Corte costituzionale

Ordinanza n. 72/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/03/1999 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 13legge 271/1957
  • art. 25legge 415/1968
  • art. 45legge 415/1968
  • art. 12legge 415/1968
  • art. 23legge 87/1953
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 48 del decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni

legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e

relative sanzioni penali e amministrative), e dell'art. 12, comma 3,

del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni

in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande

alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle

recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta

armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei

centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi

di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino

all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo,

l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su

taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, promosso con

ordinanza emessa il 24 febbraio 1998 dal pretore di Locri, sezione

distaccata di Siderno, iscritta al n. 475 del registro ordinanze 1998

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di un

imputato del reato di cui all'art. 25, comma 2, del testo unico delle

disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di

fabbricazione degli spiriti (d. m. 8 luglio 1924), per detenzione non

autorizzata di alcool denaturato, il pretore di Locri, sezione

distaccata di Siderno, con ordinanza in data 24 febbraio 1998 ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 48 del decreto legislativo 26

ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative

sanzioni penali e amministrative), e dell'art. 12, comma 3, del d.-l.

30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia

di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche,

sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da

direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione,

nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati

di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta,

l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare

corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il

1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre

disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, dalla legge

29 ottobre 1993, n. 427, nella parte in cui riconoscono efficacia

retroattiva solo alla depenalizzazione della fattispecie di esercizio

non autorizzato di deposito di oli minerali e di distribuzione di

carburanti, prevista dall'art. 13, comma 1, del d.-l. 5 maggio 1957,

n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi

nel settore degli oli minerali), convertito, con modificazioni, dalla

legge 2 luglio 1957, n. 474, e non anche alla depenalizzazione della

fattispecie prevista dal d.m. 8 luglio 1924, oggetto del procedimento

penale in decisione;

che, ad avviso del remittente, la condotta retroattivamente

depenalizzata (esercizio non autorizzato di deposito di oli minerali

e distribuzione di carburanti) sarebbe in tutto coincidente con

quella contestata all'imputato (detenzione non autorizzata di alcol

denaturato), sicché il diverso trattamento sanzionatorio delle due

fattispecie sarebbe manifestamente irragionevole e, conseguentemente,

contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione;

che la questione di legittimità costituzionale sarebbe, secondo

il giudice a quo rilevante per la definizione del giudizio,

"dipendendo dalla sua decisione la rilevanza penale ovvero

amministrativa della condotta in contestazione".

Considerato che l'ordinanza di remissione non fa riferimento alcuno

alla fattispecie oggetto del giudizio, non specificando nemmeno i

quantitativi di spiriti in deposito;

che la indicazione di tali quantitativi appare indispensabile per

adeguatamente motivare in ordine alla rilevanza della questione

sollevata, poiché la normativa che il giudice a quo ritiene di dover

applicare, in conseguenza della denunciata irretroattività della

intervenuta depenalizzazione, sottopone a sanzione penale solo i

depositi di spiriti eccedenti determinati quantitativi (artt. 25 e 45

del d.m. 8 luglio 1924; ma v. anche l'art. 12 della legge 28 marzo

1968, n. 415);

che, pertanto, non risulta osservata la prescrizione dell'art.

23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul

funzionamento della Corte costituzionale), che impone al giudice di

indicare nell'ordinanza i termini e i motivi della remissione;

che, conseguentemente, in conformità alla costante

giurisprudenza di questa Corte, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 48 del decreto legislativo 26

ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative

sanzioni penali e amministrative), e 12, comma 3, del d.-l. 30 agosto

1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte

sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui

tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive

CEE e modificazioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati

di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta,

l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare

corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il

1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre

disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, dalla legge

29 ottobre 1993, n. 427, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal pretore di Locri, sezione distaccata di Siderno,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte