Corte costituzionale

Ordinanza n. 72/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/03/1997 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1996 dalla Corte

di appello di Milano nel procedimento penale a carico di Zampatti

Severo, iscritta al n. 620 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie

speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che la Corte di appello di Milano, chiamata a pronunciarsi

quale giudice della esecuzione, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del codice

penale, nella parte in cui impedisce il riconoscimento della sentenza

straniera ai fini dell'individuazione del vincolo della continuazione

ai sensi dell'art. 671 del codice di procedura penale;

che a tal proposito il giudice a quo dopo aver posto in risalto

l'inadeguatezza della procedura di rinnovamento del giudizio, ha

evidenziato come l'impossibilità di unificare sotto il vincolo della

continuazione il reato giudicato in Italia e quello giudicato

all'estero, attesi i limitati effetti che scaturiscono dalla norma

oggetto di impugnativa, da un lato intaccherebbe il principio di

uguaglianza "per il soggiacere dell'imputato, nei cui confronti si

procede separatamente, a situazioni di minorazione rispetto

all'imputato che usufruisce di processo cumulativo", dall'altro

comprometterebbe l'inviolabilità del diritto di difesa "per

l'incompleta esperibilità dell'accertamento dell'unicità del

disegno criminoso in relazione a processi separati";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la disciplina del reato continuato postula il

riferimento a categorie di diritto sostanziale (reati e pene) che si

qualificano soltanto in ragione del diritto interno, sicché il

riconoscimento della sentenza straniera agli effetti di quanto

richiesto dal giudice a quo comporterebbe l'individuazione di un

meccanismo che rendesse fra loro omologabili il reato giudicato

all'estero e quello giudicato nello Stato nonché le pene in concreto

irrogate nei due giudizi, posto che soltanto per questa via sarebbe

possibile individuare la "violazione più grave" e determinare, in

ragione di essa, l'aumento di una pena prevista dall'ordinamento

interno;

che l'applicazione della continuazione tra la condanna subita in

Italia e le condanne all'estero determinerebbe una automatica

invasione del giudicato estero al di fuori di qualsiasi meccanismo

convenzionale, così restando totalmente eluso, fra l'altro, il

principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto

internazionale generale, programmaticamente assunto a chiave di volta

(art. 696) della disciplina dettata dal nuovo codice in tema di

rapporti giurisdizionali con autorità straniere;

che la possibilità di applicare la disciplina del reato

continuato in fase esecutiva trae origine, come lo stesso giudice a

quo rammenta, dalla esigenza di evitare che giudizi separati dovuti a

meri accidenti processuali impediscano di riconoscere un trattamento

sanzionatorio volto di regola a mitigare il cumulo delle pene;

evenienza, peraltro, che nel caso di condanne all'estero non può

sussistere, proprio perché i giudicati da unificare promanano da

ordinamenti diversi;

che, d'altra parte, e a dimostrazione di quanto sopra, ove

venisse accolta la richiesta del giudice rimettente, all'organo della

esecuzione verrebbe nella specie attribuito un potere maggiore di

quello conferito ai giudici della cognizione (ai quali, proprio

perché appartenenti ad ordinamenti diversi, sfugge qualsiasi potere

di delibare la continuazione rispetto al reato commesso all'estero),

in aperto contrasto con lo stesso art. 671 cod.proc.pen. che consente

di applicare in executivis la disciplina della continuazione purché

la stessa "non sia stata esclusa dal giudice della cognizione";

che, pertanto, richiedendosi a questa Corte un intervento che

fuoriesce dai poteri che le sono riservati, la questione deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12 del codice penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo

comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.

Il Presidente e redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 marzo 1997

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte