo 1942, n. 327 (testo
definitivo del codice della navigazione) nella parte in cui non
prevede, analogamente a quanto dispone l'art. 545 cod.proc.civ. per
gli altri dipendenti privati, la pignorabilità e la sequestrabilità
delle retribuzioni corrisposte all'arruolato, fino alla concorrenza
di un quinto, per ogni credito vantato nei suoi confronti.
La questione viene riproposta nonostante il precedente della
sentenza di infondatezza n. 101 del 1974, non sembrando al giudice
rimettente che il mero fatto della navigazione sia per sé solo
sufficiente a giustificare il trattamento privilegiato, rispetto agli
altri lavoratori, accordato dalla norma denunciata ai marittimi.
La disparità di trattamento è prospettata anche in relazione ai
crediti, considerato che l'art. 369 cod.nav. ammette la
pignorabilità di un quinto della retribuzione limitatamente ai
debiti per alimenti e ai debiti certi, liquidi ed esigibili verso
l'armatore dipendenti dal servizio della nave.
Si osserva infine che la disparità di trattamento è ulteriormente
sottolineata dalle successive pronunce di questa Corte, che hanno
progressivamente eliminato analoghe disposizioni in favore di altre
categorie di lavoratori, in particolare dei dipendenti pubblici. Considerato in diritto
1. - Con ordinanza del 30 marzo 1995 il Pretore di Siracusa -
sezione distaccata di Augusta ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 369 del codice della navigazione, approvato
con r.d. 30 marzo 1942, n. 327, per contrasto col principio di
eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, nella parte (primo
comma) in cui, in deroga all'art. 545 cod.proc.civ., ammette il
sequestro o il pignoramento delle retribuzioni degli arruolati, fino
a un quinto del loro ammontare, esclusivamente a causa di alimenti
dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso
l'armatore, dipendenti dal servizio della nave.
2.1. - La questione è fondata.
La norma impugnata, risalente all'Ordinanza della marina 1 novembre
1745 di Luigi XV, fu giustificata all'origine in ragione del fatto
della navigazione, allora caratterizzato dalla lunga durata dei
viaggi e dalla difficoltà di rimesse di denaro in patria durante il
viaggio: circostanze che potevano occasionare "il libertinaggio dei
marinai" distraendo i salari dalla naturale destinazione al
sostentamento delle loro famiglie.
La norma, tenuta ferma dalla giurisprudenza francese nonostante il
silenzio della codificazione napoleonica, fu accolta nel codice di
commercio italiano del 1882: l'art. 545 ammetteva il sequestro o il
pignoramento delle paghe dei marinai solo per causa di alimenti
legali, nei limiti di un terzo, e, senza limite, per i debiti verso
la nave dipendenti dal servizio della nave stessa. Venuta meno col
progresso tecnologico la ratio originaria, il trattamento di favore
fu collegato agli aspetti pubblicistici dei rapporti di lavoro del
personale navigante, legati all'interesse della sicurezza della
navigazione e della regolarità dei servizi di trasporto marittimo, e
quindi fu giustificato per analogia con i rapporti di pubblico
impiego, per i quali una norma simile era stata introdotta dalle
leggi 14 aprile e 17 giugno 1864, nn. 1731 e 1807.
2.2. - Ammesso - come pure aveva ritenuto questa Corte nella
sentenza n. 101 del 1974 - che una simile giustificazione fosse
ripetibile nel 1942 per l'art. 369 cod.nav. (che ha riprodotto l'art.
545 cod.comm. con riduzione del limite da un terzo a un quinto ed
estensione di esso anche al secondo caso), essa è venuta meno in
conseguenza di successive sentenze che hanno eliminato il trattamento
privilegiato dei pubblici dipendenti e, con esso, il modello di
riferimento giustificativo della norma.
Si tratta delle sentenze nn. 89 del 1987, 878 del 1988 e 115 del
1990, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale, le prime
due, dell'art. 2, primo comma, n. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n.
180 (testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il
pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni), la terza dell'art. 1,
terzo comma, lett. b) della legge 27 maggio 1959, n. 324, nella
parte in cui non prevedevano la sequestrabilità e la pignorabilità
delle retribuzioni, nonché dell'indennità integrativa speciale,
corrisposte dallo Stato e dagli enti pubblici, fino a concorrenza di
un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale.
L'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. n. 180 del 1950 è stato poi
nuovamente censurato dalla sentenza n. 99 del 1993 nella parte in cui
non prevedeva la sequestrabilità e la pignorabilità, entro i limiti
stabiliti dall'art. 545 cod.proc.civ., delle indennità di fine
rapporto spettanti ai dipendenti degli enti pubblici indicati
nell'art. 1 del decreto, per ogni credito vantato nei loro confronti.
Le decisioni sono motivate in relazione, per un verso, al processo
in atto di osmosi tra i settori dell'impiego pubblico e dell'impiego
privato, comportante una progressiva attenuazione delle differenze
tra i due tipi di rapporto; per l'altro verso, alla crescente
dilatazione del settore pubblico "fino a comprendere una serie di
fattispecie e di soggetti nettamente diversi tra loro in raffronto
alle caratteristiche della prestazione del dipendente e dei fini
istituzionali dell'ente pubblico", di guisa che "non appare più
ricostruibile la ratio unitaria della norma nell'esigenza di
garantire il buon andamento degli uffici e la continuità dei servizi
della pubblica amministrazione".
Siffatta esigenza non era più sufficiente a fornire una ratio
coerente della norma in esame già sul finire degli anni '50, quando
divenne prevalente, trovando poi una prima conferma nella sentenza n.
123 del 1962 di questa Corte, la giurisprudenza favorevole a
riconoscere il diritto di sciopero anche ai pubblici dipendenti.
Analogamente, non è più adducibile a fondamento dell'art. 369
cod.nav. l'interesse pubblico alla regolarità dei servizi marittimi,
una volta riconosciuto ai componenti dell'equipaggio il diritto di
sciopero quando la nave non si trovi in navigazione, in via di
interpretazione restrittiva della fattispecie del reato di
ammutinamento prevista dall'art. 1105 cod.nav. (sentenza n. 124 del
1962).
La rilevanza dell'aspetto pubblicistico del contratto di
arruolamento è stata ulteriormente attenuata dalla legge 19 dicembre
1979, n. 649, aggiuntiva di un nuovo comma all'art. 325 cod.nav.,
che ha rimesso alla contrattazione collettiva la determinazione della
misura e delle componenti della retribuzione, così confermando
implicitamente la spettanza del diritto di sciopero anche a questa
categoria di lavoratori, nel limite indicato dalla sentenza citata.
Altri elementi di specialità, essi pure correlati al fatto della
navigazione, sono stati rimossi dalle sentenze nn. 96 del 1987 e 364
del 1991, che hanno dichiarato l'illegittimità dell'art. 35, terzo
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori),
nelle parti in cui escludeva l'applicabilità al personale navigante
delle imprese di navigazione delle norme di tutela contro i
provvedimenti disciplinari e i licenziamenti di cui agli artt. 7,
primi tre commi, e 18 della legge medesima.
Per tutte queste considerazioni si può concludere che, allo stato
attuale dell'ordinamento, è cessata ogni ragione giustificativa
della norma impugnata, la quale pertanto risulta lesiva del principio
di eguaglianza.
3. - In conseguenza della dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell'art. 369, primo comma, cod. nav., la Corte
ritiene di dichiarare, in applicazione dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale anche
dell'identica norma dettata nell'art. 930, primo comma, dello stesso
codice per il personale di volo delle imprese di navigazione aerea.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 369, primo
comma, del codice della navigazione (approvato con r.d. 30 marzo
1942, n. 327);
Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 930, primo comma,
dello stesso codice.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte